N. 739 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 1994

                                N. 739
 Ordinanza  emessa  il  18  ottobre  1994  dal  pretore  di  Gela  nel
 procedimento penale a carico di Arnone Rosa ed altri
 Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della
    sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a  costruzioni
    abusive  ultimate  o  interrotte  con  il  sequestro  entro  il 31
    dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento
    - Indebita rinuncia dello Stato alla  pretesa  punitiva  senza  la
    prescritta  maggioranza  dei  due terzi dei componenti di ciascuna
    Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei
    principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della  salute  e
    della liberta' di iniziativa economica privata.
 (D.L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto
    comma).
 (Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).
(GU n.52 del 21-12-1994 )
                              IL PRETORE
    Visti  gli  atti del sopracitato procedimento, contro Arnone Rosa,
 Pellegrino Emanuela e Pellegrino  Salvatore,  entrambi  imputati  dei
 reati:
       a)  previsto  e  punito  dall'art.  110 del c.p., 20, lett. b),
 della legge n. 47/1985  per  avere  realizzato  senza  la  prescritta
 concessione  edilizia  la  costruzione  costituita da un fabbricato a
 terzo piano (pilastri in  c.a.,  muri  perimetrali,  solaio  gettato,
 tramezzato e senza infissi interni, in parte tramezzato e con infissi
 esterni) di mq 170 c. nella via Cecoslovacchia, 24;
       b)  p.  e  p.  dagli  artt.  1,  2,  4,  13 e 14 della legge n.
 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al  capo
 a)  con  opere  in  conglomerato  cementizio armato senza il progetto
 esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso  di
 denunziare  tali  opere  all'ufficio  del genio civile prima del loro
 inizio;
       c) p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n.  64/1974  per
 avere  realizzato  la  costruzione  sopra indicata al capo a) in zona
 sismica senza preavviso al sindaco e all'ufficio del genio  civile  e
 senza  la preventiva autorizzazione di quest'ultimo ufficio. In Gela,
 il 30 luglio 1992;
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art.  23,
 terzo, primo e secondo comma;
    Preso  atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del  d.l.  27
 settembre   1994,   n.   551,   in   riferimento  all'art.  79  della
 Costituzione;
    Ritenuto  di  dover  sollevare  anche   d'ufficio   questione   di
 legittimita'  costituzionale  delle  norme  di cui all'art. 1, primo,
 secondo e quinto comma, del d.l. 27 settembre 1994, n. 551,  in  cui
 e'  ravvisata  la  violazione  dell'art.  79, e dell'art. 3, sotto il
 duplice  profilo  dell'irragionevolezza  di  tali   norme   e   della
 disparita'  di  trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma,
 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;
    Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte  rilevanti  e
 non manifestamente infondate per i seguenti motivi:
                          MOTIVI DI RILEVANZA
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 737/1994).
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