N. 742 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1994
N. 742 Ordinanza emessa l'11 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Di Simone Nunzio Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della liberta' di iniziativa economica privata. (D.L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma). (Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).(GU n.52 del 21-12-1994 )
IL PRETORE Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Di Simone Nunzio, imputato: a) del reato previsto e punito dall'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un vano a terzo piano di mq 30 circa; b) del reato p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunziare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio; c) del reato p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo ufficio. In Gela, 27 luglio 1992; Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma; Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione; Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui e' ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparita' di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione; Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:
MOTIVI DI RILEVANZA Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 737/1994). 94C1327