N. 743 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1994

                                N. 743
 Ordinanza   emessa   l'11  ottobre  1994  dal  pretore  di  Gela  nel
 procedimento penale a carico di Boscaglia Maria ed altro
 Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della
    sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a  costruzioni
    abusive  ultimate  o  interrotte  con  il  sequestro  entro  il 31
    dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento
    - Indebita rinuncia dello Stato alla  pretesa  punitiva  senza  la
    prescritta  maggioranza  dei  due terzi dei componenti di ciascuna
    Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei
    principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della  salute  e
    della liberta' di iniziativa economica privata.
 (D.L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto
    comma).
 (Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).
(GU n.52 del 21-12-1994 )
                              IL PRETORE
    Visti  gli  atti  del  sopracitato  procedimento, contro Boscaglia
 Maria e Barbuscia Giulio, imputati entrambi:
       a) del reato previsto e punito dall'art. 110, 81 del c.p.,  20,
 lett.  b),  della  legge  n.  47/1985  per  avere realizzato senza la
 prescritta concessione  edilizia  la  costruzione  costituita  da  un
 fabbricato a piano terra di mq 30 nella contrada Manfria, in concorso
 fra  loro  e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso
 in tempi diversi;
       b) reato p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14  della  legge  n.
 1086/1971  per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo
 a) con opere in conglomerato  cementizio  armato  senza  il  progetto
 esecutivo  e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di
 denunziare tali opere all'ufficio del genio  civile  prima  del  loro
 inizio;
       c) reato p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974
 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) in zona
 sismica  senza  preavviso  scritto al sindaco e all'ufficio del genio
 civile e senza la preventiva autorizzazione scritta  di  quest'ultimo
 ufficio, in Gela il 22 luglio 1992 ed il 25 agosto 1992;
       d)  reato  p. e p. dagli artt. 110, 349, secondo e primo comma,
 del c.p. per avere, la prima in qualita' di custode  giudiziario  dei
 sigilli  apposti alla costruzione di cui al capo a) il 22 luglio 1992
 dai vigili urbani di Gela e dagli ufficiali di p.g.  dell'ufficio  al
 fine  di  assicurare  l'identita' e la conservazione della stessa, il
 secondo in qualita' di concorrente con  la  prima,  violato  suddetti
 sigilli. Accertato in Gela il 25 agosto 1992;
    Vista  la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23,
 terzo, primo e secondo comma;
    Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la  questione
 di  legittimita'  costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.l. 27
 settembre  1994,  n.  551,   in   riferimento   all'art.   79   della
 Costituzione;
    Ritenuto   di   dover   sollevare  anche  d'ufficio  questione  di
 legittimita' costituzionale delle norme di  cui  all'art.  1,  primo,
 secondo  e  quinto comma, del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui
 e' ravvisata la violazione dell'art. 79,  e  dell'art.  3,  sotto  il
 duplice   profilo   dell'irragionevolezza   di  tali  norme  e  della
 disparita' di trattamento in relazione agli artt. 9,  secondo  comma,
 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;
    Ritenuto  che  le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e
 non manifestamente infondate per i seguenti motivi:
                          MOTIVI DI RILEVANZA
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 737/1994).
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