N. 743 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1994
N. 743 Ordinanza emessa l'11 ottobre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Boscaglia Maria ed altro Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della liberta' di iniziativa economica privata. (D.L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto comma). (Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).(GU n.52 del 21-12-1994 )
IL PRETORE Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Boscaglia Maria e Barbuscia Giulio, imputati entrambi: a) del reato previsto e punito dall'art. 110, 81 del c.p., 20, lett. b), della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un fabbricato a piano terra di mq 30 nella contrada Manfria, in concorso fra loro e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in tempi diversi; b) reato p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunziare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio; c) reato p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo ufficio, in Gela il 22 luglio 1992 ed il 25 agosto 1992; d) reato p. e p. dagli artt. 110, 349, secondo e primo comma, del c.p. per avere, la prima in qualita' di custode giudiziario dei sigilli apposti alla costruzione di cui al capo a) il 22 luglio 1992 dai vigili urbani di Gela e dagli ufficiali di p.g. dell'ufficio al fine di assicurare l'identita' e la conservazione della stessa, il secondo in qualita' di concorrente con la prima, violato suddetti sigilli. Accertato in Gela il 25 agosto 1992; Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, terzo, primo e secondo comma; Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione; Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui e' ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparita' di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione; Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:
MOTIVI DI RILEVANZA Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 737/1994). 94C1328