N. 748 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1994

                                N. 748
 Ordinanza  emessa  il  17  ottobre  1994  dal  pretore  di  Gela  nel
 procedimento penale a carico di Carusotto Antonio ed altra
 Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della
    sospensione  di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni
    abusive ultimate  o  interrotte  con  il  sequestro  entro  il  31
    dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento
    -  Indebita  rinuncia  dello  Stato alla pretesa punitiva senza la
    prescritta maggioranza dei due terzi del  componenti  di  ciascuna
    Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei
    principi  di  uguaglianza, di tutela del paesaggio, della saluta e
    della liberta' di iniziativa economica privata.
 (D.L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto
    comma).
 (Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).
(GU n.52 del 21-12-1994 )
                              IL PRETORE
    Visti gli atti del sopraccitato procedimento, contro 1)  Carusotto
 Antonio,  nato  a  Licata  il  3 settembre 1925, ivi residente in via
 Finzi, 24; 2) Malfitano Antonia nata a Licata il  18  dicembre  1931,
 ivi residente in via Finzi, 24, imputati:
       a)  del  reato  p.  e p. dell'art. 20, lett. c), della legge 28
 febbraio 1985, n.  47,  per  avere  realizzato  senza  la  prescritta
 concessione  edilizia  la costruzione costituita da una recinzione in
 muratura con due pilastri in cemento  armato  e  da  una  tettoia  in
 eternit in c. da Faino, localita' soggetta a vincolo paesaggistico;
       b) del reato p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge 5
 novembre  1971,  n.  1086,  per avere realizzato la costruzione sopra
 indicata al capo a) con opere in conglomerato cementizio armato senza
 il progetto esecutivo e la  direzione  di  un  tecnico  abilitato  ed
 avendo  omesso  di denunciare tali oepre all'ufficio del genio civile
 prima del loro inizio;
       c) del reato p. e p. dall'art. 734 del  cod.  pen.  per  avere,
 mediante  la  costruzione  sopra  indicata  al  capo  a)  alterato le
 bellezze  naturali  della   contrada   Faino,   soggtta   a   vincolo
 paesaggistico;  in  territorio di Butera fino al 13 ottobre 1992, con
 la recidiva specifica e reiterata per Carusotto Antonio;
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art.  23,
 terzo, primo e secondo comma;
    Preso  atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del  d.l.  27
 settembre   1994,   n.   551,   in   riferimento  all'art.  79  della
 Costituzione;
    Ritenuto  di  dover  sollevare  anche   d'ufficio   questione   di
 legittimita'  costituzionale  delle  norme  di cui all'art. 1, primo,
 secondo e quinto comma, del d.l. 27 settembre 1994, n. 551,  in  cui
 e'  ravvisata  la  violazione  dell'art.  79, e dell'art. 3, sotto il
 duplice  profilo  dell'irragionevolezza  di  tali   norme   e   della
 disparita'  di  trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma,
 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;
    Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte  rilevanti  e
 non manifestamente infondate per i seguenti motivi:
                          MOTIVI DI RILEVANZA
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 737/1994).
 94C1333