N. 751 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 1994

                                N. 751
 Ordinanza  emessa  il  20  ottobre  1994  dal  pretore  di  Gela  nel
 procedimento penale a carico di Carnevale Giuseppa
 Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della
    sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a  costruzioni
    abusive  ultimate  o  interrotte  con  il  sequestro  entro  il 31
    dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento
    - Indebita rinuncia dello Stato alla  pretesa  punitiva  senza  la
    prescritta  maggioranza  dei  due terzi del componenti di ciascuna
    Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei
    principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della  saluta  e
    della liberta' di iniziativa economica privata.
 (D.L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo e quinto
    comma).
 (Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).
(GU n.52 del 21-12-1994 )
                              IL PRETORE
    Visti  gli  atti  del  sopraccitato procedimento, contro Carnevale
 Giuseppa, imputata del reato:
       a) p. e p. dall'art. 20, lett. b), della legge n.  47/1985  per
 avere   realizzato   senza  la  prescritta  concessione  edilizia  la
 costruzione costituita da un fabbricato a piano terra e  primo  piano
 di  circa 247 mq per ciascun piano, con struttura in cemento, m. c.da
 Ceraulo;
       b) p. e p. dagli artt.  1,  2,  4,  13  e  14  della  legge  n.
 1086/1971  per  avere  realizzato  la  costruzione sopra indicata con
 opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto  esecutivo,
 la  direzione  di  un tecnico abilitato e avendo omesso di denunciare
 tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio;
       c) p. e p. dagli artt. 2 e 20 della legge n. 64/1974 per  avere
 realizzato  la  costruzione  sopra  indicata al capo a) in abitato da
 consolidare senza il nulla osta dell'ufficio del genio. In  Mazzarino
 fino al 26 marzo 1992;
    Vista  la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23,
 terzo, primo e secondo comma;
    Preso atto dell'istanza del p.m. e che sia sollevata la  questione
 di  legittimita'  costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.l. 27
 settembre  1994,  n.  551,   in   riferimento   all'art.   79   della
 Costituzione;
    Ritenuto   di   dover   sollevare  anche  d'ufficio  questione  di
 legittimita' costituzionale delle norme di  cui  all'art.  1,  primo,
 secondo  e  quinto comma, del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui
 e' ravvisata la violazione dell'art. 79,  e  dell'art.  3,  sotto  il
 duplice   profilo   dell'irragionevolezza   di  tali  norme  e  della
 disparita' di trattamento in relazione agli artt. 9,  secondo  comma,
 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;
    Ritenuto  che  le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e
 non manifestamente infondate per i seguenti motivi:
                          MOTIVI DI RILEVANZA
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 737/1994).
 94C1336