N. 753 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 1994

                                N. 753
 Ordinanza  emessa  il  6  ottobre  1994  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura  di  Bari  nel  procedimento  penale  a
 carico di Petruccelli David Fabio
 Circolazione stradale - Guida di motociclo senza patente di categoria
    A  ma  con  patente  di cat. B, C o D rilasciata dopo il 26 aprile
    1988 - Prevista sanzione penale - Lamentato deteriore  trattamento
    rispetto  a  colui che guidi un autoveicolo di categoria superiore
    con patente di categoria inferiore per il quale e'  prevista  solo
    un sanzione amministrativa - Lesione del principio di uguaglianza.
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, tredicesimo comma, e 125,
    terzo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.52 del 21-12-1994 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti gli atti del proc. penale n. 5356/94 r.g. g.i.p. a carico di
 Petruccelli David Fabio per il reato di cui all'art. 116, tredicesimo
 comma,  del codice della strada, per aver guidato una moto Suzuki 250
 privo di patente di cat. A (pur avendo quella di cat.  B,  conseguita
 dopo  il  26 aprile 1988); fatto avvenuto in Bari il giorno 11 maggio
 1994;
    Osservato che dal combinato disposto degli artt. 116,  tredicesimo
 comma, e 125, terzo comma, del codice della strada (quest'ultimo come
 modificato  dal  d.lgs.  10  settembre 1993, n. 360) si ricava che e'
 sanzionato penalmente il  comportamento  di  guida  di  un  motociclo
 essendo  munito  di sola patente di categoria B conseguita sopo il 26
 aprile 1988;
                              R I L E V A
    L'eccezione di incostituzionalita' del  combinato  disposto  degli
 artt.  116,  tredicesimo  comma, e 125, terzo comma, del codice della
 strada, come prospettata dalla difesa dell'imputato, e'  rilevante  e
 non  manifestamente  infondata.  Non e' infatti possibile definire il
 procedimento in corso, applicando la pena richiesta  delle  parti  ex
 art.  444  del c.p.p., senza la previa risoluzione della questione di
 legittimita' costituzionale delle norme suddette.
    Quanto alla non manifesta infondatezza  della  questione,  ritiene
 questo   g.i.p.   che  l'art.  125,  terzo  comma,  nella  sua  nuova
 formulazione che prevede la semplice sanzione amministrativa per  chi
 essendo  "munito di patente di cat. B, C o D guida un autoveicolo per
 il quale e' richiesta una patente  di  categoria  diversa  da  quella
 della  patente  di  cui  e'  in  possesso",  crea  una ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  con  chi,  munito  di  patente B, C o D,
 rilasciata dopo il 26 aprile 1988, guida un motoveicolo: in tal  caso
 infatti  scatta  la sanzione penale di cui all'art. 116, terzo comma,
 del codice della strada (arg. a contrariis ex art. 125, terzo  comma,
 del  codice  della  strada).  Tanto  non  avveniva  in precedenza, in
 quanto, prima della novella di cui al d.lgs. n. 360/1993, il caso  di
 specie era sanzionato solo amministrativamente dal nuovo codice della
 strada.
    Ne  consegue,  ad  opinione  di  questo  giudice,  che  situazioni
 analoghe sono diversamente sanzionate e cio' in palese violazione del
 principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione.  Da
 un  lato  infatti il guidare un veicolo di categoria superiore con la
 patente   di   categoria   inferiore   e'   fatto   sanzionato   solo
 amministrativamente,  viceversa  il guidare una motocicletta privi di
 patente A pur essendo muniti di  patente  B  conseguita  dopo  il  26
 aprile  1988  (come  e'  nel  caso  in  esame),  e'  fatto sanzionato
 penalmente.
                               P. Q. M.
    Il  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso   la   pretura
 circondariale di Bari, visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale degli artt. 116, tredicesimo  comma,  e
 125,  terzo  comma,  del codice della strada, in relazione all'art. 3
 della Costituzione, nella  parte  in  cui  sanzionano  penalmente  il
 comportamento   di  chi,  munito  di  sola  patente  di  categoria  B
 rilasciata dopo il 26 aprile 1988, guidi un motoveicolo;
    Dispone la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  e
 sospende il giudizio in corso;
    Ordina  alla  cancelleria  la  notifica  della  presente ordinanza
 all'imputato e al pubblico ministero e al  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri; e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
           Il giudice per le indagini preliminari: TRAVERSA

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