N. 425 ORDINANZA 5 - 14 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza   e   assistenza  -  Riduzione  a  tre  anni  del  termine
 decadenziale del diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche  e
 ad  un  anno  per  tutte  le  prestazioni  temporanee  ai  lavoratori
 dipendenti - Questione gia' dichiarata non fondata  dalla  Corte  (v.
 sentenza n. 20/1994) - Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L.  19  settembre  1992,  n.  384,  art.  4, primo e terzo comma,
 convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).
 
 (Cost., artt. 24 e 38, secondo comma).
 
(GU n.52 del 21-12-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3,
 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito  nella  legge
 14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di
 sanita'   e  di  pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni  fiscali),
 ordinanze emesse il 29 novembre 1993,  il  23  dicembre  1993  (n.  2
 ordinanze),  il 7 dicembre 1993 (n. 2 ordinanze), il 29 novembre 1993
 (n. 2 ordinanze), il 2 dicembre  1993  (n.  2  ordinanze)  ed  il  29
 novembre  1993 dal Pretore di Milano, rispettivamente iscritte ai nn.
 32, 73, 74, 75, 76, 111, 112, 113, 114 e 175 del  registro  ordinanze
 1994  e  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8,
 11, 12 e 15, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visti gli atti di  costituzione  dell'INPS  nonche'  gli  atti  di
 intervento del Presidente del consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che,  nel  corso  di  dieci  giudizi  promossi  da  Maria
 Biamonte  e  altri  contro  l'INPS  per ottenere il riconoscimento di
 prestazioni  previdenziali  varie,  il   Pretore   di   Milano,   con
 altrettante ordinanze emesse tra il 29 novembre 1993 e il 23 dicembre
 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma,
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 4, commi 1 e  3,  del  d.l.  19  settembre  1992,  n.  384,
 convertito  nella  legge 14 novembre 1992, n. 438: il comma 1 reca un
 nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 aprile
 1970, n. 639, che riduce a  tre  anni  il  termine  decadenziale  del
 diritto  ai  ratei  delle  prestazioni pensionistiche e assoggetta al
 termine di decadenza di un anno tutte le  prestazioni  temporanee  ai
 lavoratori  dipendenti  di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989
 (termini decorrenti dalla data di comunicazione della  decisione  del
 ricorso  pronunziata  dai  competenti  organi  dell'Istituto  o dalla
 scadenza del termine stabilito  per  la  pronunzia  della  decisione,
 ovvero  dalla  scadenza  dei termini prescritti per l'esaurimento del
 procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla  domanda  di
 prestazione); il comma 3 dispone che il nuovo regime decadenziale non
 si  applica  "ai  procedimenti  instaurati anteriormente alla data di
 entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla  medesima
 data";
      che,  ad  avviso  del  giudice remittente, nei casi di specie e'
 applicabile la nuova disciplina, il procedimento  giudiziale  essendo
 stato  promosso  posteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 384
 del 1992 (19 settembre 1992);
      che le dette disposizioni,  cosi'  interpretate,  sono  ritenute
 contrastanti:  a) col diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della
 Costituzione, perche' il nuovo termine  triennale  era  gia'  scaduto
 quando e' entrato in vigore il d.l. n. 384 del 1992, che, con effetto
 retroattivo, lo ha sostituito al precedente termine decennale; b) con
 l'art. 38 della Costituzione, perche' la retroattivita' del nuovo re-
 gime  pregiudica  il  diritto  alle  prestazioni  previdenziali  loro
 dovute;
      che  nei  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale  si   e'
 costituito  l'INPS  ed e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello   Stato,   chiedendo
 entrambi  che  la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,
 infondata;
    Considerato che i giudizi  vertono  sulla  medesima  questione  e,
 pertanto, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
      che  la  questione  e' gia' stata esaminata da questa Corte, che
 l'ha dichiarata non fondata, nei sensi di  cui  in  motivazione,  con
 sentenza n. 20 del 1994;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   della
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3,
 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384  (Misure  urgenti  in  materia  di
 previdenza,  di  sanita'  e di pubblico impiego, nonche' disposizioni
 fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata,
 in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione,
 dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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