N. 431 ORDINANZA 5 - 14 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico  -  Personale  della  nona  qualifica  funzionale  -
 Mansioni  superiori  -  Omessa  previsione  di un termine massimo che
 giustifichi la temporaneita' delle funzioni vicarie del  dirigente  e
 dall'altro  la  gratuita' delle stesse - Richiamo alla giurisprudenza
 della Corte (cfr. ordinanze nn. 462/1990 e 782/1988)  -  Impugnazione
 di  atto  non  assoggettabile al sindacato di costituzionalita' della
 Corte  in  quanto  non   avente   forza   di   legge.   -   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20).
 
 (Cost., art. 36).
 
(GU n.52 del 21-12-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 8
 maggio  1987,  n.  266  (Norme  risultanti  dalla disciplina prevista
 dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del  personale
 dipendente  dai  Ministeri),  promosso  con  ordinanza  emessa  il 27
 gennaio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la  Puglia  -
 Sezione  di  Lecce sul ricorso proposto da De Vitis Assunta contro il
 Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta  al  n.  109  del  registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visti l'atto di costituzione di De Vitis Assunta nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel procedimento relativo a un ricorso  proposto  da
 Assunta De Vitis contro il Ministero di grazia e giustizia, il T.A.R.
 per  la  Puglia - Sezione di Lecce, con ordinanza del 27 gennaio 1993
 (pervenuta a questa Corte il 25  febbraio  1994),  ha  sollevato,  in
 riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, nella
 parte in cui non prevede  per  il  personale  inquadrato  nella  nona
 qualifica  funzionale,  qualora  sia  adibito  a  mansioni  di  grado
 superiore, "un termine  massimo  che  giustifichi,  da  un  lato,  la
 temporaneita'  delle funzioni vicarie, dall'altro, la gratuita' delle
 medesime";
      che, ad avviso del giudice rimettente, tale  mancata  previsione
 determina  un  contrasto  della  norma  impugnata con l'art. 36 della
 Costituzione,  che  garantisce  il  diritto  del  lavoratore  a   una
 retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro;
      che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituita la ricorrente,  invocando,  a  sostegno  della  fondatezza
 della questione, le sentenze nn. 57 del 1989 e 296 del 1990;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;
    Considerato che il  d.P.R.  n.  266  del  1987  -  che,  ai  sensi
 dell'art.  6,  ultimo  comma,  della  legge  29 marzo 1983, n. 93, ha
 recepito la disciplina prevista dall'accordo 26  marzo  1987  per  il
 comparto  del personale dipendente dai ministeri - non e' atto avente
 forza di legge e, quindi,  non  e'  assoggettabile  al  sindacato  di
 costituzionalita' di questa Corte (cfr., da ultimo, ordinanze nn. 462
 del 1990, 782 del 1988);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n.
 266  (Norme  risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26
 marzo 1987 concernente  il  comparto  del  personale  dipendente  dai
 Ministeri), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
 dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per la Puglia - Sezione di
 Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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