N. 434 SENTENZA 6 - 20 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza   e  assistenza  -  Servizio  per  i  contributi  agricoli
 unificati (SCAU) - Computo per  la  ricongiunzione  di  vari  periodi
 assicurativi  -  Criteri  per l'accreditamento dei contributi ad ogni
 unita' attiva del nucleo familiare - Composizione  della  famiglia  -
 Ingiustificata  interpretazione  restrittiva  della norma censurata -
 Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
 
 (Legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 5, quinto comma).
 
 (Cost., artt. 3, 38, secondo comma, e 52).
 
(GU n.53 del 28-12-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI, prof.
 Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,   prof.
 Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
 prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  quinto
 comma,   della   legge   26   ottobre   1957,   n.  1047  (Estensione
 dell'assicurazione  per  invalidita'  e  vecchiaia   ai   coltivatori
 diretti,  mezzadri  e  coloni),  promosso  con ordinanza emessa il 12
 agosto 1993 dal Pretore di Modena nel  procedimento  civile  vertente
 tra  Ferrari  Giuliano  e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 710 del
 registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti   gli   atti   di   costituzione   di   Ferrari  Giuliano  e
 dell'I.N.P.S.;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  22  novembre  1994  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Udito l'avv. Franco Agostini per Ferrari Giuliano;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un procedimento civile promosso da Giuliano
 Ferrari contro l'I.N.P.S. e il Servizio  per  i  contributi  agricoli
 unificati  (SCAU) al fine di ottenere il computo nella ricongiunzione
 di vari periodi assicurativi  anche  di  quelli  relativi  al  lavoro
 prestato  in  qualita'  di  colono  mezzadro, il Pretore di Modena ha
 sollevato,  con  ordinanza  del  12   agosto   1993,   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 26
 ottobre   1957,   n.   1047,   nella   parte   in   cui  prevede  che
 l'accreditamento dei contributi ad  ogni  unita'  attiva  del  nucleo
 familiare   debba   essere   effettuato,  secondo  certi  criteri  di
 ripartizione, sulla base  della  composizione  della  famiglia  quale
 risulta al 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono.
    Ad  avviso  del  giudice  remittente,  la  norma contrasta: a) con
 l'art.   3   della   Costituzione    perche',    facendo    dipendere
 l'accreditamento   dei   contributi   dalla   circostanza   meramente
 accidentale della presenza sul fondo  al  31  dicembre  dell'anno  di
 riferimento,  irragionevolmente  discrimina  coloro  che  per ragioni
 contingenti risultano assenti dal fondo soltanto nel mese di dicembre
 rispetto a coloro che, viceversa, abbiano  lavorato  solo  in  questo
 mese;  b)  con  l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, perche'
 impedisce il  computo  nell'anzianita'  contributiva  di  periodi  di
 lavoro  effettivamente prestati; c) con l'art. 52 della Costituzione,
 perche'  la  condizione  da  cui  dipende  l'accreditamento  potrebbe
 mancare,  come  nella  specie,  a causa del servizio militare, il cui
 adempimento  non  puo'  pregiudicare  la  posizione  di  lavoro   del
 cittadino.
    2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  e'  costituito  il
 ricorrente aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di  rimessione
 e concludendo per la fondatezza della questione.
    Tali   argomentazioni   sono   state  sviluppate  in  una  memoria
 depositata  in  prossimita'  dell'udienza  di  discussione,  dove  si
 osserva  inoltre  che  l'irragionevole  criterio previsto dalla norma
 denunciata potrebbe pregiudicare la stessa esistenza, e non  solo  la
 misura, del diritto alla pensione. Quanto all'art. 4- ter aggiunto al
 d.-l.  15  gennaio  1993,  n.  6, dalla legge di conversione 17 marzo
 1993, n. 63, esso si riferisce ai contributi attribuibili, anche  per
 periodi  inferiori  all'anno,  ai  sensi  della legge n. 1047/1957, e
 pertanto lascia immutate le condizioni per l'accreditamento stabilite
 dall'art. 5, quinto comma, della legge medesima.
    3. - L'I.N.P.S.  si  e'  costituito  in  giudizio  dichiarando  di
 rimettersi alla giustizia della Corte.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il Pretore di Modena ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 5, quinto  comma,  della  legge  26  ottobre
 1957,  n.  1047,  nella parte in cui prevede che l'accreditamento dei
 contributi ad ogni unita' attiva del nucleo  familiare  debba  essere
 effettuato,  secondo  certi criteri di ripartizione, sulla base della
 composizione della famiglia quale risulta al  31  dicembre  dell'anno
 cui i contributi si riferiscono.
    La  norma  impugnata,  abrogata dall'art. 33 della legge 9 gennaio
 1963, n. 9, rimane applicabile nel  giudizio  a  quo,  nel  quale  si
 controverte  circa  il  diritto del ricorrente all'accreditamento dei
 contributi settimanali per il lavoro da lui prestato nel periodo  dal
 1  gennaio  al  3  marzo  1957. La domanda di accreditamento e' stata
 respinta dallo SCAU perche', essendo  stato  il  ricorrente  chiamato
 alle  armi  il  4  marzo  1957 per l'adempimento dell'obbligo di leva
 (protrattosi fino al 9 agosto 1958), al 31  dicembre  1957  egli  non
 risultava   tra  i  componenti  del  nucleo  familiare  addetti  alla
 coltivazione del fondo.
    2. - La questione non e' fondata nei sensi appresso precisati.
    Il comma impugnato dell'art. 5 della legge  n.  1047/1957  dispone
 che  i  contributi  previdenziali per il lavoro agricolo, accertati e
 riscossi  complessivamente  per  ciascun  nucleo  familiare  a  norma
 dell'art.   3,  sono  accreditati  agli  appartenenti  alla  famiglia
 colonica "sulla base della composizione della famiglia quale  risulta
 al  31  dicembre  dell'anno cui si riferiscono". Esso e' interpretato
 dal    giudice    rimettente    nel    senso    che   hanno   diritto
 all'accreditamento, secondo i criteri indicati nei commi  precedenti,
 esclusivamente  i  familiari  che  nell'ultimo  giorno  dell'anno  di
 riferimento risultano attivamente presenti sul fondo.
    Questa  interpretazione  restrittiva  -  che  ascrive   al   testo
 normativo  un  significato  collidente con i parametri costituzionali
 richiamati nell'ordinanza di rimessione -  non  e'  giustificata  ne'
 dalla lettera, ne' dalla ratio della legge. Ai sensi dell'art. 1 sono
 assicurati  obbligatoriamente  contro l'invalidita' e la vecchiaia, e
 quindi hanno diritto alla copertura assicurativa  delle  giornate  di
 lavoro  prestate  nel  corso  dell'anno,  gli  appartenenti al nucleo
 familiare del mezzadro o del colono, "i quali esercitino le  medesime
 attivita'  sui  medesimi fondi". L'esercizio abituale delle attivita'
 di coltivazione del fondo o di allevamento  e  governo  del  bestiame
 attribuisce  al  familiare la qualita' professionale che concorre con
 la qualita' di coniuge, parente o affine del  mezzadro  o  colono,  a
 costituirlo  nella  posizione  giuridica  di  partecipe  dell'impresa
 coltivatrice del fondo.
    Tale posizione e il rapporto giuridico inerente non  vengono  meno
 qualora  la  prestazione  di lavoro del familiare sia temporaneamente
 impedita da una sopravvenienza del  tipo  di  quelle  previste  dagli
 artt.  2110  e  2111  cod.  civ. In casi del genere vale per i membri
 della famiglia colonica  un  principio  di  conservazione  del  posto
 analogo  a  quello sancito per i rapporti di lavoro subordinato. Cio'
 e' confermato dall'art. 2142 cod. civ., vigente nel periodo di cui si
 controverte, dal quale si evince che la composizione  della  famiglia
 colonica  non  puo'  essere  modificata  da  fatti involontari, quale
 appunto la chiamata alle armi per l'adempimento dell'obbligo di leva.
 Fatti  di  questa  natura  sono  percio'  irrilevanti  agli   effetti
 dell'art. 5, quinto comma, della legge n. 1047/1957.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge
 26   ottobre   1957,   n.  1047  (Estensione  dell'assicurazione  per
 invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni),
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 52 della
 Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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