N. 443 SENTENZA 12 - 23 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reato   in   genere   -  Coltivazione  o  fabbricazione  di  sostanze
 stupefacenti o psicotrope univocamente  destinate  all'uso  personale
 proprio  -  Esclusione  della illiceita' penale - Omessa previsione -
 Recepimento dell'abnegazione referendaria di  fattispecie  analoga  a
 cura  del  d.P.R.  n.  171/1993  -  Omissione  da  parte  del giudice
 rimettente della pur doverosa preventiva verifica della  possibilita'
 di   una   esegesi   adeguatrice   del  dato  normativo  impugnato  -
 Inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 28, 72, 73 e 75).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.53 del 28-12-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI, prof.
 Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,   prof.
 Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
 prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
 degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309  (Testo
 unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e
 sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
 stati   di  tossicodipendenza,  promosso  con  ordinanza  emessa  l'8
 febbraio 1994 dal giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  di  Savona  nel  procedimento  penale  a  carico  di Porta
 Giuseppe ed altra, iscritta al n. 262 del registro ordinanze  1994  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 20, prima
 serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
 relatore Renato Granata;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un procedimento penale nei  confronti  di  Porta
 Giuseppe  e  di Fusco Mirella, imputati del delitto di cui agli artt.
 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per  avere,
 in  concorso fra loro e senza la prescritta autorizzazione, coltivato
 due piante di canapa indiana, il g.i.p. presso il Tribunale di Savona
 ha  sollevato,  con  ordinanza  dell'8   febbraio   1994,   questione
 incidentale  di  legittimita'  costituzionale  del combinato disposto
 degli articoli 28, 72, 73 e 75 d.P.R. n.  109/90  come  modificati  a
 seguito  del d.P.R. n. 171/93, per violazione dei principi di parita'
 di trattamento e di ragionevolezza della norma penale incriminatrice,
 nella parte in cui non escludono la illiceita' penale delle  condotte
 di coltivazione o fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
 univocamente destinate all'uso personale proprio.
    Premesso  che,  a  seguito dell'abrogazione referendaria, recepita
 nel d.P.R. n. 171/93, non e' piu'  penalmente  perseguibile  chiunque
 "per  farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque
 detiene sostanze stupefacenti o psicotrope", ne ha  inferito  infatti
 il  giudice  a  quo  che sarebbe per cio' appunto ingiustificatamente
 discriminatoria la permanente punibilita', alla stregua  delle  norme
 denunciate,  della  condotta  (assolutamente  omogenea)  di colui che
 (come nella specie) dette sostanze coltivi o  fabbrichi,  sempre  per
 uso esclusivamente personale.
    2.  -  Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri per eccepire l'infondatezza della questione cosi' sollevata.
                        Considerato in diritto
    La questione di  legittimita'  delle  norme  incriminatrici  della
 "coltivazione  o fabbricazione" di sostanze stupefacenti o psicotrope
 univocamente destinate all'uso personale  (artt.  28,  72,  73  e  75
 d.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309)  e',  come  in  narrativa  detto,
 prospettata dal giudice  a  quo,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto  alle  omogenee
 condotte   -   non   piu'   penalmente   perseguibili    a    seguito
 dell'abrogazione   referendaria  recepita  con  d.P.R.  171/93  -  di
 importazione, acquisto o  detenzione  delle  medesime  sostanze,  per
 l'identico uso personale.
    La  stessa  autorita'  rimettente  non si e' pero' neppur posta il
 problema se, proprio  alla  luce,  e  nel  quadro  del  riferito  ius
 superveniens,  l'operata  depenalizzazione  della condotta di "chi ..
 comunque  detiene"  sia  gia'  interpretativamente  estensibile  alle
 condotte  di chi "coltiva e fabbrica" (le sostanze in oggetto, per il
 fine indicato), quale previste dalla normativa denunciata.
    E tale radicale omissione della pur doverosa previa verifica della
 possibilita' di una esegesi adeguatrice del dato normativo  impugnato
 costituisce   -  come  gia'  puntualizzato  -  motivo  assorbente  di
 inammissibilita' della questione sollevata  (cfr.  sent.  456/89):  a
 fortiori    quando,   come   nella   specie,   i   primi   interventi
 giurisprudenziali e dottrinali gia' risultino orientati  proprio  nel
 senso della interpretazione conforme al precetto costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 28, 72, 73 e 75 d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309  (Testo
 unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e
 sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
 stati  di  tossicodipendenza)  sollevata,  in  riferimento all'art. 3
 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Savona, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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