N. 447 ORDINANZA 12 - 23 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego  pubblico  -  Pensioni  corrisposte  dallo Stato - Indennita'
 integrativa speciale - Pignorabilita', sequestrabilita', cedibilita',
 fino alla concorrenza di un quinto,  per  ogni  credito  vantato  nei
 confronti  degli    ex  dipendenti  dello Stato - Omessa previsione -
 Questione  in  parte identica gia' esaminata dalla Corte (v. sentenza
 n. 55/1991) - Discrezionalita' legislativa - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 3;  legge  27
 maggio 1959, n. 324, art. 2, terzo comma, lett.  c)).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.53 del 28-12-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro
 FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.    Cesare
 MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott.
 Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma,
 n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo  unico
 delle  leggi  concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
 degli stipendi, salari e  pensioni  dei  dipendenti  dalle  pubbliche
 Amministrazioni),  e  dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge
 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al  personale  statale
 in  attivita'  ed in quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 10
 luglio 1990 dal Tribunale di Lecce nel procedimento  civile  vertente
 tra Laudisa Osvaldo e il Credito Romagnolo s.p.a., iscritta al n. 178
 del  registro  ordinanze  1994  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Udito nella camera di consiglio del 12  ottobre  1994  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che, con ordinanza del 10 luglio 1990 (pervenuta a questa
 Corte  solo  il 15 marzo 1994) il Tribunale di Lecce ha sollevato, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di  legittimita'
 dell'art.  2,  primo  comma,  n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180,
 nella  parte  in   cui   non   prevede   la   pignorabilita'   e   la
 sequestrabilita'  delle  pensioni  corrisposte dallo Stato, fino alla
 concorrenza di un quinto, per  ogni  credito  vantato  nei  confronti
 degli  ex  dipendenti  dello Stato, nonche' dell'art. 2, terzo comma,
 lett. c), della legge 27 maggio 1959 n. 324, nella parte in  cui  non
 prevede    la    pignorabilita',   sequestrabilita'   e   cedibilita'
 dell'indennita' integrativa speciale istituita al primo  comma,  fino
 alla  concorrenza  di  un  quinto,  per  ogni credito vantato verso i
 medesimi ex dipendenti dello Stato;
      che, nelle norme denunciate, il Tribunale remittente ravvisa, in
 sostanza, una ingiustificata disparita'  di  trattamento,  in  ordine
 alla  pignorabilita'  delle  pensioni  e  delle  relative  indennita'
 integrative speciali, in raffronto al diverso regime vigente  per  la
 pignorabilita' delle retribuzioni spettanti ai dipendenti pubblici in
 costanza di rapporto;
    Considerato che, con sentenza n. 55 del 1991, questa Corte ha gia'
 esaminato  questione  in  parte identica (riferita al solo art. 2 del
 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180) dichiarandola non fondata;
      che in detta decisione si e' precisato come  non  sia,  in  se',
 censurabile,  sotto  il  profilo  del  principio  di  eguaglianza, la
 facolta' del legislatore di  disciplinare  in  maniera  differenziata
 l'intervento  degli strumenti di esecuzione civile sulle retribuzioni
 e sulle pensioni, in quanto la differenza di regime trova pur  sempre
 fondamento  nella  intrinseca diversita' di due situazioni giuridiche
 che rispondono a principi e finalita' diversi, quali quelli espressi,
 rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della Costituzione;
      che nella questione in esame tali conclusioni  vanno  pienamente
 riconfermate,  anche in relazione alla pignorabilita' dell'indennita'
 integrativa speciale prevista dall'art. 2 della legge 27 maggio  1959
 n.   324,  che,  in  quanto  componente  necessaria  del  trattamento
 pensionistico,    assume    anch'essa,    evidentemente,     funzione
 previdenziale;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara manifestamente  infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2,  primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio
 1950 n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti  il
 sequestro,  il  pignoramento  e  la cessione degli stipendi, salari e
 pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), e dell'art.
 2, terzo  comma,  lett.  c),  della  legge  27  maggio  1959  n.  324
 (Miglioramenti  economici  al  personale  statale  in attivita' ed in
 quiescenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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