N. 448 ORDINANZA 12 - 23 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Subordinazione del diritto alla liquidazione della
 indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. al conseguimento  del  diritto  a
 pensione  -  Intervenuto  riconoscimento giudiziale del diritto degli
 interessati alla riliquidazione  della  indennita'  di  buonuscita  -
 Necessita' di riesame da parte del giudice  a quo circa la perdurante
 rilevanza  o meno della questione sollevata - Restituzione degli atti
 al giudice rimettente.
 
 (R.D. 26 febbraio 1928, n.  619,  art.  48,  primo  comma;  legge  19
 gennaio  1942,  n. 22, art. 12, primo comma, n. 4; d.P.R. 29 dicembre
 1973, n. 1032, art. 3, primo comma)
 
(GU n.53 del 28-12-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI, prof.
 Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,   prof.
 Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
 prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  48,  primo
 comma,  del  regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 (Approvazione del
 nuovo  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  sull'Opera  di
 previdenza  dei  personali  civile  e militare dello Stato e dei loro
 superstiti,  amministrata  dalla  Direzione  generale   della   Cassa
 depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza), 12, primo comma,
 numero  4, della legge 19 gennaio 1942, n. 22 (Istituzione di un Ente
 nazionale fascista di  previdenza  ed  assistenza  per  i  dipendenti
 statali), e dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
 1032  (Approvazione  del  testo  unico  delle norme sulle prestazioni
 previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),
 nella parte in cui prevedevano, anteriormente all'entrata  in  vigore
 della  legge  29  aprile  1976, n. 177, la subordinazione del diritto
 alla  liquidazione  dell'indennita'  di  buonuscita   E.N.P.A.S.   al
 conseguimento  del  diritto a pensione, promosso con ordinanza emessa
 il 20 febbraio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale del  Lazio
 sui  ricorsi riuniti proposti da Billo Laura, vedova Maschi, ed altri
 contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1992 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 1, prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto di costituzione di Billo Laura ed altri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  novembre  1994  il  Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
 ordinanza emessa il 20 febbraio 1992 (R.O.  n.  793  del  1992),  sui
 ricorsi  riuniti promossi dagli eredi del professor Maschi e dal pro-
 fessor   Biscottini,   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale,   in   riferimento  agli  artt.  3,  36  e  38  della
 Costituzione,  dell'art.  48,  primo  comma,  del  regio  decreto  26
 febbraio  1928,  n.  619,  dell'art. 12, primo comma, numero 4, della
 legge 19 gennaio 1942, n. 22, e dell'art. 3, primo comma, del  d.P.R.
 29   dicembre   1973,  n.  1032,  nella  parte  in  cui  prevedevano,
 anteriormente all'entrata in vigore della legge 29  aprile  1976,  n.
 177,  la subordinazione del diritto alla liquidazione dell'indennita'
 di buonuscita E.N.P.A.S. al conseguimento del diritto a pensione;
      che il giudice a quo ha contestualmente rigettato, con sentenza,
 la domanda principale dei ricorrenti, che, per il servizio  prestato,
 dai  professori Maschi e Biscottini, prima presso universita' statali
 e, successivamente, presso l'Universita' Cattolica del  Sacro  Cuore,
 avevano   dedotto  che  l'indennita'  di  buonuscita  dovesse  essere
 riliquidata dall'E.N.P.A.S.  sulla  base  dello  stipendio  spettante
 all'atto della definitiva cessazione dal servizio, e, in parte, anche
 quella  subordinata, con la quale i ricorrenti avevano chiesto che le
 somme corrisposte dall'E.N.P.A.S. fossero maggiorate degli  interessi
 legali  e  della  rivalutazione  monetaria  per il ritardo nella loro
 erogazione, rispetto  alla  data  del  passaggio  dall'una  all'altra
 universita';
      che,  nel  giudizio di fronte alla Corte costituzionale, si sono
 costituite le parti private, sostenendo la fondatezza della questione
 di legittimita' costituzionale;
      che, successivamente,  la  difesa  delle  parti  private  -  nel
 produrre  in giudizio copia autentica della sentenza del Consiglio di
 Stato del 27 maggio 1994, con la quale, in sede di appello, e'  stato
 riconosciuto   il   diritto  degli  interessati  alla  riliquidazione
 dell'indennita' di buonuscita, previa ricongiunzione dei servizi resi
 nell'universita' statale e nell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore
 - ha chiesto che la questione stessa  sia  dichiarata  inammissibile,
 per sopravvenuta irrilevanza;
    Considerato   che,  in  relazione  alla  richiamata  sentenza  del
 Consiglio di Stato, gli atti vanno restituiti al giudice  a  quo,  al
 quale  spetta  valutare  la  eventuale  incidenza della pronunzia sul
 giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo  della
 perdurante  rilevanza o meno della questione sollevata (in tal senso,
 v. ordinanza n. 65 del 1991);
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la  restituzione  degli  atti  al  Tribunale  amministrativo
 regionale del Lazio.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: VARI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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