N. 452 ORDINANZA 12 - 23 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Turismo  -  Regione  Lombardia  -  Attribuzioni in materia - Presunta
 violazione - Mancata conversione in  legge  nei  temini  dei  dd.-ll.
 impugnati - Manifesta inammissibilita'.
 
 (DD.-LL. 31 marzo 1994, n. 219 e 30 luglio 1994, n. 477, artt.  1, 2,
 3 e 4).
 
 (Cost., artt. 117, 118, 119 e VIII disposizione transitoria)
 
(GU n.53 del 28-12-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI, prof.
 Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,   prof.
 Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
 prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2,  3  e  4
 dei  decreti-legge  31  marzo  1994, n. 219 e 30 luglio 1994, n. 477,
 recanti "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo  e
 sport", promossi con ricorsi della Regione Lombardia, notificati il 2
 maggio ed il 29 agosto 1994, depositati in cancelleria l'11 maggio ed
 il  6  settembre  successivi  ed iscritti ai nn. 42 e 66 del registro
 ricorsi 1994;
    Visti gli atti di costituzione del Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 23 novembre 1994 il giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che  la  Regione  Lombardia  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge
 31 marzo 1994, n. 219 (Riordino delle funzioni in materia di turismo,
 spettacolo  e  sport),  deducendo la violazione degli artt. 117, 118,
 119  e  della  VIII   disposizione   transitoria   e   finale   della
 Costituzione;
      che  a  giudizio  della ricorrente le disposizioni impugnate, le
 quali disciplinano il  trasferimento  di  funzioni  alle  Regioni  in
 materia  di  turismo  e  spettacolo  e  quelle  della  Presidenza del
 Consiglio dei ministri in materia di  turismo,  spettacolo  e  sport,
 vanificherebbero   -   con   lesione  delle  attribuzioni  regionali,
 costituzionalmente  garantite  -  l'abrogazione della legge 31 luglio
 1959,  n.  617  (Istituzione  del  Ministero  del  turismo  e   dello
 spettacolo), conseguente al referendum popolare del 18 aprile 1993;
      che  la  stessa  regione  Lombardia  ha  sollevato, con distinto
 ricorso, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3
 e 4 del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477 (riordino delle funzioni
 in materia di turismo, spettacolo e sport), deducendo,  anche  questa
 volta,   la   violazione  degli  artt.  117,  118,  119  e  dell'VIII
 disposizione transitoria e finale della Costituzione;
      che si e' costituito, in entrambi i giudizi, il  Presidnete  del
 Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza dei ricorsi;
    Considerato che i decreti-legge nn. 219  e  477  del  1994,  cosi'
 impugnati,  non  sono  stati  convertiti  in  legge  entro il termine
 costituzionalmente prescritto, e sono quindi decaduti,  come  risulta
 dall'avviso  pubblicato,  rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 126 del 1 giugno 1994, e n.  230  del  1  ottobre
 1994;
      che,  pertanto,  in  conformita' con la giurisprudenza di questa
 Corte (v.,  da  ultimo,  ordinanza  n.  507  del  1993)  deve  essere
 dichiarata  la  manifesta  inammissibilita' delle questioni sollevate
 dalla Regione Lombardia;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4, dei
 decreti-legge 31 marzo  1994,  n.  219  e  30  luglio  1994,  n.  477
 (Riordino  delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport),
 sollevate dalla regione Lombardia, con i  ricorsi  in  epigrafe,  per
 violazione  degli  artt.  117,  118,  119  e  dell'VIII  disposizione
 transitoria e finale della Costituzione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C1371