N. 452 ORDINANZA 12 - 23 dicembre 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Turismo - Regione Lombardia - Attribuzioni in materia - Presunta violazione - Mancata conversione in legge nei temini dei dd.-ll. impugnati - Manifesta inammissibilita'. (DD.-LL. 31 marzo 1994, n. 219 e 30 luglio 1994, n. 477, artt. 1, 2, 3 e 4). (Cost., artt. 117, 118, 119 e VIII disposizione transitoria)(GU n.53 del 28-12-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 dei decreti-legge 31 marzo 1994, n. 219 e 30 luglio 1994, n. 477, recanti "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", promossi con ricorsi della Regione Lombardia, notificati il 2 maggio ed il 29 agosto 1994, depositati in cancelleria l'11 maggio ed il 6 settembre successivi ed iscritti ai nn. 42 e 66 del registro ricorsi 1994; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 23 novembre 1994 il giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 219 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), deducendo la violazione degli artt. 117, 118, 119 e della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione; che a giudizio della ricorrente le disposizioni impugnate, le quali disciplinano il trasferimento di funzioni alle Regioni in materia di turismo e spettacolo e quelle della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport, vanificherebbero - con lesione delle attribuzioni regionali, costituzionalmente garantite - l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 (Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo), conseguente al referendum popolare del 18 aprile 1993; che la stessa regione Lombardia ha sollevato, con distinto ricorso, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477 (riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), deducendo, anche questa volta, la violazione degli artt. 117, 118, 119 e dell'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione; che si e' costituito, in entrambi i giudizi, il Presidnete del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza dei ricorsi; Considerato che i decreti-legge nn. 219 e 477 del 1994, cosi' impugnati, non sono stati convertiti in legge entro il termine costituzionalmente prescritto, e sono quindi decaduti, come risulta dall'avviso pubblicato, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 1 giugno 1994, e n. 230 del 1 ottobre 1994; che, pertanto, in conformita' con la giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 507 del 1993) deve essere dichiarata la manifesta inammissibilita' delle questioni sollevate dalla Regione Lombardia; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4, dei decreti-legge 31 marzo 1994, n. 219 e 30 luglio 1994, n. 477 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), sollevate dalla regione Lombardia, con i ricorsi in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e dell'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C1371