N. 29 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 agosto 1994
N. 29 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 agosto 1994 (della regione Toscana) Beni culturali - Regolamento avente ad oggetto la semplificazione del procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico - Attribuzione al soprintendente competente del compito di individuare i beni di enti pubblici non statali o di privati che necessitano di restauro o manutenzione straordinaria e dell'obbligo dello stesso di redigere una relazione da notificare immediatamente al proprietario, possessore o detentore dei beni in questione con l'ingiunzione a redigere e a trasmettere entro trenta giorni un progetto esecutivo degli interventi conformemente alla relazione tecnica - Previsione altresi': a) dell'approvazione con eventuali modifiche di detto progetto esecutivo da parte del soprintendente entro trenta giorni e dell'acquisizione entro i successivi trenta giorni del parere motivato e non vincolante del sindaco; b) dell'obbligo del proprietario, possessore o detentore dei beni di iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro trenta giorni successivi alla comunicazione del parere del sindaco o a decorso del termine predetto; c) della predisposizione entro i successivi trenta giorni - in caso di decorso di tale ultimo termine o di dichiarazione del propietario, possessore o detentore di non poter far fronte in tutto o in parte alle spese - da parte del soprintendente di una perizia tecnica per l'assunzione dell'onere finanziario in tutto o in parte dallo Stato; d) dell'obbligo, in tale ultima ipotesi, dell'apertura al pubblico del bene con le modalita' concordate con gli interessati - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di beni storici, artistici ed archeologici - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.P.R. 22 aprile 1994, n. 368, artt. 1 e 2). (Cost., artt. 97 e 117).(GU n.42 del 12-10-1994 )
Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente pro- tempore della Giunta regionale, rappresentanta e difesa per mandato a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via G. Carducci n. 4, in forza di deliberazione g.r. n. 7246 del 26 luglio 1994 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per la deliberazione che non spetta allo Stato disciplinare la semplificazione del procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici, quantomeno non statali, di interesse storico-artistico e per il conseguente annullamento in parte qua degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368. 1. - Nel quadro del procedimento di c.d. delegazione previsto dalla legge n. 400/1988, e' stato approvato dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 14 aprile 1994, e successivamente promulgato nella forma del d.P.R. (come previsto dall'art. 17, secondo comma, della legge n. 400) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1994 il regolamento in questione, avente ad oggeto la semplificazione del procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico. 2. - Piu' in particolare, il regolamento, ai sensi dell'art. 1 "disciplina il procedimento relativo agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico. Gli interventi di restauro e manutenzione straordinaria hanno ad oggetto beni statali e beni non statali, sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, di prprieta' di enti pubblici o privati". La disciplina e' differenziata per i beni statali e non statali. Quanto ai primi, ai sensi dell'art. 4 "gli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria da compiersi sui beni immobili di proprieta' dello Stato, di interesse architettonico, archeologico, artistico e storico sono di competenza del Ministero", per tale intendendosi il Ministro dei beni culturali e ambientali; quanto ai secondi, e' affidata al soprintendente competente l'individuazione dei beni che necessitano di resaturo o di manutenzione straordinaria (art. 2, primo comma). Il soprintendente redige una relazione, notificata immediatamente al proprietario, possessore o detentore del bene, e contente "l'ingiunzione a redigere e trasmettere al soprintendente stesso, entro trenta giorni dall'ingiunzione, un progetto esecutivo degli interventi conformemente alla relazione tecnica". Entro ulteriori trenta giorni, il soprintendente notifica l'approvazione del progetto, con le eventuali modifiche, notificandola altresi' al sindaco del comune competente, legittimato a esprimere un parere motivato non vincolante. Il proprietario, possessore o detentore "deve iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro trenta giorni successivi alla comunicazione del parere del sindaco o al decorrso del termine predetto". Decorso inutilmente tale termine, "ovvero qualora il proprietario, possessore o detentore, al quale e' stata notificata l'ingiunzione, dichiari di non poter fra fronte in tutto o in parte alle spese necessarie, il competente soprintendente predispone, entro il termine di trenta giorni, una perizia tecnica per l'assunzione dell'onere finanziario a carico del Ministero o, se richiesto dagli interessati in misura concorrente tra lo Stato e il proprietario, possessore o detentore. Nel caso di assunzione dell'onere totale o parziale a carico dello Stato, l'immobile deve rimanere aperto al pubblico con modalita' concordate con gli interessati. La perizia e' inviata al competente ufficio centrale del Ministero per l'inserimento nel piano di spesa dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145, come da ultimo modificato dall'art. 7 del d.l. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237". 3. - Il regolamento e' lesivo delle competenze regionali consacrate nell'art. 117 della Costituzione e confermate dall'art.12 della legge n. 537/1993. Esso interviene infatti in materia che in parte e' trasferita alle regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione (e precisamente per quanto concerne la materia urbanistica, come meglio diremo in seguito, e per quanto concerne i musei e le biblioteche di interesse locale, beni mobili e immobili frequentemente sottoposti a vincolo ex legge n. 1089/1939), in parte lo e' ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge n. 537/1993. Quest'ultimo dispone che "a decorrere dal 1 gennaio 1994, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. Nell'allegato elenco n. 6 - intitolato "interventi trasferiti alle regioni" - stanno, al capitolo 870, le "sepse per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti". Ne segue che, per effetto dell'art. 12 della legge n. 537/1993 sono trasferiti alle regioni tutti gli interventi che comportano spese per immobili delle regioni e di altri soggetti assoggettati a vincolo ai sensi della legge n. 1089/1939: e, tra di essi, gli interventi di manutenzione straordinaria e restaturo che - anche in relazione ad immobili delle regioni e degli enti e soggetti su cui le regioni esercitano la vigilanza e il controllo - il regolamento impugnato pretende invece di trasferire (o ritrasferire) allo Stato, nel momento in cui disciplina le proccedure per lo svolgimento di taluni tipi di intervento - e cioe' la manutenzione straordinaria e il restauro - i quali debbono intendersi invece trasferiti alle regioni, non meno che ogni altro tipo di intervento sui beni assoggettati alla legge n. 1098/1939. La norma e' chiara nel trasferire competenze, e non semplicemente fondi. L'individuazione dei fondi e' solo un veicolo per precisare i beni in relazione ai quali non solo i fondi, ma tutte le competenze rela- tive agli interventi sui beni stessi, vengono trasferite e infatti l'art. 12, primo comma, nell'interpretazione letterale che, secondo i canoni emergenti imposti dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, deve essere preferita, dice esplicitamente che sono di competenza regionale gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui all'allegato elenco n. 6, non limitandosi a configurare un mero trasferimento di fondi. 4. - Comunque, i fondi inesistenti sul capitolo 8701 del bilancio dello Stato (e cioe' i fondi relativi agli interventi che l'art. 12, primo comma, della legge n. 537/1993 ha trasferito alle regioni) erano quelli con i quali il Ministero dei lavori pubblici doveva provvedere tra l'altro, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 292/1968, ai "lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089". Poiche' la legge n. 292/1968 e' abrogata dall'art. 5 del decreto impugnato, ne risulta un ulteriore elemento interpretativo che con- vince dell'integrale trasferimento alle regioni degli interventi di manutenzione straordinaria e restauro - quantomeno per gli edifici non statali - una volta di competenza statale e percio' allora finanziati a carico dello Stato, il cui finanziamento adesso (come dispone l'art. 3) e' disposto invece solo in via sostitutiva dall'art. 3. 5. - La situazione normativa risultante dall'art. 117 della Costituzione e dall'art. 12 della legge n. 537/1993, e la conseguente attribuzione di competenza alle regioni in materia di manutenzione straordinaria e restauro di immobili vincolati, viene dunque sostanzialmente e illegittimamente violata dal provvedimento censurato. Questo infatti interviene pretendendo di dettare una disciplina procedimentale in relazione ad interventi che sono sottratti - quantomeno per gli immobili non statali - alla competenza statale e sono attibuiti a quella regionale, con violazione di attribuzioni regionali, conseguente al contenuto di una norma secondaria che viola le norme primarie e costituzionali. 6. - Si puo' aggiungere che gli interventi di cui si occupa il regolamento impugnato (interventi di restauro e manutenzione straordinaria) sono interventi di natura evidentemente conservativa: e la conservazione degli immobili di interesse storico e artistico e' affidata allo Stato solo per quanto concerne gli immobili e mobili di proprieta' dello Stato, come stabilito testualmente dal secondo comma dell'art. 6 della legge n. 1089/1939 e confermato dalla dottrina (Piva, Cose d'arte, Enc. dir. t. XI, Milano 1962, p. 99). Non le e', invece, per gli immobili di proprieta' di altri soggetti, e segnatamente di altri enti pubblici: cosicche' il regolamento impugnato interviene anche in violazione della normativa specifica per i beni in questione, con ulteriore aggravata lesione delle competenze di enti diversi dallo Stato (e in primis delle regioni) che essa garantisce. 7. - Sotto altro profilo, il d.P.R. n. 368/1994 viola le competenze regionali in materia di urbanistica garantite dall'art. 117 della Costituzione. Gli interventi di restauro e manutenzione straordinaria sul patrimonio edilizio esistente si inseriscono in una normativa per il recupero di tale patrimonio che appartiene a pieno titolo alla materia urbanistica e che come tale e' disciplianta anche in sede regionale, nell'esercizio delle competenze che alla regione appartengono per la regolazione e l'uso del territorio e del patrimonio edilizio, in particolare - per la regione Toscana - con la legge regione Toscana n. 59/1980 e successive modifiche e integrazioni. Tale normativa prevede, tra l'alttro, che siano i comuni, sulla base delle indicazioni fornite dall'art. 5 della legge regionale, a disciplinare per categorie omogenee "le modalita' di attuazione degli interventi" che sono quelli previsti dall'art. 2. e dunque anche la manutenzione straordinaria e il restauro. La stessa legge prevede inoltre che sugli immobili notificati ai sensi della legge n. 1089/1939 - per quanto concerne le zone classificate "A" ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 - e inseriti negli elenchi previsti dall'art. 7, siano consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria. E' evidente, dal punto di vista delle conseguenze applicative (ma con riflessi gravi anche sotto il profilo della violazione dei criteri di buona amministrazione garantiti dall'art. 97 della Costituzione, pur esso violato dal provvedimento impugnato), il disordine e la distonia che il provvedimento produce in tale contesto normativo, considerando in particolare che la manutenzione straordinaria e il restauro sono imposti dal soprintendente, anche nei casi in cui la normativa regionale, e l'applicazione che di essa fanno i comuni, prevedono esclusivamente la manutenzione ordinaria. E' evidente altresi', dal punto di vista dell'ordine costituzionale delle competenze, l'illegittimita' di un provvedimento che attribuisce ad un soggetto estraneo al sistema regionale-comunale di governo del territorio (assicurato dal trasferimento alla regione delle competenze in materia urbanistica e articolato in base a una consistente disciplina normativa regionale, che prevede certi interventi ed altri ne esclude, e che comunque si fonda sul controllo sul territorio garantito dai provvedimenti di concessione e/o autorizzazione di competenza sindacale) il potere di imporrre coattivamente interventi su immobili statali e non, regolandone le procedure e degradando la funzione sindacale di tutela e disciplina del territorio (funzione eminentemente di amministrazione attiva, tale configurata dal sistema normativo dell'urbanistica sin dalla legge n. 1150/1942) ad una mera fuznione consultiva, per giunta non vincolante.
P.Q.M. Si chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato disciplinare - quantomeno per i beni non statali - gli interventi di restauro e manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico; e conseguentemente annulli gli artt. 1 (quantomeno per l'inciso "e beni non statali" e per l'inciso "di proprieta' di enti pubblici o privati" di cui al secondo comma) e 2 del d.P.R. n. 368/1994, per contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione. Roma, addi' 1 agosto 1994 Avv. PREDIERI 94C1918