N. 29 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 agosto 1994

                                 N. 29
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17
 agosto 1994 (della regione Toscana)
 Beni culturali - Regolamento avente ad oggetto la semplificazione del
 procedimento  di  programmazione  ed  esecuzione  di  interventi   di
 manutenzione  straordinaria su edifici di interesse storico-artistico
 -  Attribuzione  al  soprintendente   competente   del   compito   di
 individuare  i  beni  di  enti  pubblici non statali o di privati che
 necessitano di restauro o manutenzione straordinaria  e  dell'obbligo
 dello  stesso  di redigere una relazione da notificare immediatamente
 al proprietario, possessore o detentore dei  beni  in  questione  con
 l'ingiunzione  a  redigere  e  a  trasmettere  entro trenta giorni un
 progetto esecutivo  degli  interventi  conformemente  alla  relazione
 tecnica  -  Previsione  altresi':  a) dell'approvazione con eventuali
 modifiche di detto progetto esecutivo  da  parte  del  soprintendente
 entro  trenta  giorni  e  dell'acquisizione entro i successivi trenta
 giorni  del  parere  motivato  e  non  vincolante  del  sindaco;   b)
 dell'obbligo  del  proprietario,  possessore  o detentore dei beni di
 iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro  trenta  giorni
 successivi  alla comunicazione del parere del sindaco o a decorso del
 termine predetto; c) della predisposizione entro i successivi  trenta
 giorni - in caso di decorso di tale ultimo termine o di dichiarazione
 del  propietario,  possessore  o detentore di non poter far fronte in
 tutto o in parte alle spese - da  parte  del  soprintendente  di  una
 perizia tecnica per l'assunzione dell'onere finanziario in tutto o in
 parte   dallo   Stato;  d)  dell'obbligo,  in  tale  ultima  ipotesi,
 dell'apertura al pubblico del bene con le  modalita'  concordate  con
 gli  interessati  - Violazione della sfera di competenza regionale in
 materia di beni storici, artistici ed archeologici  -  Incidenza  sui
 principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (D.P.R. 22 aprile 1994, n. 368, artt. 1 e 2).
 (Cost., artt. 97 e 117).
(GU n.42 del 12-10-1994 )
    Ricorso  per  la  regione  Toscana, in persona del presidente pro-
 tempore della Giunta regionale, rappresentanta e difesa per mandato a
 margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il  suo
 studio  elettivamente  domiciliata in Roma, via G.  Carducci n. 4, in
 forza di deliberazione g.r. n. 7246 del  26  luglio  1994  contro  il
 Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   pro-tempore   per  la
 deliberazione   che   non   spetta   allo   Stato   disciplinare   la
 semplificazione  del  procedimento di programmazione ed esecuzione di
 interventi di manutenzione straordinaria su edifici,  quantomeno  non
 statali,   di   interesse  storico-artistico  e  per  il  conseguente
 annullamento in parte qua degli artt. 1 e  2  del  d.P.R.  22  aprile
 1994, n. 368.
    1.  -  Nel  quadro  del  procedimento di c.d. delegazione previsto
 dalla legge  n.  400/1988,  e'  stato  approvato  dal  Consiglio  dei
 Ministri,  con  deliberazione  del  14 aprile 1994, e successivamente
 promulgato nella  forma  del  d.P.R.  (come  previsto  dall'art.  17,
 secondo  comma,  della  legge  n.  400)  e  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale del 13 giugno 1994 il regolamento in questione,  avente  ad
 oggeto  la  semplificazione  del  procedimento  di  programmazione ed
 esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici  di
 interesse storico-artistico.
    2.  -  Piu'  in  particolare, il regolamento, ai sensi dell'art. 1
 "disciplina il procedimento relativo agli interventi  di  restauro  e
 manutenzione  straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio
 architettonico, archeologico, artistico e storico.
    Gli interventi di restauro e manutenzione straordinaria  hanno  ad
 oggetto beni statali e beni non statali, sottoposti alle disposizioni
 della  legge  1 giugno 1939, n. 1089, di prprieta' di enti pubblici o
 privati".
    La disciplina e' differenziata per i beni statali e non statali.
    Quanto  ai primi, ai sensi dell'art. 4 "gli interventi di restauro
 e di manutenzione straordinaria da compiersi  sui  beni  immobili  di
 proprieta'  dello  Stato,  di interesse architettonico, archeologico,
 artistico e storico sono  di  competenza  del  Ministero",  per  tale
 intendendosi  il  Ministro dei beni culturali e ambientali; quanto ai
 secondi, e' affidata al  soprintendente  competente  l'individuazione
 dei  beni che necessitano di resaturo o di manutenzione straordinaria
 (art. 2,  primo  comma).  Il  soprintendente  redige  una  relazione,
 notificata immediatamente al proprietario, possessore o detentore del
 bene,   e   contente  "l'ingiunzione  a  redigere  e  trasmettere  al
 soprintendente  stesso,  entro  trenta  giorni  dall'ingiunzione,  un
 progetto  esecutivo  degli  interventi  conformemente  alla relazione
 tecnica".
    Entro  ulteriori  trenta  giorni,   il   soprintendente   notifica
 l'approvazione    del   progetto,   con   le   eventuali   modifiche,
 notificandola altresi' al sindaco del comune competente,  legittimato
 a  esprimere  un  parere  motivato  non  vincolante. Il proprietario,
 possessore o  detentore  "deve  iniziare  i  lavori  di  manutenzione
 straordinaria  entro  trenta giorni successivi alla comunicazione del
 parere del sindaco o al decorrso del termine predetto".
    Decorso inutilmente tale termine, "ovvero qualora il proprietario,
 possessore o detentore, al quale e' stata  notificata  l'ingiunzione,
 dichiari  di  non  poter  fra  fronte  in tutto o in parte alle spese
 necessarie, il competente soprintendente predispone, entro il termine
 di trenta giorni, una perizia  tecnica  per  l'assunzione  dell'onere
 finanziario  a carico del Ministero o, se richiesto dagli interessati
 in misura concorrente tra lo Stato e il  proprietario,  possessore  o
 detentore.  Nel  caso  di  assunzione  dell'onere totale o parziale a
 carico dello Stato, l'immobile deve rimanere aperto al  pubblico  con
 modalita' concordate con gli interessati.
    La perizia e' inviata al competente ufficio centrale del Ministero
 per  l'inserimento  nel  piano  di spesa dell'anno in corso, ai sensi
 dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992,  n.  145,  come  da  ultimo
 modificato  dall'art. 7 del d.l. 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237".
    3.  -  Il  regolamento  e'  lesivo  delle   competenze   regionali
 consacrate  nell'art. 117 della Costituzione e confermate dall'art.12
 della legge n. 537/1993.
    Esso interviene infatti in materia che in parte e' trasferita alle
 regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione (e precisamente per
 quanto  concerne  la  materia  urbanistica,  come  meglio  diremo  in
 seguito,  e per quanto concerne i musei e le biblioteche di interesse
 locale, beni mobili e immobili frequentemente sottoposti a vincolo ex
 legge n. 1089/1939), in parte lo e'  ai  sensi  dell'art.  12,  primo
 comma, della legge n. 537/1993.
    Quest'ultimo dispone che "a decorrere dal 1 gennaio 1994, ai sensi
 degli  artt. 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi
 finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato
 di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6  si  intendono  di  competenza
 regionale.
    Nell'allegato elenco n. 6 - intitolato "interventi trasferiti alle
 regioni"  -  stanno,  al capitolo 870, le "sepse per gli immobili che
 interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di  altri
 soggetti".
    Ne  segue  che,  per  effetto dell'art. 12 della legge n. 537/1993
 sono trasferiti alle regioni  tutti  gli  interventi  che  comportano
 spese  per  immobili delle regioni e di altri soggetti assoggettati a
 vincolo ai sensi della legge  n.  1089/1939:  e,  tra  di  essi,  gli
 interventi  di  manutenzione straordinaria e restaturo che - anche in
 relazione ad immobili delle regioni e degli enti e soggetti su cui le
 regioni esercitano la vigilanza  e  il  controllo  -  il  regolamento
 impugnato  pretende invece di trasferire (o ritrasferire) allo Stato,
 nel momento in cui disciplina le proccedure  per  lo  svolgimento  di
 taluni  tipi  di intervento - e cioe' la manutenzione straordinaria e
 il restauro - i  quali  debbono  intendersi  invece  trasferiti  alle
 regioni,  non  meno  che  ogni  altro  tipo  di  intervento  sui beni
 assoggettati alla legge n. 1098/1939.
    La norma e' chiara nel trasferire competenze, e non  semplicemente
 fondi.
    L'individuazione dei fondi e' solo un veicolo per precisare i beni
 in  relazione ai quali non solo i fondi, ma tutte le competenze rela-
 tive agli interventi sui beni stessi, vengono  trasferite  e  infatti
 l'art. 12, primo comma, nell'interpretazione letterale che, secondo i
 canoni  emergenti imposti dall'art. 12 delle disposizioni preliminari
 al codice civile, deve essere preferita, dice esplicitamente che sono
 di  competenza  regionale   gli   interventi   finanziati   con   gli
 stanziamenti   dei   capitoli   del   bilancio  dello  Stato  di  cui
 all'allegato elenco n. 6,  non  limitandosi  a  configurare  un  mero
 trasferimento di fondi.
    4.  - Comunque, i fondi inesistenti sul capitolo 8701 del bilancio
 dello Stato (e cioe' i fondi relativi agli interventi che l'art.  12,
 primo  comma,  della  legge  n.  537/1993 ha trasferito alle regioni)
 erano quelli con i quali il  Ministero  dei  lavori  pubblici  doveva
 provvedere tra l'altro, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 292/1968,
 ai   "lavori   di  natura  statica  e  strutturale,  di  manutenzione
 straordinaria di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in
 edifici, statali e non statali,  di  interesse  artistico  o  storico
 soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089".
    Poiche'  la  legge n. 292/1968 e' abrogata dall'art. 5 del decreto
 impugnato, ne risulta un ulteriore elemento interpretativo  che  con-
 vince  dell'integrale  trasferimento alle regioni degli interventi di
 manutenzione straordinaria e restauro - quantomeno  per  gli  edifici
 non  statali  -  una  volta  di  competenza  statale e percio' allora
 finanziati a carico dello Stato, il cui  finanziamento  adesso  (come
 dispone  l'art.  3)  e'  disposto  invece  solo  in  via  sostitutiva
 dall'art. 3.
    5. -  La  situazione  normativa  risultante  dall'art.  117  della
 Costituzione e dall'art. 12 della legge n. 537/1993, e la conseguente
 attribuzione  di  competenza  alle regioni in materia di manutenzione
 straordinaria  e  restauro  di  immobili  vincolati,   viene   dunque
 sostanzialmente   e   illegittimamente   violata   dal  provvedimento
 censurato.
    Questo infatti interviene pretendendo di  dettare  una  disciplina
 procedimentale  in  relazione  ad  interventi  che  sono  sottratti -
 quantomeno per gli immobili non statali - alla competenza  statale  e
 sono  attibuiti  a  quella  regionale, con violazione di attribuzioni
 regionali, conseguente al contenuto di una norma secondaria che viola
 le norme primarie e costituzionali.
    6.  -  Si  puo'  aggiungere che gli interventi di cui si occupa il
 regolamento  impugnato  (interventi  di   restauro   e   manutenzione
 straordinaria)  sono interventi di natura evidentemente conservativa:
 e la conservazione degli immobili di interesse storico e artistico e'
 affidata allo Stato solo per quanto concerne gli immobili e mobili di
 proprieta' dello Stato, come stabilito testualmente dal secondo comma
 dell'art. 6 della legge n.  1089/1939  e  confermato  dalla  dottrina
 (Piva, Cose d'arte, Enc. dir. t. XI, Milano 1962, p. 99).
    Non  le  e',  invece,  per  gli  immobili  di  proprieta' di altri
 soggetti,  e  segnatamente  di  altri  enti  pubblici:  cosicche'  il
 regolamento  impugnato interviene anche in violazione della normativa
 specifica per i beni in questione, con  ulteriore  aggravata  lesione
 delle  competenze  di  enti  diversi  dallo  Stato (e in primis delle
 regioni) che essa garantisce.
    7.  -  Sotto  altro  profilo,  il  d.P.R.  n.  368/1994  viola  le
 competenze  regionali  in  materia di urbanistica garantite dall'art.
 117 della Costituzione.
    Gli  interventi  di  restauro  e  manutenzione  straordinaria  sul
 patrimonio  edilizio esistente si inseriscono in una normativa per il
 recupero di tale  patrimonio  che  appartiene  a  pieno  titolo  alla
 materia  urbanistica  e  che  come tale e' disciplianta anche in sede
 regionale,  nell'esercizio  delle   competenze   che   alla   regione
 appartengono  per  la  regolazione  e  l'uso  del  territorio  e  del
 patrimonio edilizio, in particolare - per la regione Toscana - con la
 legge  regione  Toscana  n.  59/1980   e   successive   modifiche   e
 integrazioni.
    Tale  normativa  prevede,  tra l'alttro, che siano i comuni, sulla
 base delle indicazioni fornite dall'art. 5 della legge  regionale,  a
 disciplinare per categorie omogenee "le modalita' di attuazione degli
 interventi"  che  sono quelli previsti dall'art. 2. e dunque anche la
 manutenzione straordinaria e il restauro.  La  stessa  legge  prevede
 inoltre  che  sugli  immobili  notificati  ai  sensi  della  legge n.
 1089/1939 - per quanto concerne le zone classificate "A" ai sensi del
 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444  -  e  inseriti  negli  elenchi  previsti
 dall'art.   7,  siano  consentiti  solo  interventi  di  manutenzione
 ordinaria.
    E' evidente, dal punto di vista delle conseguenze applicative  (ma
 con  riflessi  gravi  anche  sotto  il  profilo  della violazione dei
 criteri  di  buona  amministrazione  garantiti  dall'art.  97   della
 Costituzione,  pur  esso  violato  dal  provvedimento  impugnato), il
 disordine e la distonia che il provvedimento produce in tale contesto
 normativo,  considerando   in   particolare   che   la   manutenzione
 straordinaria  e  il  restauro sono imposti dal soprintendente, anche
 nei casi in cui la normativa regionale, e l'applicazione che di  essa
 fanno i comuni, prevedono esclusivamente la manutenzione ordinaria.
    E'   evidente   altresi',   dal   punto   di   vista   dell'ordine
 costituzionale delle competenze, l'illegittimita' di un provvedimento
 che attribuisce ad un soggetto estraneo al sistema regionale-comunale
 di governo del territorio (assicurato dal trasferimento alla  regione
 delle  competenze  in  materia urbanistica e articolato in base a una
 consistente  disciplina  normativa  regionale,  che   prevede   certi
 interventi ed altri ne esclude, e che comunque si fonda sul controllo
 sul   territorio  garantito  dai  provvedimenti  di  concessione  e/o
 autorizzazione  di  competenza  sindacale)  il  potere  di   imporrre
 coattivamente  interventi  su  immobili statali e non, regolandone le
 procedure e degradando la funzione sindacale di tutela  e  disciplina
 del  territorio  (funzione  eminentemente  di amministrazione attiva,
 tale configurata dal sistema  normativo  dell'urbanistica  sin  dalla
 legge  n.  1150/1942) ad una mera fuznione consultiva, per giunta non
 vincolante.
                                P.Q.M.
   Si chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta  allo
 Stato  disciplinare  -  quantomeno  per  i  beni  non  statali  - gli
 interventi di restauro e manutenzione  straordinaria  degli  immobili
 appartenenti  al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e
 storico; e conseguentemente  annulli  gli  artt.  1  (quantomeno  per
 l'inciso  "e  beni non statali" e per l'inciso "di proprieta' di enti
 pubblici o privati" di cui al  secondo  comma)  e  2  del  d.P.R.  n.
 368/1994, per contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione.
      Roma, addi' 1 agosto 1994
                             Avv. PREDIERI

 94C1918