LEGGE 28 gennaio 1994, n. 92 

  Norme concernenti le Ferrovie meridionali sarde.
(GU n.30 del 7-2-1994)
 
 Vigente al: 22-2-1994  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  gestione  governativa  delle  Ferrovie  meridionali   sarde
concorre  alla  ripartizione  delle  provvidenze finanziarie previste
dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n.  297,  istitutiva  del
"fondo  comune  di  rinnovo  degli  impianti  e  materiale rotabile",
stanziate annualmente sul capitolo 7206 dello stato di previsione del
Ministero  dei   trasporti   e   della   navigazione,   a   decorrere
dall'esercizio finanziario 1994.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 gennaio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO