LEGGE 28 gennaio 1994, n. 92
Norme concernenti le Ferrovie meridionali sarde.(GU n.30 del 7-2-1994)
Vigente al: 22-2-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La gestione governativa delle Ferrovie meridionali sarde concorre alla ripartizione delle provvidenze finanziarie previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, istitutiva del "fondo comune di rinnovo degli impianti e materiale rotabile", stanziate annualmente sul capitolo 7206 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO