DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994, n. 549
Regolamento concernente la circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea.(GU n.224 del 24-9-1994)
Vigente al: 9-10-1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni; Vista la legge 8 giugno 1961, n. 509, recante modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, n. 364, concernente modificazione della circoscrizione territoriale dell'Aeronautica militare; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ravvisata l'opportunita' di rideterminare la circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea al fine di realizzare la corrispondenza con il territorio delle regioni amministrative comprese nella circoscrizione; Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994; Sulla proposta del Ministro della difesa; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. La circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea e' cosi' stabilita: comando I regione aerea, sede Milano: Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche; comando II regione aerea, sede Roma: Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna; comando III regione aerea, sede Bari: Molise, Abruzzi, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 2. La circoscrizione territoriale degli enti dipendenti dai comandi di regione aerea, indicati nell'art. 2, primo comma, della legge 8 giugno 1961, n. 509, coincide con quella del comando dal quale gli enti stessi dipendono. 3. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, n. 364, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 agosto 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri PREVITI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1994 Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 14 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizoni dettate dalla legge; c) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".