MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1994, n. 557 

   Regolamento  recante  recepimento  della direttiva 92/115/CEE  che
modifica    la   direttiva   88/344/CEE   sul   ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di  estrazione
impiegati   nella  preparazione  dei  prodotti  alimentari e dei loro
ingredienti.
(GU n.229 del 30-9-1994 - Suppl. Ordinario n. 132)
 
 Vigente al: 15-10-1994  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo del 4 febbraio 1993, n.  64,
riguardante l'attuazione della direttiva  88/344/CEE  in  materia  di
solventi di estrazione  impiegati  nella  preparazione  dei  prodotti
alimentari e dei loro ingredienti; 
  Vista la direttiva 92/115/CEE che modifica per la  prima  volta  la
direttiva 88/344; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere  al  recepimento   nell'ordinamento
nazionale della direttiva sopra citata; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita'; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere reso dal Consiglio di stato nell'adunanza  generale
del 2 giugno 1994; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
effettuata con nota del 7 luglio 1994; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64,  e'
modificato come segue: 
    a) nella parte I e' aggiunta la seguente nota (1)  in  calce  per
l'acetone: "L'impiego di  acetone  nella  raffinazione  dell'olio  di
sansa di oliva e' vietato"; 
    b) nella parte II: 
    sono aggiunti i solventi metanolo e propan-2-olo, per  tutti  gli
impieghi, con un tenore di residui pari a 10 mg/kg; 
    e' aggiunta la seguente nota (1)  in  calce  per  l'esano  e  per
l'etilmetilchetone:     "L'impiego     combinato     dell'esano     e
dell'etilmetilchetone e' vietato". 
    nella  terza  colonna  il  tenore  di  5  mg/kg  concernente   il
diclorometano nel caffe' decaffeinato e' sostituito dal tenore  di  2
mg/kg; 
    all'etilmetilchetone e' aggiunta  in  calce  la  nota  (2)  cosi'
redatta: "La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare
50 mg/kg."; 
    c) nella parte III: 
    sono soppressi il cicloesano, l'isobutano e la nota (1) in calce;
    e' aggiunto il propan-l-olo con un residuo pari a 1 mg/kg; 
    il tenore di 0,1 mg/kg concernente il diclorometano e' sostituito
dal tenore di 0,02 mg/kg; 
    all'esano ed all'etilmetilchetone e'  aggiunta  la  nota  (1)  in
calce,   cosi'   redatta:   "L'impiego   combinato    dell'esano    e
dell'etilmetilchetone e' vietato". 
  2. E' consentita, per sei mesi a datare dall'entrata in vigore  del
presente decreto, la commercializzazione  di  prodotti  non  conformi
alle disposizioni di cui al comma 1, ma  conformi  alle  disposizioni
preesistenti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 8 luglio 1994 
 
                                                   Il Ministro: COSTA 
 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI 
  Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1994 
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 265