REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1993, n. 82 

  Normativa transitoria per l'esercizio delle funzioni amministrative
in  materia  di spettacolo trasferite alla Regione dall'art. 1, terzo
comma, del Decreto Legge 4 agosto 1993, n. 273.
(GU n.16 del 23-4-1994)

TITOLO I
OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  Fino al definitivo riordino delle funzioni regionali in materia  di
spettacolo,  da attuarsi successivamente alla entrata in vigore della
legge di conversione del  decreto-legge  4  agosto  1993,  n.  273  e
eventuali  atti  di  reiterazione  la  Giunta  regionale  esercita le
funzioni amministrative trasferite alla Regione  dall'art.  1,  terzo
comma, lettere a), b), c) del suddetto decreto-legge e precisamente:
     a)  adattamento  e  utilizzo  di immobili da destinare a sale ed
arene per spettacoli cinematografici e teatrali;
     b) nulla-osta per i numeri isolati d'arte varia in night clubs;
     c)  parere  per  l'occupazione dei lavoratori subordinati extra-
comunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'art.  14  della
legge 30 dicembre 1986 n. 943.
   Nello stesso periodo transitorio si applica la disciplina prevista
dalla  L.R. 28 gennaio 1980, n. 11, per l'esercizio delle funzioni di
cui alla lettera d) del citato art. 1, terzo comma, del decreto legge
n. 273 del 1993 e precisamente:
     d) concessione di  sovvenzioni,  contributi,  premi,  indennita'
compensative,  provvidenze  straordinarie  e  altri  vantaggi di tipo
economico in favore di sale cinematografiche e circoli di  promozione
cinematografica,   nonche'   per   le  attivita'  di  prosa,  lirica,
concertistica di danza, corali, festival e altre  manifestazioni  che
abbiano preminente carattere e interesse locale o regionale.
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 12 novembre 1993
 
                                CHITI
 
  La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 5
ottobre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  6
novembre 1993.