Norme urbanistiche transitorie relative alla realizzazione di opere pubbliche su aree di vincolo decaduto.(GU n.16 del 23-4-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Fino all'emanazione della nuova legge urbanistica regionale, l'approvazione comunale dei progetti di opere pubbliche ai sensi dell'art. 1 della legge 1 del 1978 su aree per le quali siano decaduti i vincoli urbanisti costituisce adozione di variante integrativa allo strumento urbanistico generale. Tali varianti, adeguatamente motivate, sono ammesse in ogni tempo. 2. Nel caso in cui le opere pubbliche approvate corrispondano alle destinazioni originarie le varianti di cui al primo comma non sono soggette ad alcuna approvazione regionale e sono approvate dai Comuni con le procedure previste dall'art. 12, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74. 3. Le varianti di cui al comma secondo, gia' adottate e non ancora approvate, sono restituite dalla regione ai comuni che provvedono a concludere le procedure secondo le disposizioni di cui al comma secondo medesimo. 4. Nel caso in cui le opere pubbliche approvate non corrispondano alle destinazioni originarie decadute, le varianti sono soggette ad approvazione regionale secondo il procedimento di cui all'art. 10, comma terzo, della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 12 novembre 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 5 ottobre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 6 novembre 1993.