REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1994, n. 1 

  Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione
per l'anno 1994.
(GU n.19 del 14-5-1994)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 5
                        del 2 febbraio 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
                           Articolo unico
 
   1. Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma della  legge  regionale  di
contabilita'  3  maggio  1978,  n. 23, sono autorizzati, per il primo
trimestre dell'anno finanziario 1994 l'accertamento e la  riscossione
delle  entrate,  nonche'  l'impegno  e il pagamento delle spese sulla
base delle previsioni del bilancio per  l'anno  1993,  limitatamente,
per  quanto  concerne  le  spese, ad un dodicesimo dello stanziamento
definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli  stanziamenti
la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1993.
   2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio
per l'anno 1994 le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle
previsioni di tale bilancio.
   3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di
pagamento  frazionati  in  dodicesimi, nonche' di spese finanziate da
assegnazioni statali o comunitarie a  destinazione  vincolata  -  ivi
comprese  le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1994
ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,  quinto  comma  della  legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19
luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli e' autorizzata
senza la limitazione di cui al precedente primo comma.
   4.  Ai  fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel
1994 in conto residui  passivi  propri,  nonche'  gli  impegni  ed  i
pagamenti  in  conto  residui  di  stanziamento  non  sono  parimenti
soggetti alla limitazione di cui allo stesso primo comma del presente
articolo.
   La presente legge e' dichiarata urgente  ai  sensi  dell'art.  127
della  Costituzione  e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale
ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della   sua
pubblicazione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 24 gennaio 1994
 
                              CARNIERI