REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1994, n. 12 

  Integrazione  alla  legge regionale 11 luglio 1988, n. 48 e succes-
sive modifiche.
(GU n.25 del 25-6-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   Al  termine  dell'art.  3 della legge regionale 11 luglio 1988, n.
48, come sostituito dall'articolo unico della legge 17  giugno  1991,
n. 28, e' aggiunto il seguente quale ultimo comma:
   "L'accertamento  in  ordine  al  possesso dei requisiti soggettivi
previsti dal bando e' fatto in sede di assegnazione dell'alloggio con
riferimento ai soggetti assegnatari".
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La presente legge e' dichiarata  urgente  ai  sensi  dell'art.  28
dello  statuto  e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 28 gennaio 1994
 
                               FRATINI
        (incaricato con D.P.G.R. del 18 giugno 1993, n. 340)
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 21
dicembre 1993 ed e' stata vistata dal commissario del Governo  il  22
gennaio 1994.