Integrazione alla legge regionale 11 luglio 1988, n. 48 e succes- sive modifiche.(GU n.25 del 25-6-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Al termine dell'art. 3 della legge regionale 11 luglio 1988, n. 48, come sostituito dall'articolo unico della legge 17 giugno 1991, n. 28, e' aggiunto il seguente quale ultimo comma: "L'accertamento in ordine al possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando e' fatto in sede di assegnazione dell'alloggio con riferimento ai soggetti assegnatari". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 28 gennaio 1994 FRATINI (incaricato con D.P.G.R. del 18 giugno 1993, n. 340) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 21 dicembre 1993 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 22 gennaio 1994.