REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 1993, n. 24 

  Regolamento  di  esecuzione all'articolo 23 della legge provinciale
23  giugno  1992,  n.  21,  criteri  per  la  delimitazione  di  zone
economicamente depresse.
(GU n.21 del 28-5-1994)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 26 ottobre 1993)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 1706 del 5
aprile 1993;
 
                                EMANA
 
il seguente regolamento:
 
                              "Art. 1.
 
   1. Sono considerate come economicamente depresse quelle zone,  che
necessitano   di  notevoli  interventi  di  recupero,  in  quanto  la
struttura  economica  esistente  non   offre   la   possibilita'   di
raggiungere  un  livello  di  reddito  individuale  pari  alla  media
provinciale.
   2. In attesa dei provvedimenti previsti nel piano  provinciale  di
sviluppo  e  di  coordinamento  territoriale, per individuare le zone
economicamente  depresse,  ai  sensi  dell'articolo  23  della  legge
provinciale 23 giugno 1992, n. 21, sono applicati i seguenti criteri:
     a)  indebolimento  della  struttura  della  popolazione dovuto a
notevole emigrazione;
     b) insufficienza di posti di lavoro non agricoli;
     c) elevata percentuale di abitazioni da ristrutturare;
     d) esercizi ricettivi scarsamente attrezzati od utilizzati;
     e) ubicazione periferica;
     f) ubicazione in alta quota;
     g) posizione viaria svantaggiata;
     h) numero non rilevante di posti letto per ospiti.
   3. A seguito dei criteri di cui al comma 2  viene  predisposta  un
graduatoria,  nella  quale puo' essere dichiarato come economicamente
depresso al massimo il trenta per cento dei comuni della provincia.
   4. Sono comunque  considerati  economicamente  depressi  ai  sensi
dell'articolo  23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, quei
comuni dell'Alta Val Venosta che sono stati ammessi dalla commissione
delle  comunita'  Europee  ad  un  contributo  in  conformita'   agli
obiettivi   di   cui  all'articolo  1  lettera  b)  paragrafo  5  del
regolamento (CEE) n. 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988.
 
                               Art. 2.
 
   1.  Per  l'individuazione  delle  zone  per  impianti turistici si
applicano i seguenti criteri:
     a)   le   zone   devono   essere   allacciate   alla   rete   di
approvvigionamento  idrico ed alla rete di smaltimento delle acque di
rifiuto;
     b) la densita' edilizia delle zone non deve essere superiore  ad
1,2 metri cubi per metro quadrato;
     c)  l'estensione  della  zona  deve consentire la costruzione di
esercizi ricettivi con almeno trenta rispettivamente  sessanta  posti
letto  a  seconda  che  si  tratti  di  garni  o  pensioni o di altri
esercizi.
   2. Prima dell'individuazione di nuove zone e' data  la  precedenza
all'ampliamento degli esercizi ricettivi esistenti.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 5 luglio 1993
 
                             DURNWALDER
 
  Registrato  alla Corte dei conti il 23 luglio 1993, registro n. 17,
foglio n. 58 - POLITICO.