Regolamento di esecuzione all'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, criteri per la delimitazione di zone economicamente depresse.(GU n.21 del 28-5-1994)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 26 ottobre 1993) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1706 del 5 aprile 1993; EMANA il seguente regolamento: "Art. 1. 1. Sono considerate come economicamente depresse quelle zone, che necessitano di notevoli interventi di recupero, in quanto la struttura economica esistente non offre la possibilita' di raggiungere un livello di reddito individuale pari alla media provinciale. 2. In attesa dei provvedimenti previsti nel piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale, per individuare le zone economicamente depresse, ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, sono applicati i seguenti criteri: a) indebolimento della struttura della popolazione dovuto a notevole emigrazione; b) insufficienza di posti di lavoro non agricoli; c) elevata percentuale di abitazioni da ristrutturare; d) esercizi ricettivi scarsamente attrezzati od utilizzati; e) ubicazione periferica; f) ubicazione in alta quota; g) posizione viaria svantaggiata; h) numero non rilevante di posti letto per ospiti. 3. A seguito dei criteri di cui al comma 2 viene predisposta un graduatoria, nella quale puo' essere dichiarato come economicamente depresso al massimo il trenta per cento dei comuni della provincia. 4. Sono comunque considerati economicamente depressi ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, quei comuni dell'Alta Val Venosta che sono stati ammessi dalla commissione delle comunita' Europee ad un contributo in conformita' agli obiettivi di cui all'articolo 1 lettera b) paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988. Art. 2. 1. Per l'individuazione delle zone per impianti turistici si applicano i seguenti criteri: a) le zone devono essere allacciate alla rete di approvvigionamento idrico ed alla rete di smaltimento delle acque di rifiuto; b) la densita' edilizia delle zone non deve essere superiore ad 1,2 metri cubi per metro quadrato; c) l'estensione della zona deve consentire la costruzione di esercizi ricettivi con almeno trenta rispettivamente sessanta posti letto a seconda che si tratti di garni o pensioni o di altri esercizi. 2. Prima dell'individuazione di nuove zone e' data la precedenza all'ampliamento degli esercizi ricettivi esistenti. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 5 luglio 1993 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1993, registro n. 17, foglio n. 58 - POLITICO.