Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 11 marzo 1992, n. 13: "Regolamento concernente gli impianti di raffreddamento ad ammoniaca".(GU n.23 del 11-6-1994)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4574 del 9 agosto 1993; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 13, e' cosi' sostituito: 1. Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentato entro il 31 dicembre 1993, all'ufficio competente il progetto di adeguamento. La realizzazione di tale progetto dovra' essere attuata entro il termine stabilito dalla I sezione per l'igiene ambientale, che comunque non potra' essere superiore ai tre anni. Nel periodo tra la presentazione del progetto e l'attivazione del nuovo impianto, deve essere comunque garantita la sicurezza dell'impianto e del personale. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 7 settembre 1993 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti addi' 14 ottobre 1993, registro 21, foglio 102 - POLITO.