REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1994, n. 5 

  Ulteriore  modificazione della legge regionale 11 novembre 1983, n.
43. Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali.
(GU n.22 del 4-6-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'ultimo  comma  dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre
1983, n. 43, e' sostituito dai seguenti:
   "Nessuna  liquidazione,  a  carico  della  Regione,   compete   ai
dipendenti  che  cessano dal servizio per passaggio ad altro ente, il
cui personale sia iscritto all'ENPAS o  all'INADEL,  per  effetto  di
nomina a seguito di pubblico concorso o di trasferimento volontario a
domanda dell'interessato o dell'ente di destinazione.
   L'integrazione  a carico della Regione di cui al quarto comma com-
pete al personale regionale trasferito ad enti locali o di emanazione
regionale per l'esercizio di funzioni ai predetti enti delegate.
   La corresponsione del trattamento  integrativo  di  cui  al  comma
precedente  resta subordinata ad apposita domanda dell'avente titolo,
da  presentare  dopo  l'avvenuta  liquidazione  del  trattamento   di
indennita' premio di servizio da parte dell'INADEL e di buonuscita da
parte dell'ENPAS".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 22 febbraio 1994
 
                              CARNIERI