Ulteriore modificazione della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43. Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali.(GU n.22 del 4-6-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43, e' sostituito dai seguenti: "Nessuna liquidazione, a carico della Regione, compete ai dipendenti che cessano dal servizio per passaggio ad altro ente, il cui personale sia iscritto all'ENPAS o all'INADEL, per effetto di nomina a seguito di pubblico concorso o di trasferimento volontario a domanda dell'interessato o dell'ente di destinazione. L'integrazione a carico della Regione di cui al quarto comma com- pete al personale regionale trasferito ad enti locali o di emanazione regionale per l'esercizio di funzioni ai predetti enti delegate. La corresponsione del trattamento integrativo di cui al comma precedente resta subordinata ad apposita domanda dell'avente titolo, da presentare dopo l'avvenuta liquidazione del trattamento di indennita' premio di servizio da parte dell'INADEL e di buonuscita da parte dell'ENPAS". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 22 febbraio 1994 CARNIERI