Inserimento del comune di Bibbiano nei territori delle zone matildiche ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44.(GU n.25 del 25-6-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Il territorio del comune di Bibbiano e' considerato localita' matildica ai fini e per gli effetti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1988, n. 44. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia- Romagna. Bologna, 8 marzo 1994 BERSANI