REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1994, n. 13 

  Inserimento  del  comune  di  Bibbiano  nei  territori  delle  zone
matildiche ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44.
(GU n.25 del 25-6-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  Il  territorio del comune di Bibbiano e' considerato localita'
matildica ai fini e per gli effetti di cui alla  legge  regionale  15
dicembre 1988, n. 44.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla  e  di  farla  osservare  come legge della regione Emilia-
Romagna.
    Bologna, 8 marzo 1994
 
                               BERSANI