REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1994, n. 11 

  Modifica  dell'art. 7 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 e
successive modificazioni.
(GU n.26 del 2-7-1994)

                            IL CONSIGLIO
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  7 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "E'  istituito  presso  il  consiglio  regionale  il   "Fondo   di
accantonamento dei consiglieri della regione Marche" per il pagamento
di  assegni  vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato o ad
altri aventi diritto secondo le norme della presente legge. Il fondo,
alimentato con i contributi di cui al successivo art.  8,  ha  natura
mutualistica interna ed e' amministrato, per l'intera legislatura, da
un  comitato  di  amministrazione composto dall'ufficio di presidenza
del consiglio integrato  da  due  consiglieri  eletti  dal  consiglio
regionale   con  voto  limitato  e  da  un  rappresentante  designato
dall'associazione dei consiglieri gia' facenti  parte  del  consiglio
della  regione  Marche.  Il  presidente  del  consiglio  regionale e'
presidente del fondo e ne ha la rappresentanza legale.
   Il funzionamento del fondo e' disciplinato da apposito regolamento
approvato dal comitato di amministrazione".
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Marche.
    Ancona, 5 aprile 1994
 
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