Modifica dell'art. 7 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni.(GU n.26 del 2-7-1994)
IL CONSIGLIO HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale Art. 1. L'art. 7 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "E' istituito presso il consiglio regionale il "Fondo di accantonamento dei consiglieri della regione Marche" per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato o ad altri aventi diritto secondo le norme della presente legge. Il fondo, alimentato con i contributi di cui al successivo art. 8, ha natura mutualistica interna ed e' amministrato, per l'intera legislatura, da un comitato di amministrazione composto dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato da due consiglieri eletti dal consiglio regionale con voto limitato e da un rappresentante designato dall'associazione dei consiglieri gia' facenti parte del consiglio della regione Marche. Il presidente del consiglio regionale e' presidente del fondo e ne ha la rappresentanza legale. Il funzionamento del fondo e' disciplinato da apposito regolamento approvato dal comitato di amministrazione". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 5 aprile 1994 RECCHI