REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1994, n. 17 

  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25
- Fermo  temporaneo  delle  attivita'  di  pesca  e  adeguamento  dei
massimali  di  contribuzione  previsti dalla legislazione regionale a
favore della pesca e dell'acquacoltura.
(GU n.30 del 30-7-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad applicare i tassi
di contribuzione  previsti  nel  regolamento  (CEE)  n.  3699/93  del
Consiglio  del  21  dicembre  1993  (che  definisce  i  criteri  e le
condizioni degli interventi comunitari a  finalita'  strutturale  nel
settore  della  pesca,  dell'acquacoltura  e  della  trasformazione e
commercializzazione dei relativi prodotti) per le iniziative previste
dallo stesso regolamento.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 29 aprile 1994
 
                               CABRAS