Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 - Fermo temporaneo delle attivita' di pesca e adeguamento dei massimali di contribuzione previsti dalla legislazione regionale a favore della pesca e dell'acquacoltura.(GU n.30 del 30-7-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad applicare i tassi di contribuzione previsti nel regolamento (CEE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 (che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti) per le iniziative previste dallo stesso regolamento. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 29 aprile 1994 CABRAS