REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1994, n. 126 

  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  478/1993  -
Regolamento   relativo   alle  modalita'  per  la  concessione  delle
sovvenzioni  previste  dall'articolo  1,  punto  4-b)   della   legge
regionale  29 ottobre 1965, n. 23 a favore della stampa non periodica
e degli audiovisivi - Integrazione con norma transitoria.
(GU n.38 del 24-9-1994)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 3 giugno 1994)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto  l'articolo  1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29
ottobre 1965, n. 23, con cui l'Amministrazione  regionale  -  tramite
l'Ufficio  stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta
regionale - e' stata autorizzata a concedere  contributi  a  sostegno
della stampa non periodica e degli audiovisivi;
   Visto  il  "Regolamento relativo alle modalita' per la concessione
delle sovvenzioni previste dall'articolo  1,  punto  4,  lettera  b),
della  legge  regionale 29 ottobre 1965, n. 23, a favore della stampa
non periodica e degli audiovisivi", approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 6160 del 13 novembre 1993, adottato  con  decreto
del  Presidente  della Giunta Regionale n. 0478/Pres. del 24 novembre
1993 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 4 del  26
gennaio 1994;
  Ricordato  che con decreto del Presidente della Giunta regionale n.
0457/Pres. del 12 novembre 1992  e  successivo  n.  068/Pres.  del  3
febbraio  1993  e'  stata  ricostituita  presso  l'Ufficio  stampa  e
pubbliche  relazioni  della   Presidenza   della   Giunta   regionale
l'apposita   Commissione  consultiva  con  il  compito  di  procedere
all'istruttoria delle domande d'intervento a favore di  pubblicazioni
non  periodiche,  periodiche  ed  emittenti  radiotelevisive ai sensi
dell'articolo 1, punto 4, lettere a) e b) della  legge  regionale  n.
23/1965 e dell'articolo 4, della legge regionale n. 6/1992;
   Rilevato  che la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, e la
suddetta Commissione  consultiva,  nel  procedere  all'istruttoria  e
nell'esprimere  i  preventivi  pareri  di  propria  competenza, hanno
rinviato a successivo esame numerose domande di contributo presentate
nel corso dell'anno 1993 e  negli  anni  precedenti  ai  sensi  della
citata legge regionale;
   Considerato  che il Regolamento sopracitato, entrato in vigore con
la pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  del  26
gennaio  1994,  si  applica alle domande presentate entro il 31 marzo
1994 e non ancora sottoposte  alla  Commissione  consultiva  od  alla
Giunta regionale;
   Ritenuto  pertanto  di dover integrare il suddetto Regolamento con
una specifica norma  transitoria  che  confermi  la  possibilita'  di
ulteriore  esame delle domande di intervento, secondo quanto previsto
dalla Commissione consultiva ovvero dalla Giunta regionale;
   Sentito il  competente  Comitato  dipartimentale  per  gli  affari
istituzionali,  che  si  e'  favorevolmente  espresso in merito nella
seduta del 15 aprile 1994;
   Visto l'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;
   Visto l'articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come
integrato e modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1  marzo
1988,  n. 8 e dall'articolo 114 della legge regionale 17 giugno 1993,
n. 47;
   Visto lo statuto regionale;
   Su  conforme  deliberazione  della Giunta regionale n. 1281 del 15
aprile 1994;
 
                              Decreta:
 
   E' approvata la norma transitoria al  "Regolamento  relativo  alle
modalita' per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo
1,  punto 4, lettera b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23
a favore della stampa non periodica e degli audiovisivi", di  cui  il
decreto  del  Presidente  della Giunta regionale n. 0478/Pres. del 24
novembre 1993:
   "Restano valide le domande di contributo presentate nell'anno 1993
e negli anni precedenti e per le quali e' stato previsto un ulteriore
esame da  parte  della  Giunta  regionale  ovvero  della  Commissione
consultiva di cui il decreto del Presidente della Giunta regionale n.
0457/Pres.  del  12  novembre  1992  e  successivo n. 068/Pres. del 3
febbraio 1993".
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e  fare  osservare
la  suddetta  norma transitoria al regolamento come Regolamento della
Regione.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
    Trieste, 28 aprile 1994
 
                              TRAVANUT
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 19 maggio 1994
Atti  della  regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
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