Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 478/1993 - Regolamento relativo alle modalita' per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 1, punto 4-b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 a favore della stampa non periodica e degli audiovisivi - Integrazione con norma transitoria.(GU n.38 del 24-9-1994)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 3 giugno 1994) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 1, punto 4, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, con cui l'Amministrazione regionale - tramite l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale - e' stata autorizzata a concedere contributi a sostegno della stampa non periodica e degli audiovisivi; Visto il "Regolamento relativo alle modalita' per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 1, punto 4, lettera b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, a favore della stampa non periodica e degli audiovisivi", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 6160 del 13 novembre 1993, adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0478/Pres. del 24 novembre 1993 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 4 del 26 gennaio 1994; Ricordato che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0457/Pres. del 12 novembre 1992 e successivo n. 068/Pres. del 3 febbraio 1993 e' stata ricostituita presso l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale l'apposita Commissione consultiva con il compito di procedere all'istruttoria delle domande d'intervento a favore di pubblicazioni non periodiche, periodiche ed emittenti radiotelevisive ai sensi dell'articolo 1, punto 4, lettere a) e b) della legge regionale n. 23/1965 e dell'articolo 4, della legge regionale n. 6/1992; Rilevato che la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, e la suddetta Commissione consultiva, nel procedere all'istruttoria e nell'esprimere i preventivi pareri di propria competenza, hanno rinviato a successivo esame numerose domande di contributo presentate nel corso dell'anno 1993 e negli anni precedenti ai sensi della citata legge regionale; Considerato che il Regolamento sopracitato, entrato in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del 26 gennaio 1994, si applica alle domande presentate entro il 31 marzo 1994 e non ancora sottoposte alla Commissione consultiva od alla Giunta regionale; Ritenuto pertanto di dover integrare il suddetto Regolamento con una specifica norma transitoria che confermi la possibilita' di ulteriore esame delle domande di intervento, secondo quanto previsto dalla Commissione consultiva ovvero dalla Giunta regionale; Sentito il competente Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si e' favorevolmente espresso in merito nella seduta del 15 aprile 1994; Visto l'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29; Visto l'articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come integrato e modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8 e dall'articolo 114 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47; Visto lo statuto regionale; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1281 del 15 aprile 1994; Decreta: E' approvata la norma transitoria al "Regolamento relativo alle modalita' per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 1, punto 4, lettera b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 a favore della stampa non periodica e degli audiovisivi", di cui il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0478/Pres. del 24 novembre 1993: "Restano valide le domande di contributo presentate nell'anno 1993 e negli anni precedenti e per le quali e' stato previsto un ulteriore esame da parte della Giunta regionale ovvero della Commissione consultiva di cui il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0457/Pres. del 12 novembre 1992 e successivo n. 068/Pres. del 3 febbraio 1993". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la suddetta norma transitoria al regolamento come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 28 aprile 1994 TRAVANUT Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 19 maggio 1994 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 267