Bilanci di previsione degli enti per il diritto allo studio universitario (E.DI.S.U.) - Napoli 1, Napoli 2, Salerno, per l'anno accademico 1993-94.(GU n.47 del 26-11-1994)
(Omissis). 2. Sono autorizzati l'accreditamento e la riscossione delle entrate risultanti dallo stato di previsione delle entrate per l'anno accademico 1993/94 secondo il testo allegato alla presente legge. 3. E' autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro il limite degli stanziamenti di competenza risultanti dal testo allegato alla presente legge. Art. 2. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania. Li', 13 giugno 1994 GRASSO