REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1994, n. 22 

  Bilanci  di  previsione  degli  enti  per  il  diritto  allo studio
universitario (E.DI.S.U.) - Napoli 1, Napoli 2, Salerno,  per  l'anno
accademico 1993-94.
(GU n.47 del 26-11-1994)

(Omissis).
   2.  Sono  autorizzati  l'accreditamento  e  la  riscossione  delle
entrate risultanti dallo stato di previsione delle entrate per l'anno
accademico 1993/94 secondo il testo allegato alla presente legge.
   3. E' autorizzata l'assunzione degli impegni  di  spesa  entro  il
limite degli stanziamenti di competenza risultanti dal testo allegato
alla presente legge.
 
                               Art. 2.
 
   1.  La  presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi e
per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione  e
dell'art.  45  dello  statuto  regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino  ufficiale
della regione Campania.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della  regione  Campania.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque
spetti,  di  osservarla e di farla osservare come legge della regione
Campania.
   Li', 13 giugno 1994
 
                               GRASSO