REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1993, n. 46 

  Modifica dell'art. 19  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
provinciale  29  gennaio 1980, n. 3 - regolamento di esecuzione della
legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63.
(GU n.39 del 1-10-1994)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 6560 del 25
ottobre 1993.
 
                                EMANA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   Il comma 13 dell'art. 19 del decreto del Presidente  della  Giunta
provinciale 29 gennaio 1980, n. 3, e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 19.
 
   13. 1 proprietari di serbatoi o contenitori di sostanze inquinanti
di  capacita'  pari  o  superiore  a 500 litri realizzati prima del 7
novembre 1973, data di entrata in vigore della  legge  provinciale  6
settembre  1973, n. 63, devono realizzare entro i seguenti termini le
strutture e i dispositivi di protezione di cui ai precedenti commi:
    - Serbatoi ubicati nelle zone di rispetto B di acque  potabili  e
ove queste non siano ancora istituite, ubicati a distanza inferiore a
100  m  da  pozzi e a 200 m da sorgenti situate a valle - entro il 31
dicembre 1988;
    - serbatoi realizzati prima del 31 dicembre 1961 entro il
31 dicembre 1989;
    -  serbatoi realizzati tra l'1 gennaio 1962 e il 31 dicembre 1964
e serbatoi ubicati nelle zone di rispetto C di acque potabili - entro
il 31 dicembre 1990;
    - serbatoi realizzati tra l'1 gennaio 1965 e il 31 dicembre  1967
- entro il 31 dicembre 1991;
    - serbatoi realizzati tra l'1 gennaio 1968 e il 31 dicenlbre 1970
- entro il 31 dicembre 1992;
    -  serbatoi realizzati successivamente all'1 gennaio 1971 - entro
il 31 dicembre 1994;
    - serbatoi con rivestimento interno di resina, non rispondenti ai
vincoli di cui al comma 5 lettera b), entro il 31 dicembre 1995.
   I proprietari di aziende zootecniche con numero  di  capi  pari  o
superiore  a  50  U.B.A. devono adeguare il deposito dello stallatico
alle disposizioni di cui al  precedente  comma  9  entro  il  termine
massimo  del 31 dicembre 1988. E' fatta salva la facolta' del sindaco
di  prescrivere,  in  caso  di  pericolo   di   inquinamenti,   anche
l'adeguamento  di  depositi  di stallatico di aziende zootecniche con
numero di capi inferiore  a  50  U.B.A.,  come  pure  di  prescrivere
l'adeguamento  di  serbatoi  o  contenitori  nonche di depositi dello
stallatico entro termini piu' brevi."
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, 16 dicembre 1993
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1994
Registro n. 1, foglio n. 141 - MARINARO