REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1994, n. 1 

  Regolamento di esecuzione della legge provinciale 1›  luglio  1993,
n. 12: Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinati.
(GU n.40 del 8-10-1994)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 15 marzo 1994)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  delibera  della  Giunta  provinciale  n.  5687  del  20
settembre 1993;
   Visto il D.P.G.P. n. 25 dell'8 luglio 1993;
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  la  concessione degli assegni di studio mensili di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1  della  legge  provinciale  1›  luglio
1993,  n.  12,  gli  interessati  devono  presentare domanda in carta
legale all'ufficio provinciale formazione  del  personale  sanitario,
allegando i seguenti documenti:
     a)  originale  o  copia  autentica  del diploma o certificato di
laurea rilasciato dalla competente universita';
     b)  nel  caso  di  conseguimento  all'estero,  originale o copia
autentica dell'attestato  di  riconoscimento  o  della  richiesta  di
riconoscimento;
     c) certificato di residenza;
     d)  attestato di frequenza del tirocinio pratico, rilasciato dal
responsabile  della  struttura  presso  la  quale  viene  svolto   il
tirocinio;
     e) copia autentica del libretto diario.
   2.  Ai  tirocinanti  che  abbiano  conseguito il diploma di laurea
all'estero, qualora alla domanda sia stata allegata la  richiesta  di
riconoscimento  di  cui  al  comma  1 lettera b), e' fatto obbligo di
integrare la domanda con la presentazione del relativo  attestato  di
riconoscimento.
   3.  Nella  domanda il richiedente deve dichiarare di non percepire
altri  emolumenti,   assegni   o   borse   di   studio,   comunicando
immediatamente eventuali variazioni.
   4.  Gli  assegni  sono  corrisposti  per  i  giorni  di  effettiva
frequenza del tirocinio.
   5. Qualora il richiedente benefici di altri emolumenti, assegni  o
borse  di  studio,  e' corrisposta una somma pari alla differenza tra
l'importo  percepito  e  l'assegno  previsto  dai  commi  1,  2  e  3
dell'articolo 1 della legge provinciale n. 12 del 1993.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, 17 gennaio 1994
 
               Il Presidente della Giunta Provinciale
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1994
Registro n. 3, foglio n. 10 - MARINARO