REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1994, n. 32 

  Integrazione  alla  legge  regionale  5  novembre   1993,   n.   52
"Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro".
(GU n.50 del 17-12-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                           Articolo unico
 
   1. All'art. 37 della legge regionale 5 novembre 1993, n.  52  sono
aggiunti i commi:
   "1-bis.  La  provincia  puo'  altresi'  stipulare  convenzioni con
organismi aventi una elevata qualificazione nel settore e che siano:
     a) organizzazioni internazionali alle quali l'Italia  partecipi,
ovvero organismi di emanazione delle stesse;
     b)  enti di natura internazionale che intrattengono rapporti col
governo italiano;
     c) enti istituiti da paesi dell'Unione europea;
   1-ter. Nella redazione delle convenzioni di cui alle lettere a)  e
b)  del  comma  precedente,  la  Provincia si uniforma alle eventuali
indicazioni disposte dal Ministero del lavoro ai sensi dell'art.  18,
lettera c), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
   2-bis.  Gli  organismi  di  cui al comma 1- bis devono possedere i
requisiti a), b), c), f) di cui al comma 3".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 4 luglio 1994
 
                               FERRERO