CAPO VII COMMISSIONI E CONVEGNI Art. l9. Commissioni tecniche, consultive o di valutazione
1. La presente legge disciplina la partecipazione di soggetti esterni all'Amministrazione regionale ad organi collegiali, quali commissioni tecniche, consultive o di valutazione, costituiti allo scopo di fornire pareri e proposte nell'interesse dell'Amministrazione stessa con esclusione delle commissioni istituite per l'espletamento di concorsi disciplinate dalla legge regio