Norme transitorie di applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.(GU n.51 del 24-12-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per la stagione venatoria 1994/1995 sono sospesi gli effetti della opzione per la forma di caccia di cui all'art. 31 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. 2. Le province rilasciano per la stagione venatoria 1994/1995 autorizzazioni per appostamenti fissi di caccia con l'uso dei richiami vivi in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata 1989/1990, dando priorita' a coloro che ne erano in possesso nella stessa annata 1989/1990. 3. Nel caso di richiesta di autorizzazione per appostamento fisso di caccia con l'uso di richiami vivi, non si applica, per la stagione venatoria 1994/1995, il dispositivo del comma 7 dell'art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 8 settembre 1994 CARNIERI