REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1994, n. 32 

  Norme  transitorie di applicazione della legge 11 febbraio 1992, n.
157, recante norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma
e per il prelievo venatorio.
(GU n.51 del 24-12-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per la stagione venatoria 1994/1995 sono  sospesi  gli  effetti
della  opzione  per la forma di caccia di cui all'art. 31 della legge
regionale 17 maggio 1994, n. 14.
   2. Le province rilasciano  per  la  stagione  venatoria  1994/1995
autorizzazioni  per  appostamenti  fissi  di  caccia  con  l'uso  dei
richiami vivi in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata
1989/1990, dando priorita' a coloro che ne erano  in  possesso  nella
stessa annata 1989/1990.
   3.  Nel caso di richiesta di autorizzazione per appostamento fisso
di caccia con l'uso di richiami vivi, non si applica, per la stagione
venatoria 1994/1995, il dispositivo del comma 7  dell'art.  24  della
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
   La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente  ai  sensi  dell'art.
127della  Costituzione  e  dell'art.  69,  comma  2,  dello   Statuto
regionale  ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 8 settembre 1994
 
                              CARNIERI