REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1994, n. 58 

  Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1991, n.
50 (Disposizioni per lo  sviluppo  e  la  realizzazione  del  sistema
informativo sanitario regionale).
(GU n.4 del 28-1-1995)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Modificazioni all'art. 1 della legge regionale
                       5 settembre 1991, n. 50
 
   1.  L'art.  1  della  legge  regionale  5  settembre  1991,  n. 50
(Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  la  realizzazione  del   sistema
informativo sanitario regionale) e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 1.
                       Finalita' ed obiettivi
 
   1.  La  Regione Valle d'Aosta, nell'ambito delle finalita' e degli
obiettivi di cui all'art. 58 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833
(Istituzione  del servizio sanitario nazionale) ed al titolo IV della
legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle  funzioni  in
materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica,  di  medicina  legale,  di
vigilanza sulle farmacie ed  assistenza  farmaceutica),  provvede  ad
interventi  programmatori,  organizzativi ed economici-finanziari per
lo sviluppo e la  realizzazione  del  sistema  informativo  sanitario
regionale  di  cui  alla  legge  regionale  21  aprile  1981,  n.  21
(Articolazione organizzativa  e  funzionamento  del  servizio  socio-
sanitario regionale).
   2.  Gli  interventi di cui al comma 1 si attuano con provvedimenti
della Giunta regionale, in applicazione del  decreto  legislativo  30
dicembre   1992,   n.  502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.  421),
come  modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con
particolare  riferimento  alla   potesta'   di   indirizzo   tecnico,
promozione   e   supporto  spettanti  alla  Regione  in  forza  della
sopracitata legislazione statale".
   La  presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 27 agosto 1994
 
                               VIERIN