Modifica della legge regionale 8 agosto 1984 n. 18, recante: "Disciplina dell'indennita' di fine mandato dei consiglieri regionali".(GU n.48 del 3-12-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 3 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 18 e' soppresso ed e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Misure dell'indennita' di fine mandato). - La misura dell'indennita' e' stabilita, per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, in una mensilita' dell'indennita' lorda fissata per le funzioni di consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione della carica. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno si considera come anno intero, purche' sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. L'attribuzione dell'indennita' e' disposta dall'ufficio di presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 9 settembre 1994 VERALDI