REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1994, n. 22 

  Modifica della legge  regionale  8  agosto  1984  n.  18,  recante:
"Disciplina   dell'indennita'   di   fine   mandato  dei  consiglieri
regionali".
(GU n.48 del 3-12-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  3  della legge regionale 8 agosto 1984, n. 18 e' soppresso
ed e' sostituito dal seguente:
   "Art. 3 (Misure dell'indennita' di  fine  mandato).  -  La  misura
dell'indennita'  e'  stabilita,  per ogni anno di effettivo esercizio
del mandato, in una mensilita' dell'indennita' lorda fissata  per  le
funzioni di consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in
cui si verifica la cessazione della carica.
   Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno si
considera come anno intero, purche' sia di durata non inferiore a sei
mesi ed un giorno.
   L'attribuzione   dell'indennita'   e'   disposta  dall'ufficio  di
presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla
cessazione del mandato".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 9 settembre 1994
 
                               VERALDI