Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 concernenti l'approvazione del p.r.g. dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti.(GU n.3 del 21-1-1995)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo Unico Alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 "Tutela ed uso del territorio" e' aggiunto il seguente articolo 16-bis: ("Esame istruttorio p.r.g. di Comune con popolazione non superiore a 15.000 abitanti). 1. L'esame istruttorio del piano regolatore generale di Comune con popolazione non superiore a 15.000 abitanti all'ultimo censimento ISTAT e' svolto da un apposito comitato ristretto composto: dall'assessore regionale all'Urbanistica, che lo presiede; dal coordinatore del Settore urbanistico regionale e da un dirigente del settore stesso; da quattro componenti del Comitato urbanistico regionale (C.U.R.), designati dal Presidente del Comitato stesso. 2. Alle riunioni del Comitato ristretto possono essere invitati il Sindaco del Comune interessato o suo delegato, assistito dal progettista del p.r.g. e dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, nonche' i rappresentanti degli Assessorati regionali e delle Amministrazioni dello Stato competenti ad esprimere parere in merito all'approvazione del piano. 3. Le determinazioni del comitato ristretto devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei componenti e sostituiscono a tutti gli effetti la relazione istruttoria del Settore urbanistico regionale ed il parere del C.U.R. previsti dal comma 8 del precedente art. 16. 4. Per il funzionamento del comitato ristretto valgono le stesse regole del C.U.R., salvo quanto espressamente disciplinato dal presente articolo". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 4 luglio 1994 MARTELLOTTA