REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1994, n. 24 

  Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980,  n.  56  concernenti
l'approvazione  del p.r.g. dei Comuni con popolazione non superiore a
15.000 abitanti.
(GU n.3 del 21-1-1995)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo Unico
 
  Alla legge regionale 31 maggio 1980,  n.  56  "Tutela  ed  uso  del
territorio"   e'   aggiunto  il  seguente  articolo  16-bis:  ("Esame
istruttorio p.r.g. di Comune con popolazione non superiore  a  15.000
abitanti).
   1. L'esame istruttorio del piano regolatore generale di Comune con
popolazione  non  superiore  a  15.000 abitanti all'ultimo censimento
ISTAT e' svolto da un apposito comitato ristretto composto:
    dall'assessore regionale all'Urbanistica, che lo presiede;
    dal coordinatore  del  Settore  urbanistico  regionale  e  da  un
dirigente del settore stesso;
    da   quattro   componenti   del  Comitato  urbanistico  regionale
(C.U.R.), designati dal Presidente del Comitato stesso.
   2. Alle riunioni del Comitato ristretto possono essere invitati il
Sindaco  del  Comune  interessato  o  suo  delegato,  assistito   dal
progettista  del  p.r.g.  e  dal  responsabile  dell'Ufficio  tecnico
comunale, nonche' i  rappresentanti  degli  Assessorati  regionali  e
delle  Amministrazioni  dello Stato competenti ad esprimere parere in
merito all'approvazione del piano.
   3. Le determinazioni del comitato ristretto devono essere  assunte
con  la  maggioranza  assoluta dei componenti e sostituiscono a tutti
gli  effetti  la  relazione  istruttoria  del   Settore   urbanistico
regionale ed il parere del C.U.R. previsti dal comma 8 del precedente
art. 16.
   4.  Per  il funzionamento del comitato ristretto valgono le stesse
regole  del  C.U.R.,  salvo  quanto  espressamente  disciplinato  dal
presente articolo".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 4 luglio 1994
 
                             MARTELLOTTA