REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 30 

  Sospensione  temporanea  del  rilascio dei nulla osta regionali per
l'apertura di grandi strutture di vendita.
(GU n.3 del 21-1-1995)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Fino  all'approvazione  delle  indicazioni programmatiche e di
urbanistica commerciale previste dall'art. 30 del D.M. 4 agosto 1988,
n. 375, e, comunque, non oltre il 30  novembre  1994  e'  sospeso  il
rilascio  dei nulla osta regionali per l'apertura di grandi strutture
di vendita al dettaglio di cui agli articoli 26 e 27 della  legge  il
giugno  1971,  n. 426, la cui superficie risulti superiore a 2000 mq.
ed a 5000 mq. per gli esercizi di  vendita  di  merci  incluse  nelle
tabelle non contingentate.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 5 settembre 1994
 
                             MARTELLOTTA