REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 44 

  Utilizzo dei beni dismessi da parte degli enti pubblici  dipendenti
dalla Regione.
(GU n.5 del 4-2-1995)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione o da essa  istituiti
possono alienare, permutare o cedere gratuitamente i loro beni mobili
dismessi  o  dichiarati fuori uso, secondo i propri regolamenti o, in
mancanza degli stessi, secondo i regolamenti in vigore per la regione
Emilia-Romagna, ad istituzioni, enti pubblici, persone  giuridiche  e
associazioni  operanti  nel  territorio  regionale senza finalita' di
lucro.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 7 novembre 1994
 
                               BERSANI