Utilizzo dei beni dismessi da parte degli enti pubblici dipendenti dalla Regione.(GU n.5 del 4-2-1995)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione o da essa istituiti possono alienare, permutare o cedere gratuitamente i loro beni mobili dismessi o dichiarati fuori uso, secondo i propri regolamenti o, in mancanza degli stessi, secondo i regolamenti in vigore per la regione Emilia-Romagna, ad istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale senza finalita' di lucro. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 7 novembre 1994 BERSANI