Modifica della circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994. Riduzione al 12% del riposo obbligatorio dei terreni nell'ambito del regime di sostegno di cui al regolamento CEE n. 1765/92.(GU n.5 del 7-1-1995)
Vigente al: 7-1-1995
Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano All'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni Al Ministero della sanita' - Direzione generale igiene, alimenti e nutrizione Al Ministero dell'ambiente - Direzione generale A.R.S. Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizi doganali - Divisione XI S.D. Alle prefetture Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana coltivatori Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane A tutte le altre organizzazioni professionali agricole Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali Alla Direzione delle risorse forestali, montane e idriche Il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea, con regolamento n. 2990/94 del 5 dicembre 1994, in deroga all'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento CEE n. 1765/92, ha disposto che l'obbligo di messa a riposo soggetto a rotazione e' fissato, per la sola campagna di commercializzazione 1995-1996, corrispondente alla campagna di semina 1994-1995, al 12% in luogo del 15%. Cio' in relazione ai concomitanti fenomeni nel settore dei cereali, della diminuzione della produzione comunitaria, dell'aumento del consumo interno, della diminuzione significativa delle scorte di intervento, nonche' del rialzo dei prezzi sul mercato comunitario. Tale misura non incide sulle scelte colturali gia' poste in essere o programmate per cui ai produttori che si trovano in tale posizione e' data facolta' di avvalersi del pregresso livello di riposo delle terre, fermo restando, in ogni caso, l'importo unitario (57 ECU/tonn) spettante a questo titolo. Tenuto conto di quanto sopra, e nell'intento di stabilirne un equilibrio in ordine alle conseguenze delle possibilita' sopra richiamate, si dispone, a parziale modifica di quanto stabilito con la circolare n. D/478 del 10 agosto 1994, la revisione della disciplina del riposo delle terre a carattere volontario come segue: i produttori che si collocano nell'ambito del riposo delle terre a carattere obbligatorio nella misura del 12%, possono ancora effettuare un ritiro a titolo volontario nella misura del 5%, per cui la percentuale massima globale e' fissata a 17% (12% + 5%), nel regime basato sulla rotazione ed al 22% (17% + 5%) nel regime basato sulla non rotazione; i produttori che, invece, restano nell'ambito della percentuale di ritiro del 15%, possono effettuare un ritiro a titolo volontario non superiore al 2%, per cui, anche in questo caso, la percentuale massima globale e' fissata al 17% (15% + 2%) nel regime basato sulla rotazione ed al 22% (20% + 2%) nel regime basato sulla non rotazione. Per la sola campagna di commercializzazione 1995-1996, corrispondente alla campagna di semina 1994-1995, le esemplificazioni relative alla gestione del riposo delle terre, riportate al titolo VII e al titolo X della predetta circolare n. D/478 del 10 agosto 1994, nonche' i riferimenti alla quota di riposo dell'obbligo contenuti nella stessa circolare, sono adattati in relazione al regolamento citato in premessa per i produttori che assolvano all'obbligo di cui all'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1765/92 nella misura del 12%. Si pregano gli uffici in indirizzo di voler dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Il Ministro: POLI BORTONE Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1994 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 299