Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.10 del 13-1-1995)
Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 e' stata accertata la condizione di cui all'art. 35, classe terza, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Exclusive dal 27 maggio 1993 Enterprice, sede in S. Anastasia e unita' di S. Anastasia (Napoli), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 marzo 1995. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Exclusive dal 27 maggio 1993 Enterprice, sede in S. Anastasia (Napoli) e unita' di S. Anastasia (Napoli), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993 e annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 luglio 1994, n. 15441. La corresponsione del trattamento, e' prorogata dal 22 settembre 1993 al 21 marzo 1994. La corresponsione del trattamento, e' ulteriormente prorogata dal 22 marzo 1994 al 21 settembre 1994. La corresponsione del trattamento, e' ulteriormente prorogata dal 22 settembre 1994 al 21 marzo 1995. Contributo addizionale: no dalla data del fallimento, 8 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 e' stata accertata la condizione di cui all'art. 35, comma terzo, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Offset meridionale, sede in Napoli e unita' di Napoli per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 dicembre 1994. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Offset meridionale, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993 e annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 luglio 1994, n. 15539. La corresponsione del trattamento, e' prorogata dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993. La corresponsione del trattamento, e' ulteriormente prorogata dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994. La corresponsione del trattamento, e' ulteriormente prorogata dal 21 giugno 1994 al 20 dicembre 1994. Contributo addizionale: no dalla data del fallimento, 31 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Galvotek, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 28 marzo 1993 al 27 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 28 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreti ministeriali 30 novembre 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Birra Peroni industriale, con sede in Roma e unita' di Bari, per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1994 con decorrenza 8 marzo 1994. 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Magnaghi Napoli, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 9 settembre 1993 all'8 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 9 settembre 1993. 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 14 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Mineraria Silius, con sede in Silius (Cagliari) e unita' di Laveria Assemini (Cagliari), Miniere Silius (Cagliari) e uffici di Cagliari, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994. 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. I.C.I. International Chemical Industry, con sede in Roma e unita' di Cellole (Caserta), per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Norasac, con sede in Mugnano (Napoli) e unita' di Mugnano (Napoli), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 5 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 4 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. D'Angelo, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unita' di Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 15 aprile 1994 al 3 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 4 novembre 1993. Art. 2, comma 4, legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreti ministeriali 30 novembre 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Keller, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 15 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15732/5 del 27 luglio 1994. 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unita' di Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Puglia, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 30 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994. 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa, per il periodo dal 17 maggio 1994 al 16 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 17 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Pordenone con sede in Pordenone e unita' in Pordenone, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali nei confronti di 18 lavoratori; da 36 a 30 ore medie settimanali nei confronti di 64 lavoratori su un organico di 84, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 1 ottobre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 maggio 1994, n. 15007. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi Costruzioni Generali, con sede in Valbrembo (Bergamo), e cantieri in provincia di Bergamo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 aprile 1994 al 13 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 14 ottobre 1994 al 13 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Agricola Valle Maira, con sede in Villar San Costanzo (Cuneo) e unita' in Villar San Costanzo (Cuneo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 agosto 1994 al 13 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Redex-Tecnowatt, con sede in Pianezza (Torino) e unita' in Pianezza (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 aprile 1994 al 12 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 13 ottobre 1994 al 12 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.lli Nicolini di Angelo Nicolini & C., con sede in Arosio (Como) e unita' in Arosio (Como), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ediltorino di Cardillo Serafino, con sede in Torino e unita' in Torino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 10 agosto 1994 al 9 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Ciceri, con sede in Pedrengo (Bergamo) e unita' in Pedrengo (Bergamo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La semilavorati, con sede in Lainate (Milano) e unita' in Lainate (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Minini di Cipriano, Costanzo e Pietro Minini, con sede in Bergamo e unita' in Cerro Maggiore (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa Rodolfo Vigano', con sede in Milano e unita' in Cesano Boscone (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 12 luglio 1994 all'11 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Co.Gen., con sede in Milano ora Catania e unita' in Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 marzo 1994 al 15 settembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 16 settembre 1994 al 15 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesare Sacconaghi e Figli, con sede in Milano e unita' in Corbetta (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 novembre 1993 al 3 maggio 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica castellania stoviglierie, con sede in Civitacastellana (Viterbo) e unita' in Civitacastellana (Viterbo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1994 al 4 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comat, con sede in Taranto e unita' in Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea C., con sede in Carate Brianza (Milano) e unita' in Carate Brianza (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cold Warm, con sede in Torino e unita' in Orbassano (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Satil, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unita' in Trino Vercellese (Vercelli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni donna piu', con sede in Nardo' (Lecce) e unita' in Nardo' (Lecce), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1993 al 26 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thermomec, con sede in Vigonza (Padova) e unita' in Vigonza (Padova), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 ottobre 1993 al 14 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siver, con sede in Abbiategrasso (Milano) e unita' in Abbiategrasso (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 febbraio 1994 al 10 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcat, con sede in Rivoli (Torino) e unita' in Bairo Canavese (Torino), Pofi (Frosinone), Rivoli (Torino) e Termini Imerese (Catania), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 febbraio 1994 al 4 agosto 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 5 agosto 1994 al 4 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L'Asfalto Ansani, con sede in Milano e unita' in Opera (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 marzo 1994 al 27 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linea Meat, con sede in Bari e unita' in Pignataro Maggiore (Caserta) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili friulane, con sede in Codroipo (Udine) e unita' in Codroipo (Udine), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 28 agosto 1994 al 5 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Giusi confezioni di Antonacci G. & C., con sede in Villa Raspa di Spoltore (Pescara) stabilimento/i in Villa Raspa di Spoltore (Pescara), per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 6 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fasano, con sede in Taranto e unita' in Contessa Entellina (Palermo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Leopoldo Pontiggia, con sede in Varese e unita' in Varese, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 novembre 1993 al 18 maggio 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 19 maggio 1994 al 26 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. HI-G d'Italia, con sede in Cisterna di Latina (Latina), e unita' in Cisterna di Latina (Latina), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.