MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.10 del 13-1-1995)

   Con  decreto  ministeriale  30 novembre 1994 e' stata accertata la
condizione di cui all'art. 35, classe terza, legge n. 416/1981, della
ditta S.r.l. Exclusive dal 27 maggio  1993  Enterprice,  sede  in  S.
Anastasia  e  unita'  di S. Anastasia (Napoli), per il periodo dal 22
marzo 1993 al 21 marzo 1995.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, in favore dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta  S.r.l.  Exclusive  dal  27  maggio 1993 Enterprice, sede in S.
Anastasia (Napoli) e unita' di S. Anastasia (Napoli), per il  periodo
dal  22  marzo  1993  al 21 settembre 1993 e annulla e sostituisce il
decreto ministeriale 6 luglio 1994, n. 15441.
   La corresponsione del trattamento, e' prorogata dal  22  settembre
1993 al 21 marzo 1994.
   La  corresponsione del trattamento, e' ulteriormente prorogata dal
22 marzo 1994 al 21 settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento, e' ulteriormente prorogata  dal
22 settembre 1994 al 21 marzo 1995.
   Contributo  addizionale: no dalla data del fallimento, 8 settembre
1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 e'  stata  accertata  la
condizione  di cui all'art. 35, comma terzo, legge n. 416/1981, della
ditta S.r.l. Offset meridionale, sede in Napoli e  unita'  di  Napoli
per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 dicembre 1994.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Offset meridionale, con  sede  in  Napoli  e  unita'  di
Napoli,  per  il  periodo  dal  21  dicembre 1992 al 20 giugno 1993 e
annulla e sostituisce il decreto  ministeriale  15  luglio  1994,  n.
15539.
   La corresponsione del trattamento, e' prorogata dal 21 giugno 1993
al 20 dicembre 1993.
   La  corresponsione del trattamento, e' ulteriormente prorogata dal
21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994.
   La corresponsione del trattamento, e' ulteriormente prorogata  dal
21 giugno 1994 al 20 dicembre 1994.
   Contributo  addizionale:  no  dalla  data del fallimento, 31 marzo
1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  di  previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con
effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Galvotek,  con  sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia
(Roma), per il periodo dal 28 marzo 1993 al 27 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza
28 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreti ministeriali 30 novembre 1994:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  17
dicembre 1993 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Birra  Peroni  industriale,  con  sede in Roma e unita' di
Bari, per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 7 aprile  1994  con  decorrenza  8
marzo 1994.
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con
effetto dal 9 marzo  1992,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Magnaghi Napoli, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per
il periodo dal 9 settembre 1993 all'8 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza
9 settembre 1993.
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto  dal 14 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Nuova Mineraria Silius, con sede  in  Silius  (Cagliari)  e
unita'  di  Laveria  Assemini (Cagliari), Miniere Silius (Cagliari) e
uffici di Cagliari, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13  settembre
1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 marzo 1994 con decorrenza 14
marzo 1994.
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto dal 1 settembre 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  I.C.I. International Chemical Industry, con sede in Roma e
unita' di Cellole (Caserta), per il periodo dal 1 settembre  1993  al
28 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza
1 settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  30  novembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con
effetto dal 4 maggio 1992,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Norasac,  con sede in Mugnano (Napoli) e unita' di Mugnano
(Napoli), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 5 dicembre 1992 con  decorrenza  4
novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con
effetto dal 4 maggio 1993,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  D'Angelo,  con  sede  in  Casalnuovo  (Napoli) e unita' di
Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 15 aprile 1994  al  3  maggio
1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 aprile 1994 con decorrenza 4
novembre 1993.
   Art. 2, comma 4, legge n. 223/1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreti ministeriali 30 novembre 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma di crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con
effetto dal 19 luglio 1993, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Keller,  con  sede  in Palermo e unita' di Palermo, per il
periodo dal 19 gennaio 1994 al 15 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza
19 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 15732/5 del 27 luglio 1994.
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  30  novembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 17
dicembre  1993  con  effetto  dal  1  febbraio  1993,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  I.C.I.,  con  sede  in  Napoli  e  unita'  di   Lombardia,
Emilia-Romagna, Campania e Puglia, per il periodo dal 1 febbraio 1994
al 30 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza
1 febbraio 1994.
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  18
gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Fidia  Research  Sud,  con  sede  in  Siracusa e unita' di
Siracusa, per il periodo dal 17 maggio 1994 al 16 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza
17 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Tessitura di Pordenone con sede in Pordenone
e unita' in Pordenone, e' disposta la corresponsione del  trattamento
di  integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,
del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.   726,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  19 dicembre 1984 n. 863, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  32 ore medie
settimanali nei confronti di 18 lavoratori; da  36  a  30  ore  medie
settimanali  nei confronti di 64 lavoratori su un organico di 84, per
il periodo dal 14 giugno 1993 al 1 ottobre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 9 maggio 1994, n. 15007.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Invernizzi Costruzioni Generali, con sede in
Valbrembo  (Bergamo),  e  cantieri  in  provincia  di   Bergamo,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 14 aprile 1994 al 13 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 14 ottobre 1994 al 13 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Coop. Agricola Valle Maira, con
sede in Villar San Costanzo (Cuneo) e unita' in Villar  San  Costanzo
(Cuneo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale dal 14 agosto 1994 al 13 febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Redex-Tecnowatt,  con  sede in
Pianezza (Torino) e unita' in Pianezza (Torino),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 13 aprile 1994 al 12 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 13 ottobre 1994 al 12 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.lli Nicolini di Angelo  Nicolini
&  C.,  con  sede  in  Arosio  (Como)  e  unita' in Arosio (Como), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla Ediltorino di Cardillo Serafino, con sede
in Torino e unita' in Torino, e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 10 febbraio
1994 al 9 agosto 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 10 agosto 1994 al 9 febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Ciceri, con sede in Pedrengo
(Bergamo)  e  unita'  in  Pedrengo  (Bergamo),  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  La  semilavorati,  con  sede  in
Lainate  (Milano)  e  unita'  in  Lainate (Milano), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
 
 
 
 
   Con   decreto   ministeriale  30  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Minini di Cipriano, Costanzo
e Pietro Minini, con sede in  Bergamo  e  unita'  in  Cerro  Maggiore
(Milano),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  14  marzo  1994  al  13
settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Impresa Rodolfo Vigano', con sede
in Milano e unita' in Cesano  Boscone  (Milano),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 12 luglio 1994 all'11 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Co.Gen., con sede in Milano ora
Catania e unita' in Milano,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 marzo 1994
al 15 settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 16 settembre 1994 al 15 marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesare  Sacconaghi  e  Figli,  con
sede  in  Milano  e  unita'  in  Corbetta (Milano), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 4 novembre 1993 al 3 maggio 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica castellania stoviglierie,
con  sede  in Civitacastellana (Viterbo) e unita' in Civitacastellana
(Viterbo),  e'  autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  5  maggio  1994 al 4
ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Comat,  con  sede  in  Taranto  e
unita'  in  Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  1  agosto  1993  al  31
gennaio 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Linea  C.,  con  sede  in  Carate
Brianza  (Milano) e unita' in Carate Brianza (Milano), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Cold Warm, con sede in Torino e
unita' in Orbassano (Torino), e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 aprile 1994
al 30 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  Satil,  con  sede  in  Trino
Vercellese (Vercelli) e unita' in  Trino  Vercellese  (Vercelli),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni donna piu', con sede in
Nardo'  (Lecce)  e  unita'  in  Nardo'  (Lecce),  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 27 ottobre 1993 al 26 aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thermomec,  con  sede  in  Vigonza
(Padova)   e   unita'   in   Vigonza   (Padova),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 15 ottobre 1993 al 14 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Siver, con sede in Abbiategrasso
(Milano)  e  unita'  in  Abbiategrasso  (Milano),  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 6 febbraio 1994 al 10 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcat, con sede in Rivoli (Torino)
e  unita'  in  Bairo  Canavese  (Torino),  Pofi  (Frosinone),  Rivoli
(Torino)   e   Termini   Imerese   (Catania),   e'   autorizzata   la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 5 febbraio 1994 al 4 agosto 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 5 agosto 1994 al 4 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  L'Asfalto  Ansani, con sede in
Milano e unita' in Opera (Milano), e' prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 marzo 1994
al 27 settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linea Meat, con  sede  in  Bari  e
unita'   in   Pignataro   Maggiore   (Caserta)   e'   autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Industrie tessili friulane, con
sede in Codroipo (Udine) e unita' in Codroipo (Udine), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 28 agosto 1994 al 5 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto  ministeriale  30  novembre  1994  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  Giusi
confezioni  di Antonacci G. & C., con sede in Villa Raspa di Spoltore
(Pescara) stabilimento/i in Villa Raspa di Spoltore (Pescara), per il
periodo dal 7 gennaio 1992 al 6 luglio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con   decreto   ministeriale  30  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fasano,  con  sede  in  Taranto  e
unita'   in   Contessa   Entellina   (Palermo),   e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  novembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Leopoldo Pontiggia, con sede in
Varese e  unita'  in  Varese,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 19 novembre
1993 al 18 maggio 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 19 maggio 1994 al 26 settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  novembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  HI-G  d'Italia,  con  sede  in
Cisterna di Latina (Latina), e unita' in Cisterna di Latina (Latina),
e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario di
integrazione salariale dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.