CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 14 dicembre 1994 

  Modificazione all'ordinamento dei servizi del C.N.R.
(GU n.13 del 17-1-1995)

                            IL PRESIDENTE
  Visto  l'ordinamento  dei  servizi di cui al decreto del presidente
del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320  in  data  14  luglio
1990,   successivamente  modificato  e  da  ultimo  con  decreto  del
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13062 in data 21
novembre 1994;
  Viste le deliberazioni del consiglio di presidenza e  della  giunta
amministrativa rispettivamente in data 29 luglio e 30 luglio 1993, il
parere  della  commissione  del  personale  espresso in data 5 maggio
1994, nonche' la delibera della giunta amministrativa  nell'esercizio
delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 15 giugno 1994
relativamente alla modifica dell'art. 25 dell'attuale ordinamento dei
servizi del C.N.R.;
  Considerato  che  il  C.N.R.,  con  nota  prot. n. 085995 in data 6
luglio 1994, ha interessato  sulla  predetta  modifica  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica ai fini
dell'esercizio del controllo di  legittimita'  e  di  merito  di  cui
all'art. 8 della legge n. 168/89;
  Considerato  che  da  parte  dello stesso Ministero interessato non
sono pervenuti rilievi entro il termine di sessanta  giorni  previsto
dagli articoli 6 e 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Ravvisata l'opportunita' di provvedere;
                              Decreta:
  L'art.  25  dell'ordinamento  dei  servizi  di  cui  al decreto del
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14
luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con  decreto  del
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13062 in data 21
novembre  1994  e'  modificato  con  l'inserimento, tra il primo e il
secondo comma, del seguente ulteriore comma:
  "Art. 25 (Omissis).
  Puo' altresi' svolgere  le  funzioni  di  direttore  di  centro  di
studio,  nei limiti e secondo le specifiche norme che ne disciplinano
lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento  economico,  il   personale
appartenente  alle  qualifiche corrispondenti a quelle specificate al
primo comma, dipendente da amministrazioni pubbliche con le quali  il
C.N.R.  ha  sottoscritto apposite convenzioni per l'istituzione ed il
funzionamento di centri di studio.
  (Omissis)".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9
maggio 1989, n. 168.
   Roma, 14 dicembre 1994
                                                Il presidente: GARACI