Iscrizione all'INPDAP - Gestioni autonome CPDEL e INADEL - del personale dell'Ente per il diritto allo studio universitario ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.(GU n.18 del 6-5-1995)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il personale assegnato, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, all'Ente per il diritto allo studio universitario dalla data del 1 gennaio 1993 e quello che comunque verra' assunto in seguito dall'Ente stesso e' iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed assistenza, all'INPDAP - Gestioni autonome CPDEL ed INADEL, rispettivamente. Per il personale, di cui all'art. 39 della legge regionale 16/92, l'iscrizione decorre dal 1 gennaio 1993. 2. Al personale dell'Ente per il diritto allo studio universitario sono estese le disposizioni in materia di quiescenza e previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale. 3. Per la ricongiunzione presso l'INPDAP - Gestioni autonome CPDEL e INADEL - dei periodi assicurativi del personale gia' dipendente della disciolta opera dell'ISEF, iscritto all'INPS, si applicano le disposizioni della legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 6, con onere a carico dell'Ente. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, addi 9 agosto 1993 BRIZIO ------------ AVVISO Si avverte che con D.P.G.R. n. 3176 del 20 agosto 1993, e' stata dichiarata la nullita' dell'atto di promulgazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 42, relativa: "Iscrizione all'INPDAP - gestioni autonome CPDEL e INADEL - del personale dell'Ente per il diritto allo studio universitario ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza", in quanto la legge e' stata rinviata dal Governo a nuovo esame del Consiglio Regionale. La pubblicazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 42, deve intendersi pertanto improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico ed inidonea a consentirne la vigenza.