Individuazione delle societa' controllate dall'EFIM che non vengono assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni.(GU n.23 del 28-1-1995)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: "Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa' che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle societa' individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM"; Vista la lettera n. CL 52/95 del 12 gennaio 1995, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM, in relazione alla scadenza del termine biennale per l'attuazione del programma di liquidazione e al citato disposto dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 643/1994, ha proposto che alcune societa' appartenenti al gruppo EFIM in liquidazione non vengano assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti del ripetuto art. 4, comma 3; Considerato che lo stesso commissario liquidatore ha proposto di escludere dalla liquidazione coatta: le seguenti societa' del comparto alluminio in quanto il programma del relativo settore previsto dall'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 487/1992 prevede una durata di tre anni rispetto al termine biennale della liquidazione: Almax Italia S.p.a. - Mori (Trento); Alucasa S.p.a. - Roma; Alumix S.p.a. - Roma; Alures S. consortile p.a. - Portoscuso (Cagliari); Alutekna S.p.a. in liquidazione - Marcon (Venezia); Comital S.p.a. - Volpiano (Torino); Eurallumina S.p.a. - Portoscuso (Cagliari); Nuova Comsal S.p.a. - Portoscuso (Cagliari); Sardal S.p.a. - Iglesia (Cagliari); Tubettificio europeo S.p.a. - Lecco (Como); le seguenti societa' del settore ferroviario in quanto sono in corso trattative che potrebbero estendersi anche alla controllante del comparto Aviofer: Aviofer S.p.a. - Roma; Avis S.p.a. - Castellammare di Stabia (Napoli); Breda costruzioni ferroviarie S.p.a. - Bari; Breda fucine meridionali S.p.a. - Bari; Bredamenarini bus S.p.a. - Bologna; CPA sud S.p.a. - Pomezia (Roma); Cometra S.p.a. - Pace del Mela (Messina); Istituto ricerche Breda S.p.a., in quanto sono in corso trattative per il trasferimento a terzi; Nuova Breda fucine S.p.a. e Breda energia S.p.a., in quanto sono state presentate proposte di sistemazione che interessano anche il personale; Oto trasm S.p.a., in quanto e' stato stipulato il contratto di cessione di ramo aziendale con la societa' Oto trasmissione ed e' in corso di determinazione la valutazione definitiva del prezzo in vista del contratto definitivo; Cesic S.p.a. - Montalto Uffugo (Cosenza) e Cesis S.p.a. - Porto Torres (Sassari), in quanto per la societa' Cesis sono quasi giunte a conclusione le trattative con la Spi del gruppo IRI che ha mostrato interesse all'acquisto anche della societa' Cesic; Ritenuto opportuno, anche sulla base delle proposte del commissario liquidatore dell'EFIM, escludere dalla messa in liquidazione coatta amministrativa le societa' indicate dallo stesso commissario; Decreta: Ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 4 del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 643/1/994, convertito dalla legge n. 738/1994, alle societa' di seguito indicate, controllate dall'EFIM in liquidazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 487/1992, e successive modificazioni, sino alla data del 31 gennaio 1996: Almax Italia S.p.a. - Mori (Trento); Alucasa S.p.a. - Roma; Alumix S.p.a. - Roma; Alures S. consortile p.a. - Portoscuso (Cagliari); Alutekna S.p.a. in liquidazione - Marcon (Venezia); Comital S.p.a. - Volpiano (Torino); Eurallumina S.p.a. - Portoscuso (Cagliari); Nuova Comsal S.p.a. - Portoscuso (Cagliari); Sardal S.p.a. - Iglesias (Cagliari); Tubettificio europeo S.p.a. - Lecco (Como); Aviofer S.p.a. - Roma; Avis S.p.a. - Castellammare di Stabia (Napoli); Breda costruzioni ferroviarie S.p.a. - Bari; Breda fucine meridionali S.p.a. - Bari; Bredamenarini bus S.p.a. - Bologna; CPA sud S.p.a. - Pomezia (Roma); Cometra S.p.a. - Pace del Mela (Messina); Istituto ricerche Breda S.p.a. - Milano; Nuova Breda fucine S.p.a. - Milano; Breda energia S.p.a. - Milano; Oto trasm S.p.a. - Bari; Cesic S.p.a. - Montalto Uffugo (Cosenza); Cesis S.p.a. - Porto Torres (Sassari). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 gennaio 1995 Il Ministro: DINI