MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 gennaio 1995 

  Individuazione delle societa' controllate dall'EFIM che non vengono
assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa  ai
sensi  dell'art.  4,  comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.
487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993,  n.  33,  e  successive
modificazioni.
(GU n.23 del 28-1-1995)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1993, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come
modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre  1994,  n.  643,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738,
il quale stabilisce, tra l'altro, che:  "Il  commissario  liquidatore
provvede  all'attuazione  del programma di cui all'art. 2, comma 2, e
dei progetti di  cui  all'art.  3,  comma  2,  ed  alla  liquidazione
dell'ente  soppresso  entro  due  anni  dalla  data dell'approvazione
ministeriale di cui  al  comma  1.    Decorso  tale  periodo,  l'ente
soppresso  e le societa' che a tale data risultino ancora controllate
dallo stesso ente sono assoggettati alla  procedura  di  liquidazione
coatta  amministrativa,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, ad
eccezione  delle  societa'  individuate  con  decreto  del   Ministro
medesimo,  alle  quali  continuano  ad applicarsi le disposizioni del
presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data  del  31
dicembre   1996,   intendendosi   sostituito   il  commissario  della
liquidazione  coatta  amministrativa   al   commissario   liquidatore
dell'EFIM";
  Vista  la  lettera n. CL 52/95 del 12 gennaio 1995, con la quale il
commissario liquidatore dell'EFIM, in  relazione  alla  scadenza  del
termine  biennale per l'attuazione del programma di liquidazione e al
citato disposto dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n.  643/1994,
ha  proposto  che  alcune  societa'  appartenenti  al  gruppo EFIM in
liquidazione non vengano assoggettate alla procedura di  liquidazione
coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti del ripetuto art. 4,
comma 3;
  Considerato  che  lo  stesso commissario liquidatore ha proposto di
escludere dalla liquidazione coatta:
   le seguenti societa' del comparto alluminio in quanto il programma
del relativo settore previsto dall'art. 2, comma 2, lettera  d),  del
decreto-legge  n. 487/1992 prevede una durata di tre anni rispetto al
termine biennale della liquidazione:
    Almax Italia S.p.a. - Mori (Trento);
    Alucasa S.p.a. - Roma;
    Alumix S.p.a. - Roma;
    Alures S. consortile p.a. - Portoscuso (Cagliari);
    Alutekna S.p.a. in liquidazione - Marcon (Venezia);
    Comital S.p.a. - Volpiano (Torino);
    Eurallumina S.p.a. - Portoscuso (Cagliari);
    Nuova Comsal S.p.a. - Portoscuso (Cagliari);
    Sardal S.p.a. - Iglesia (Cagliari);
    Tubettificio europeo S.p.a. - Lecco (Como);
   le seguenti societa' del settore ferroviario  in  quanto  sono  in
corso  trattative  che  potrebbero estendersi anche alla controllante
del comparto Aviofer:
    Aviofer S.p.a. - Roma;
    Avis S.p.a. - Castellammare di Stabia (Napoli);
    Breda costruzioni ferroviarie S.p.a. - Bari;
    Breda fucine meridionali S.p.a. - Bari;
    Bredamenarini bus S.p.a. - Bologna;
    CPA sud S.p.a. - Pomezia (Roma);
    Cometra S.p.a. - Pace del Mela (Messina);
    Istituto   ricerche   Breda  S.p.a.,  in  quanto  sono  in  corso
trattative per il trasferimento a terzi;
    Nuova Breda fucine S.p.a. e Breda energia S.p.a., in quanto  sono
state  presentate  proposte  di sistemazione che interessano anche il
personale;
    Oto trasm S.p.a., in quanto e' stato stipulato  il  contratto  di
cessione  di ramo aziendale con la societa' Oto trasmissione ed e' in
corso di determinazione la valutazione definitiva del prezzo in vista
del contratto definitivo;
    Cesic S.p.a. - Montalto Uffugo (Cosenza) e Cesis S.p.a.  -  Porto
Torres (Sassari), in quanto per la societa' Cesis sono quasi giunte a
conclusione  le  trattative con la Spi del gruppo IRI che ha mostrato
interesse all'acquisto anche della societa' Cesic;
  Ritenuto opportuno, anche sulla base delle proposte del commissario
liquidatore dell'EFIM, escludere dalla messa in  liquidazione  coatta
amministrativa le societa' indicate dallo stesso commissario;
                              Decreta:
  Ai   sensi  e  per  gli  effetti  del  comma  3,  dell'art.  4  del
decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n.  33/1993,  cosi'
come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 643/1/994,
convertito   dalla  legge  n.  738/1994,  alle  societa'  di  seguito
indicate,  controllate  dall'EFIM  in  liquidazione,  continuano   ad
applicarsi   le  disposizioni  di  cui  al  citato  decreto-legge  n.
487/1992, e successive modificazioni, sino alla data del  31  gennaio
1996:
   Almax Italia S.p.a. - Mori (Trento);
   Alucasa S.p.a. - Roma;
   Alumix S.p.a. - Roma;
   Alures S. consortile p.a. - Portoscuso (Cagliari);
   Alutekna S.p.a. in liquidazione - Marcon (Venezia);
   Comital S.p.a. - Volpiano (Torino);
   Eurallumina S.p.a. - Portoscuso (Cagliari);
   Nuova Comsal S.p.a. - Portoscuso (Cagliari);
   Sardal S.p.a. - Iglesias (Cagliari);
   Tubettificio europeo S.p.a. - Lecco (Como);
   Aviofer S.p.a. - Roma;
   Avis S.p.a. - Castellammare di Stabia (Napoli);
   Breda costruzioni ferroviarie S.p.a. - Bari;
   Breda fucine meridionali S.p.a. - Bari;
   Bredamenarini bus S.p.a. - Bologna;
   CPA sud S.p.a. - Pomezia (Roma);
   Cometra S.p.a. - Pace del Mela (Messina);
   Istituto ricerche Breda S.p.a. - Milano;
   Nuova Breda fucine S.p.a. - Milano;
   Breda energia S.p.a. - Milano;
   Oto trasm S.p.a. - Bari;
   Cesic S.p.a. - Montalto Uffugo (Cosenza);
   Cesis S.p.a. - Porto Torres (Sassari).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 gennaio 1995
                                                    Il Ministro: DINI