Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.24 del 30-1-1995)
Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Adige, con sede in Verona e unita' di Verona, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 25 gennaio 1994 al 24 luglio 1994. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 25 luglio 1994 al 24 gennaio 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teplamed, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 14 luglio 1994 al 13 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 14 gennaio 1995 al 13 luglio 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' regionale idrominerale ex Pozzillo, con sede in Acireale (Catania) e unita' di Acireale (Catania), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 21 maggio 1994 al 20 novembre 1994. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 21 novembre 1994 al 20 maggio 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bono sud, con sede in Termini Imerese (Palermo) e unita' di Termini Imerese (Palermo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Gerry, con sede in Arzano (Napoli) e unita' di Arzano (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 dicembre 1993 al 15 giugno 1994. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 16 giugno 1994 al 15 dicembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.E.M., con sede in Catania e unita' di Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 29 settembre 1994 al 28 marzo 1995. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prefabbricati Valdadige, con sede in Matera e unita' di Matera, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvatore Pisano, con sede in Teverola (Caserta) e unita' di Teverola (Caserta), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruttori, con sede in Napoli e unita' di Napoli, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cime, con sede in Milano e cantiere di Caltagirone (Catania), cantiere di Lentini (Siracusa), cantiere di Messina, cantiere di Piazza Armerina (Enna) e cantiere di Sant'Angelo di Maxara (Agrigento), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 agosto 1994 al 1 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 2 febbraio 1995 al 1 agosto 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ricco e Ricco, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Misterbianco (Palermo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 marzo 1995. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 20 marzo 1995 al 19 settembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dublo, con sede in Latina e unita' di Latina, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 10 giugno 1994 al 9 dicembre 1994. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, a decorrere dal 10 giugno 1993. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.D.S. Inter Data System, con sede in Serravalle Pistoiese (Pistoia) e unita' di Serravalle Pistoiese (Pistoia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simon International, con sede in Saltara (Pesaro) e unita' di Saltara (Pesaro), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 29 settembre 1994 al 28 marzo 1995. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 29 marzo 1995 al 28 settembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceci impresa, con sede in Medesano (Parma) e unita' di Medesano (Parma), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pulsar, con sede in Guidonia (Roma) e unita' di Guidonia (Roma), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 10 giugno 1994 al 9 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 10 dicembre 1994 al 9 giugno 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fata Automation (Gruppo Fata), con sede in Torino e uffici di Torino, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15979 del 19 settembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fata European Group (Gruppo Fata), con sede in Pianezza (Torino), unita' di Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15980 del 19 settembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Viberti veicoli industriali, con sede in Nichelino (Torino) e unita' di Nichelino (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, della ditta S.p.a. Elind, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elind, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli (Torino) per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994; Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza 2 maggio 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Cosema International, con sede in Torino e unita' di Borgaretto fraz. Beinasco (Torino), Cafasse (Torino) e Nova Milanese (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cosema International, con sede in Torino e unita' di Borgaretto fraz. Beinasco (Torino), Cafasse (Torino) e Nova Milanese (Milano) per il periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 24 gennaio 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 24 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cosema International, con sede in Torino e unita' di Borgaretto fraz. Beinasco (Torino), Cafasse (Torino) e Nova Milanese (Milano) per il periodo dal 24 luglio 1994 al 23 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 24 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, con effetto dal 26 aprile 1994 della ditta Palmar S.r.l. di Torino, appaltatrice di lavori di pulizia presso lo stabilimento di Torino della Fiat Auto Mirafiori Carrozzeria in crisi aziendale dal 28 giugno 1993 al 27 giugno 1994. Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta sotto menzionata, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dei servizi di pulizia presso lo stabilimento Fiat Auto Mirafiori carrozzeria, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria presso la societa' appaltante Palmar S.r.l., con sede in Torino e unita' presso Fiat Auto Mirafiori carrozzeria in Torino, per il periodo dal 26 aprile 1994 al 27 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, con effetto dal 31 gennaio 1994 della ditta Palmar S.r.l. di Torino, appaltatrice di lavori di pulizia presso lo stabilimento di Arese (Milano) della Fiat Alfa in crisi aziendale dal 28 giugno 1993 al 27 giugno 1994. Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta sotto menzionata, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dei servizi di pulizia presso lo stabilimento Fiat Alfa di Arese (Milano), limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria presso la societa' appaltante Palmar S.r.l., con sede in Torino e unita' presso Fiat Alfa di Arese (Milano), per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 27 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 24 maggio 1994 al 23 maggio 1996, della ditta S.p.a. FAP Praticus, con sede in Graffignana (Milano) e unita' di Graffignana (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. FAP Praticus, con sede in Graffignana (Milano) e unita' di Graffignana (Milano), per il periodo dal 24 maggio 1994 al 23 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994 con decorrenza 24 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994, della ditta S.p.a. Emilio Leone, dal 17 giugno 1993 S.r.l. Siva, con sede in Firenze e unita' di Reggello (Firenze). Parere comitato tecnico: seduta del 27 aprile 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1994 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Emilio Leone, dal 17 giugno 1993 S.r.l. Siva, con sede in Firenze e unita' di Reggello (Firenze), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 28 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 4 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 dicembre 1994, della ditta S.p.a. La Magona d'Italia, con sede in Firenze e unita' di Piombino (Livorno) e sede di Firenze. Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Magona d'Italia, con sede in Firenze e unita' di Piombino (Livorno) e sede di Firenze, per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 7 giugno 1994; 3) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 febbraio 1994, della ditta S.p.a. I.C.R. - Industrie Cucirini riunite, con sede in Pistoia, unita' di Porcari (Lucca) e uffici di Montemurlo (Firenze). Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.R. - Industrie Cucirini riunite, con sede in Pistoia, unita' di Porcari (Lucca) e uffici di Montemurlo (Firenze), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993; 4) a seguito dell'approvazione della modifica del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.R. - Industrie Cucirini riunite, con sede in Pistoia, unita' di Porcari (Lucca) e uffici di Montemurlo (Firenze), per il periodo dal 7 agosto 1993 al 6 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1993; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 novembre 1993 al 19 novembre 1994, della ditta S.p.a. A.S.I. - Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unita' di Carrara (Massa Carrara). Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.S.I. - Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unita' di Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 20 novembre 1993 al 19 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 20 novembre 1993; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Nuova Tozzi, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna e Milano. Parere comitato tecnico: seduta del 29 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Tozzi, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna e Milano, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 22 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 1 novembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 settembre 1994, n. 15990/9; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.p.a. Reggiane officine meccaniche italiane, con sede in Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia. Parere comitato tecnico: seduta del 19 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Reggiane officine meccaniche italiane, con sede in Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 28 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993; Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 giugno 1994, n. 15384/24IT; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1993 al 1 settembre 1994, della ditta S.n.c. Camiceria Dierre, con sede in Buonconvento (Siena) e unita' di Buonconvento (Siena). Parere comitato tecnico: seduta del 9 marzo 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 2 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Camiceria Dierre, con sede in Buonconvento (Siena) e unita' di Buonconvento (Siena), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza 2 marzo 1994; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della ditta S.a.s. Bandini B. di Bandini Aura e C., con sede in Dovadola (Forli') e unita' di Dovadola (Forli'). Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Bandini B. di Bandini Aura e C., con sede in Dovadola (Forli') e unita' di Dovadola (Forli'), per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Meloni, con sede in Tolentino (Macerata) e unita' di Tolentino (Macerata). Parere comitato tecnico: seduta dell'8 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 28 febbraio 1994 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Meloni, con sede in Tolentino (Macerata) e unita' di Tolentino (Macerata), per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1994 con decorrenza 28 agosto 1994; 11) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.r.l. Zurla, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unita' di Zola Predosa (Bologna). Parere comitato tecnico: seduta del 29 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 settembre 1994 con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Zurla, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unita' di Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 12 settembre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994; 12) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara. Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 13) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unita' di Ferrara, per il periodo dal 10 luglio 1994 al 6 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 agosto 1994 con decorrenza 10 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 14) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.r.l. G.B. & C., con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina). Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.B. & C., con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 10 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 15) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.M.F. Sud, con sede in Collesalvetti, frazione Guasticce (Livorno) e unita' di Collesalvetti, frazione Guasticce (Livorno), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre 1993 al 28 maggio 1994, della ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unita' di Corsico (Milano) e Milano. Parere comitato tecnico: seduta del 17 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unita' di Corsico (Milano) e Milano, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza 1 settembre 1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unita' di Corsico (Milano) e Milano, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 28 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza 1 marzo 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 agosto 1993 al 15 agosto 1994, della ditta S.p.a. Telsar Tessitura delle Sarche, con sede in Cavedine (Trento) e unita' di Cavedine (Trento). Parere comitato tecnico: seduta del 4 marzo 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale 5 aprile 1994 con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Telsar Tessitura delle Sarche, con sede in Cavedine (Trento) e unita' di Cavedine (Trento), per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 1 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 luglio 1994, n. 15528/8. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 18 novembre 1993 al 17 novembre 1995, della ditta S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unita' di Finale Ligure (Savona), Genova e Genova Sestri. Parere comitato tecnico: seduta del 26 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1994 con effetto dal 18 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unita' di Finale Ligure (Savona), Genova e Genova Sestri, per il periodo dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza 18 maggio 1994; 2) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 marzo 1993 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Manifattura di Castelnuovo, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unita' di Castelnuovo Garfagnana (Lucca). Parere comitato tecnico: seduta del 15 febbraio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura di Castelnuovo, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unita' di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994; 3) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Panna, con sede in Firenze e unita' di Firenze e Scarperia (Firenze). Parere comitato tecnico: seduta dell'11 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Panna, con sede in Firenze e unita' di Firenze e Scarperia (Firenze), per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1994 con decorrenza 11 luglio 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta S.p.a. A. e C. Federici, con sede in Firenze e unita' di Firenze. Parere comitato tecnico: seduta del 26 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 agosto 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A. e C. Federici, con sede in Firenze e unita' di Firenze, per il periodo dal 4 agosto 1994 al 13 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 14 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.r.l. Apuantubi, con sede in Massa Carrara e unita' di Massa Carrara. Parere comitato tecnico: seduta del 5 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Apuantubi, con sede in Massa Carrara e unita' di Massa Carrara, per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994 e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. C.I.T. di Angelotti Luigi e Figli, con sede in Massa (Massa Carrara) e unita' di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 23 agosto 1994 al 22 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 23 agosto 1994; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Gambogi costruzioni, con sede in Pisa e unita' di Pisa, Roma, Cosenza, Reggio Calabria. Parere comitato tecnico: seduta del 2 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 ottobre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gambogi costruzioni, con sede in Pisa e unita' di Pisa, Roma, Cosenza, Reggio Calabria, per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1994; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unita' di Villavara (Modena). Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unita' di Villavara (Modena), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994; 9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unita' di Villavara (Modena), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994; 10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 31 ottobre 1994 con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B. Bianchi, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e unita' di Figline Valdarno (Firenze), per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza 21 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Selin, con sede in Genova e unita' di Genova. Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Selin, con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 6 ottobre 1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Selin, con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza 6 aprile 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Bollanti veicoli sanitari, con sede in Latina e unita' di Latina. Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bollanti veicoli sanitari, con sede in Latina e unita' di Latina, per il periodo dal 26 novembre 1993 al 10 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993. Art. 7, comma 1, legge della 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. 95A0467