MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.24 del 30-1-1995)

   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Officine Adige, con sede in Verona e unita'
di  Verona,  e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 25  gennaio
1994 al 24 luglio 1994.
   La  corresponsione  del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
25 luglio 1994 al 24 gennaio 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Teplamed, con sede  in  S.  Gregorio  (Reggio
Calabria)  e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 14 luglio 1994 al 13 gennaio 1995.
   La  corresponsione  del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
14 gennaio 1995 al 13 luglio 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Societa' regionale idrominerale ex Pozzillo,
con sede in Acireale (Catania) e unita'  di  Acireale  (Catania),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 21  maggio  1994  al  20  novembre
1994.
   La  corresponsione  del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
21 novembre 1994 al 20 maggio 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Bono  sud,  con  sede  in  Termini Imerese
(Palermo) e unita' di Termini  Imerese  (Palermo),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 15 settembre 1994 al 14
marzo 1995.
   La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio  Gerry,  con  sede  in  Arzano
(Napoli)  e unita' di Arzano (Napoli), e' prorogata la corresponsione
del trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
16 dicembre 1993 al 15 giugno 1994.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente  prorogata  dal
16 giugno 1994 al 15 dicembre 1994.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Co.E.M.,  con  sede in Catania e unita' di
Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 29  settembre  1994  al  28  marzo
1995.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Prefabbricati Valdadige, con sede in Matera e
unita'  di  Matera,  e'  prorogata  la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale cosi' concesso, per il periodo dal 18 ottobre
1994 al 17 aprile 1995.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Salvatore  Pisano,  con  sede  in Teverola
(Caserta)  e  unita'  di  Teverola   (Caserta),   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 1
marzo 1995 al 31 agosto 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Costruttori, con sede in Napoli e  unita'  di
Napoli,  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente  prorogata  dal
18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Cime,  con  sede  in  Milano e cantiere di
Caltagirone (Catania), cantiere di Lentini  (Siracusa),  cantiere  di
Messina, cantiere di Piazza Armerina (Enna) e cantiere di Sant'Angelo
di Maxara (Agrigento), e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal  2  agosto
1994 al 1 febbraio 1995.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 2
febbraio 1995 al 1 agosto 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.a.s.  Ricco  e  Ricco,  con sede in Misterbianco
(Catania)  e  unita'  di  Misterbianco  (Palermo),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19
marzo 1995.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente  prorogata  dal
20 marzo 1995 al 19 settembre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Dublo, con sede in Latina e unita' di Latina,
e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 10 giugno 1994 al 9 dicembre 1994.
   La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988, a decorrere dal 10 giugno 1993.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Temesa,  con  sede  in S. Gregorio (Reggio
Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 1
dicembre 1994 al 31 maggio 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a.  I.D.S.  Inter  Data  System,  con  sede  in
Serravalle  Pistoiese  (Pistoia)  e  unita'  di  Serravalle Pistoiese
(Pistoia),   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione  salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 febbraio
1994 al 31 luglio 1994.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 1
agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Simon  International,  con  sede  in  Saltara
(Pesaro) e unita' di Saltara (Pesaro), e' prorogata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, con pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
29 settembre 1994 al 28 marzo 1995.
   La  corresponsione  del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
29 marzo 1995 al 28 settembre 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Ceci impresa, con sede in Medesano (Parma)  e
unita'  di  Medesano  (Parma),  e'  prorogata  la  corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Pulsar, con sede in Guidonia (Roma) e  unita'
di  Guidonia  (Roma),  e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi' concesso, per il periodo dal 10 giugno
1994 al 9 dicembre 1994.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
10 dicembre 1994 al 9 giugno 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Fata Automation (Gruppo Fata),  con  sede  in
Torino  e  uffici  di  Torino,  e'  prorogata  la  corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 15979 del 19 settembre 1994.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Fata European Group (Gruppo Fata), con sede
in Pianezza (Torino), unita' di Pianezza (Torino) e Rivoli  (Torino),
e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 15980 del 19 settembre 1994.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Viberti  veicoli  industriali, con sede in
Nichelino (Torino) e unita' di Nichelino (Torino),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 maggio 1994  al  1  maggio  1995,  della  ditta  S.p.a.
Elind, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli (Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Elind, con sede in  Rivoli  (Torino)  e
unita'  di  Rivoli  (Torino)  per  il  periodo dal 2 maggio 1994 al 1
novembre 1994;
   Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza
2 maggio 1994;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  24  gennaio 1994 al 23 gennaio 1995, della ditta S.r.l.
Cosema International, con sede in Torino e unita' di Borgaretto fraz.
Beinasco (Torino), Cafasse (Torino) e Nova Milanese (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Cosema  International,  con sede in
Torino e  unita'  di  Borgaretto  fraz.  Beinasco  (Torino),  Cafasse
(Torino)  e Nova Milanese (Milano) per il periodo dal 24 gennaio 1994
al 23 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza
24 gennaio 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 24 gennaio 1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Cosema
International, con sede  in  Torino  e  unita'  di  Borgaretto  fraz.
Beinasco  (Torino),  Cafasse (Torino) e Nova Milanese (Milano) per il
periodo dal 24 luglio 1994 al 23 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza
24 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1) e' approvato il programma per crisi aziendale, con effetto dal
26  aprile  1994 della ditta Palmar S.r.l. di Torino, appaltatrice di
lavori di pulizia presso lo stabilimento di Torino  della  Fiat  Auto
Mirafiori  Carrozzeria  in  crisi  aziendale dal 28 giugno 1993 al 27
giugno 1994.
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta sotto menzionata, addetti in modo prevalente e
continuativo  allo  svolgimento  dei  servizi  di  pulizia  presso lo
stabilimento Fiat  Auto  Mirafiori  carrozzeria,  limitatamente  alle
giornate  in  cui  vi  e' stato l'intervento della Cassa integrazione
guadagni straordinaria presso la societa' appaltante  Palmar  S.r.l.,
con sede in Torino e unita' presso Fiat Auto Mirafiori carrozzeria in
Torino, per il periodo dal 26 aprile 1994 al 27 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1994 con decorrenza
26 aprile 1994;
    2) e' approvato il programma per crisi aziendale, con effetto dal
31  gennaio 1994 della ditta Palmar S.r.l. di Torino, appaltatrice di
lavori di pulizia presso lo stabilimento di Arese (Milano) della Fiat
Alfa in crisi aziendale dal 28 giugno 1993 al 27 giugno 1994.
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta sotto menzionata, addetti in modo prevalente e
continuativo  allo  svolgimento  dei  servizi  di  pulizia  presso lo
stabilimento Fiat Alfa di Arese (Milano), limitatamente alle giornate
in cui vi e' stato l'intervento  della  Cassa  integrazione  guadagni
straordinaria  presso  la societa' appaltante Palmar S.r.l., con sede
in Torino e unita' presso Fiat Alfa di Arese (Milano), per il periodo
dal 31 gennaio 1994 al 27 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1994 con decorrenza
31 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   verifica   la
sussistenza  dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19
luglio 1994, n. 451,  nonche'  il  rispetto  del  limite  massimo  di
trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla vigente
normativa.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 24 maggio 1994 al 23 maggio 1996, della ditta
S.p.a.  FAP  Praticus,  con  sede in Graffignana (Milano) e unita' di
Graffignana (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. FAP Praticus, con sede in
Graffignana (Milano) e unita' di Graffignana (Milano), per il periodo
dal 24 maggio 1994 al 23 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994 con decorrenza
24 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 gennaio 1993 al 3  gennaio  1994,  della  ditta  S.p.a.
Emilio  Leone,  dal 17 giugno 1993 S.r.l. Siva, con sede in Firenze e
unita' di Reggello (Firenze).
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 aprile 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 10 maggio 1994 con effetto dal 4  gennaio  1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Emilio Leone, dal 17 giugno 1993 S.r.l.  Siva, con sede in Firenze  e
unita'  di Reggello (Firenze), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 28
dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza
4 luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 7  dicembre  1993  al  6  dicembre
1994,  della  ditta  S.p.a. La Magona d'Italia, con sede in Firenze e
unita' di Piombino (Livorno) e sede di Firenze.
   Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  6  ottobre  1993  con  effetto dal 7
dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. La Magona d'Italia, con sede  in  Firenze  e  unita'  di
Piombino  (Livorno)  e  sede  di Firenze, per il periodo dal 7 giugno
1994 al 6 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza
7 giugno 1994;
    3) e' approvata la modifica del  programma  per  riorganizzazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal  7 febbraio 1993 al 6 febbraio
1994, della ditta S.p.a. I.C.R. -  Industrie  Cucirini  riunite,  con
sede  in  Pistoia,  unita'  di Porcari (Lucca) e uffici di Montemurlo
(Firenze).
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  17  dicembre  1992 con effetto dal 7
febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  I.C.R.  -  Industrie  Cucirini  riunite,  con  sede in
Pistoia, unita' di Porcari (Lucca) e uffici di Montemurlo  (Firenze),
per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1993 con decorrenza
7 febbraio 1993;
    4)  a  seguito dell'approvazione della modifica del programma per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
17  dicembre  1992  con  effetto  dal  7 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  I.C.R.  -
Industrie  Cucirini  riunite,  con sede in Pistoia, unita' di Porcari
(Lucca) e uffici di Montemurlo (Firenze), per il periodo dal 7 agosto
1993 al 6 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1993 con decorrenza
7 agosto 1993;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 20 novembre 1993 al 19 novembre 1994, della ditta S.p.a.
A.S.I. - Agenzia sviluppo industriale, con  sede  in  Carrara  (Massa
Carrara) e unita' di Carrara (Massa Carrara).
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. A.S.I. - Agenzia sviluppo  industriale,
con  sede  in  Carrara  (Massa  Carrara)  e  unita' di Carrara (Massa
Carrara), per il periodo dal 20 novembre 1993 al 19 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza
20 novembre 1993;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.r.l.
Nuova Tozzi, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna e Milano.
   Parere comitato tecnico: seduta del 29 luglio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Nuova  Tozzi, con sede in Ravenna e
unita' di Ravenna e Milano, per il periodo dal 1 novembre 1993 al  22
aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza
1 novembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 19 settembre 1994, n. 15990/9;
    7) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.p.a.
Reggiane officine meccaniche italiane, con sede in  Reggio  Emilia  e
unita' di Reggio Emilia.
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 maggio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Reggiane officine meccaniche  italiane,
con  sede  in Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia, per il periodo
dal 15 novembre 1993 al 28 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza
15 novembre 1993;
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 20 giugno 1994, n. 15384/24IT;
    8) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 2 settembre 1993 al 1 settembre 1994, della ditta S.n.c.
Camiceria Dierre, con  sede  in  Buonconvento  (Siena)  e  unita'  di
Buonconvento (Siena).
   Parere comitato tecnico: seduta del 9 marzo 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  5 aprile 1994 con effetto dal 2 settembre 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.n.c.
Camiceria  Dierre,  con  sede  in  Buonconvento  (Siena)  e unita' di
Buonconvento (Siena), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1  settembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza
2 marzo 1994;
    9)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della  ditta  S.a.s.
Bandini  B.  di  Bandini  Aura  e C., con sede in Dovadola (Forli') e
unita' di Dovadola (Forli').
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.a.s. Bandini B. di Bandini Aura e C., con
sede in Dovadola (Forli') e  unita'  di  Dovadola  (Forli'),  per  il
periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza
8 novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, della ditta S.p.a.
Meloni, con sede  in  Tolentino  (Macerata)  e  unita'  di  Tolentino
(Macerata).
   Parere comitato tecnico: seduta dell'8 giugno 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  15 luglio 1994 con effetto dal 28 febbraio 1994 in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Meloni,  con  sede  in  Tolentino  (Macerata)  e  unita' di Tolentino
(Macerata), per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1994 con decorrenza
28 agosto 1994;
    11) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.r.l. Zurla,
con  sede  in  Zola  Predosa  (Bologna)  e  unita'  di  Zola  Predosa
(Bologna).
   Parere comitato tecnico: seduta del 29 luglio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 19 settembre 1994 con effetto dal 14 marzo 1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l.
Zurla, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unita'  di  Zola  Predosa
(Bologna), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 12 settembre 1994 con decorrenza
14 settembre 1994;
    12)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio  1995,  della  ditta  S.p.a.
F.lli  Cervellati  costruzioni,  con  sede  in  Ferrara  e  unita' di
Ferrara.
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede
in Ferrara e unita' di Ferrara, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al
9 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza
10 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    13)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  10  gennaio
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unita'  di
Ferrara, per il periodo dal 10 luglio 1994 al 6 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 agosto 1994 con decorrenza
10 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    14) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  10  gennaio  1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.r.l.
G.B. & C., con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina).
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 10 gennaio  1994,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.B.
&  C., con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina), per
il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza
10 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    15)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale  del  7  novembre
1994,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del 7 novembre 1994 con effetto dal 10 gennaio 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
C.M.F. Sud, con sede in Collesalvetti, frazione Guasticce (Livorno) e
unita' di Collesalvetti, frazione Guasticce (Livorno), per il periodo
dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1994 con decorrenza
10 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  settembre 1993 al 28 maggio 1994, della ditta S.p.a.
Luigi Stoppani, con sede in Milano e unita'  di  Corsico  (Milano)  e
Milano.
   Parere comitato tecnico: seduta del 17 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede  in  Milano  e
unita'  di  Corsico (Milano) e Milano, per il periodo dal 1 settembre
1993 al 28 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza
1 settembre 1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 novembre 1993,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Luigi
Stoppani, con sede in Milano e unita' di Corsico (Milano)  e  Milano,
per il periodo dal 1 marzo 1994 al 28 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza
1 marzo 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 16 agosto 1993 al 15  agosto  1994,  della  ditta  S.p.a.
Telsar Tessitura delle Sarche, con sede in Cavedine (Trento) e unita'
di Cavedine (Trento).
   Parere comitato tecnico: seduta del 4 marzo 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  5 aprile 1994 con effetto dal 16 agosto 1993, in favore
dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Telsar
Tessitura  delle  Sarche,  con  sede in Cavedine (Trento) e unita' di
Cavedine (Trento), per il periodo dal 16 febbraio 1994  al  1  giugno
1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 marzo 1994 con decorrenza 16
febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 15 luglio 1994, n. 15528/8.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 18 novembre 1993 al 17 novembre 1995, della
ditta S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e  unita'  di
Finale Ligure (Savona), Genova e Genova Sestri.
   Parere comitato tecnico: seduta del 26 maggio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale  del  1  luglio  1994  con  effetto  dal  18
novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a.  I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unita' di
Finale Ligure (Savona), Genova e Genova Sestri, per il periodo dal 18
maggio 1994 al 17 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza
18 maggio 1994;
    2) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa al periodo dal 1 marzo 1993 al 28 febbraio 1995,
della  ditta  S.p.a.  Manifattura  di  Castelnuovo,   con   sede   in
Castelnuovo  Garfagnana  (Lucca)  e  unita' di Castelnuovo Garfagnana
(Lucca).
   Parere comitato tecnico: seduta del 15 febbraio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del 18 marzo 1994 con effetto dal 1 marzo
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a. Manifattura di Castelnuovo, con sede in Castelnuovo Garfagnana
(Lucca)  e  unita'  di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo
dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1994 con decorrenza
21 febbraio 1994;
    3) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dall'11 gennaio 1994 al 10 gennaio
1995, della ditta S.p.a. Panna, con  sede  in  Firenze  e  unita'  di
Firenze e Scarperia (Firenze).
   Parere comitato tecnico: seduta dell'11 maggio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 9  novembre  1993  con  effetto  dall'11
gennaio  1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Panna, con  sede  in  Firenze  e  unita'  di  Firenze  e
Scarperia (Firenze), per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1994 con decorrenza
11 luglio 1994;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta  S.p.a.
A. e C. Federici, con sede in Firenze e unita' di Firenze.
   Parere comitato tecnico: seduta del 26 luglio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  5 agosto 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A. e
C. Federici, con sede in Firenze e unita' di Firenze, per il  periodo
dal 4 agosto 1994 al 13 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza
14 agosto 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  14  marzo  1994  al  13  marzo 1995, della ditta S.r.l.
Apuantubi, con sede in Massa Carrara e unita' di Massa Carrara.
   Parere comitato tecnico: seduta del 5 luglio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal  14  marzo  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l.
Apuantubi, con sede in Massa Carrara e unita' di Massa  Carrara,  per
il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1994 con decorrenza
14 settembre 1994;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  7  novembre 1994 e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
7 novembre 1994 con effetto dal  23  febbraio  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.n.c.  C.I.T. di
Angelotti Luigi e Figli, con sede in Massa (Massa Carrara)  e  unita'
di  Massa  (Massa  Carrara),  per il periodo dal 23 agosto 1994 al 22
febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994  con  decorrenza
23 agosto 1994;
    7)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 3 gennaio 1994 al 2  gennaio  1995,  della  ditta  S.p.a.
Gambogi  costruzioni,  con  sede  in  Pisa  e  unita'  di Pisa, Roma,
Cosenza, Reggio Calabria.
   Parere comitato tecnico: seduta del 2 settembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 13 ottobre 1994 con effetto dal 3 gennaio  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Gambogi costruzioni, con  sede  in  Pisa  e  unita'  di  Pisa,  Roma,
Cosenza,  Reggio  Calabria,  per  il  periodo  dal 3 luglio 1994 al 2
gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1994 con decorrenza
3 luglio 1994;
    8)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 3 gennaio 1994 al 2  gennaio  1995,  della  ditta  S.p.a.
Benfra, con sede in Modena e unita' di Villavara (Modena).
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unita'  di
Villavara  (Modena),  per  il  periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio
1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza
3 gennaio 1994;
    9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 3 gennaio  1994,  in  favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Benfra, con
sede  in  Modena e unita' di Villavara (Modena), per il periodo dal 3
luglio 1994 al 2 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994  con  decorrenza  3
luglio 1994;
    10)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale  del  31  ottobre
1994,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 31 ottobre 1994 con effetto dal 21 febbraio 1994, in
favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.
Bianchi, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e unita'  di  Figline
Valdarno  (Firenze), per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza
21 agosto 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  6  ottobre  1993  al 5 ottobre 1994, della ditta S.p.a.
Selin, con sede in Genova e unita' di Genova.
   Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Selin, con sede in Genova e unita' di
Genova, per il periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza
6 ottobre 1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 6 ottobre  1993,  in  favore
dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Selin, con
sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 6  aprile  1994
al 5 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza
6 aprile 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, della  ditta  S.r.l.
Bollanti veicoli sanitari, con sede in Latina e unita' di Latina.
   Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Bollanti veicoli sanitari, con sede  in
Latina  e unita' di Latina, per il periodo dal 26 novembre 1993 al 10
aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1993 con decorrenza
11 ottobre 1993.
   Art. 7, comma 1, legge della 236/93.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
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