DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1994 

  Adeguamento,  per  l'anno  1995,  delle  detrazioni e dei limiti di
reddito previsto dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e
successive modificazioni.
(GU n.24 del 30-1-1995)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  3,  comma  1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,  n.  154,
come  modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre
1992, n. 438, il quale prescrive che, a decorrere dal 1 gennaio 1990,
quando  la  variazione  percentuale  del valore medio dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di  impiegati  relativo
al  periodo  di  dodici  mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno
supera il 2 per cento rispetto al valore medio  del  medesimo  indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai
fini  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla
neutralizzazione integrale  degli  effetti  dell'ulteriore  pressione
fiscale  non  rispondenti  a  incrementi  reali  di  reddito  ed alla
conseguente restituzione integrale  del  drenaggio  fiscale  mediante
l'adeguamento  delle  detrazioni  d'imposta  e  dei limiti di reddito
previsti negli articoli 12 e 13 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989,
nel quale e' previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno,  con
decreto   del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  previa
deliberazione  del  Consiglio   dei   Ministri,   si   procede   alla
ricognizione  della  citata  variazione  percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di  operai  e  di
impiegati  e  vengono stabiliti, con effetto per l'anno successivo, i
conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito;
  Vista la lettera n.  2242  del  9  settembre  1994,  con  la  quale
l'Istituto  nazionale  di  statistica ha comunicato che la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici  mesi
terminante  al 31 agosto 1994 rispetto al medesimo valore riferito al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1993 e'  pari  al  4,1
per cento;
  Visto  l'art.  3,  camma 1, lettera d), n. 1), del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994,  n.  473,
con  il  quale  sono  stati  determinati,  per l'anno 1994, l'importo
dell'ulteriore detrazione spettante ai titolari di redditi di  lavoro
dipendente  ed i relativi limiti di reddito di cui all'art. 13, comma
2, del citato testo unico;
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge  23  dicembre  1994,  n.  725,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995),  con  il  quale  e'
stato  disposto che la predetta restituzione del drenaggio fiscale e'
ridotta del 60 per cento;
  Considerato  che  si  deve  procedere  alla  determinazione   nella
predetta  misura  dei  soprarichiamati adeguamenti e che in relazione
alla detrazione soggettiva di imposta per carichi di famiglia per  le
ipotesi  di  cui  al  comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico, al
fine di mantenere l'aumento della detrazione nella misura del 4,1 per
cento,  va  aumentato  di eguale misura l'importo fisso da sottrarre,
che di conseguenza passa da L. 182.875 a L. 190.373;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 dicembre 1994;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche gli
importi delle detrazioni di imposta per carichi  di  famiglia,  delle
altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e
13  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi'  come
determinati  per  l'anno  1994 dall'art. 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1993 e dall'art. 3,  comma  1,
lettera  d),  n.  1),  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n. 330,
convertito dalla legge 27 luglio 1994,  n.  473,  sono  aumentati  in
misura pari al 4,1 per cento.
  2. Dal 1 gennaio 1995 la misura di ciascun importo resta, pertanto,
cosi' determinata:
    a) detrazione per il coniuge a carico:                L. 804.570;
    b) detrazione per i figli minori di eta':
    per un figlio .....................................    L.  92.938
    per due figli .....................................    "  185.874
    per tre figli .....................................    "  278.812
    per quattro figli .................................    "  371.748
    per cinque figli ..................................    "  464.686
    per sei figli .....................................    "  557.622
    per sette figli ...................................    "  650.560
    per otto figli ....................................    "  743.497
    per ogni altro figlio .............................    "   92.938
  Nei  casi  previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico
la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo  figlio  e
la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e
l'ammontare di essa e' ridotto di L. 185.874;
    c) detrazione per altri familiari a carico: L. 128.519;
    d)  limite  di  reddito  di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo
unico delle imposte sui redditi: L. 5.400.000;
    e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma  1
dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 772.174;
    f) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente:
    L.  241.105,  se  il  reddito  di lavoro dipendente non supera L.
14.700.000;
    L. 204.017, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a  L.
14.700.000 ma non a L. 14.800.000;
    L.  129.810, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L.
14.800.000 ma non a L. 14.900.000;
    L. 46.338, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore  a  L.
14.900.000 ma non a L. 15.100.000;
    g) detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui,
rispettivanente,  all'art.  49,  comma  1,  ed all'art. 79 del citato
testo unico:
    L. 200.744, se l'ammontare  complessivo  del  reddito  di  lavoro
autonomo e di impresa non supera L. 8.000.000;
    L.  159.321,  se  il  reddito  di lavoro autonomo e di impresa e'
superiore a lire 8.000.000 ma non a L. 8.200.000;
    L. 76.474, se il reddito di  lavoro  autonomo  e  di  impresa  e'
superiore a L. 8.200.000 ma non a L. 8.300.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 dicembre 1994
                                                Il Presidente
                                           del Consiglio dei Ministri
                                                  BERLUSCONI
Il Ministro delle finanze
       TREMONTI
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 28