Disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c), della legge n. 64/1986.(GU n.25 del 31-1-1995)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche; Visto l'art. 7 del decreto-legge n. 570 del 7 ottobre 1994 che demanda al CIPE l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate dalla ex Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno; Ritenuto sulla base del disposto del richiamato art. 7, di dover operare per la salvaguardia delle opere che, seppur in presenza di varianti comportanti modifiche essenziali alla natura delle opere nonche' di opere complementari o aggiuntive, possono essere completate raggiungendo in tal modo quelli obiettivi di pubblica utilita' per i quali erano state finanziate; Ritenuto opportuno dettare norme procedurali che nell'assicurare la puntuale verifica delle variazioni progettuali consentano il rispetto dei tempi fissati dall'art. 7; Delibera: 1. Resta nella competenza esclusiva della Cassa depositi e prestiti la disciplina delle variazioni progettuali regolarmente approvate che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualita' delle stesse. 2. La Cassa depositi e prestiti, ricevuta dagli enti attuatori la richiesta di autorizzazione alla variante, provvedera' ad attivare il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, dandone notizia al Servizio per l'attuazione della programmazione economica cui saranno altresi' trasmessi i relativi documenti (convenzione, scheda tecnica ed eventuali verifiche fatte a suo tempo dall'Agenzia). 3. Il Servizio per l'attuazione della programmazione economica provvedera' a richiedere agli enti attuatori i seguenti documenti: a) copia conforme all'originale delle delibere di approvazione, da parte di tutti gli organi competenti, della perizia di variante; b) relazione generale della perizia di variante; c) relazione economica della perizia di variante; d) relazione tecnica comparativa tra il progetto inizialmente approvato e la perizia di variante; e) eventuale nuovo quadro economico. Lo stesso Servizio trasmettera' la documentazione, integrata con quella inviata alla Cassa depositi e prestiti, al nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici. 4. Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici verifichera' l'attuazione delle opere predisponendo apposita relazione. 5. Il nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici, tenendo anche conto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici, verifichera' che le perizie di variante siano indispensabili a conferire all'opera un apprezzabile grado di efficienza in termini di funzionalita', nel quadro di mantenimento dell'obiettivo progettuale originario, determinando inoltre i nuovi termini convenzionali. 6. I predetti nuclei entro venticinque giorni dalla loro attivazione forniranno gli elaborati di propria competenza al Servizio per l'attuazione della programmazione economica. 7. Il Servizio per l'attuazione della programmazione economica sottoporra' entro i dieci giorni successivi dalla ricezione delle suindicate determinazioni dei nuclei, le perizie di variante, all'approvazione del CIPE. Lo stesso Servizio provvedera' entro tre giorni dalla seduta del CIPE, ad informare la Cassa depositi e prestiti della decisione assunta. Roma, 22 novembre 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI Registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 3