COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994 

  Finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario  di
investimenti in sanita'.
(GU n.25 del 31-1-1995)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  che
autorizza  un  programma  pluriennale  di  interventi  in  materia di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio  sanitario  pubblico  e  di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo  complessivo  di
30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;
  Visto  il  citato  comma  1  che  autorizza  le  regioni e province
autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di  mutuo  con
la  BEI,  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti e con gli istituti ed
aziende di  credito  all'uopo  abilitati,  per  il  finanziamento  di
progetti  di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della
spesa ammissibile, secondo  le  modalita'  stabilite  da  ultimo  con
decreto  del  Ministro  del  tesoro di concerto con il Ministro della
sanita' in data 23 settembre 1993;
  Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n.  500  che
fissa  in  lire 1.500 miliardi, per l'anno 1993, i limiti degli oneri
derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria che saranno  a
carico   del   Fondo  sanitario  nazionale  in  conto  capitale  fino
all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994;
  Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993,  n.  396,  convertito  nella
legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di
edilizia  sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni
alla procedura prevista  dall'art  20  della  legge  n.  67/1988  per
l'approvazione  dei progetti di investimento ricompresi nel programma
nazionale straordinario di investimenti in sanita';
  Visto il decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito  nella
legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per
l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione
economica  e  del  Ministro  della  sanita' in data 10 febbraio 1994,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  52  del  4
marzo  1994,  con  la  quale  vengono  indicate  le  procedure che le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti  di  cui
all'art  4,  comma  15,  della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono
seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi
del sopracitato art. 4  del  decreto-legge  n.  396/1993,  convertito
nella legge n. 492/1993;
  Vista  la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1989,  con  la  quale
sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province
autonome   di   Trento  e  Bolzano  possono  contrarre  nel  triennio
1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti  dallo
stesso art.  20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in
3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
  Vista  la  propria  deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  201  del  29  agosto
1990,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  Programma  nazionale
straordinario di investimenti in sanita' per il triennio 1989-1991;
  Viste  le  istanze  presentate  in  conformita'  alla   sopracitata
circolare dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e
Sicilia  per  il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma
nazionale straordinario di edilizia sanitaria;
  Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17
dicembre  1986,  n.  878  al  nucleo  ispettivo per la verifica degli
investimenti  pubblici   del   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione  economica  in  materia  di  verifica  sullo  stato di
realizzazione delle  opere  previste  da  programmi  di  investimento
pubblico;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  A  valere  sulle  autorizzazioni  di spesa di cui all'art. 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi al finanziamento i  seguenti
progetti:
                                                      Mutuo a carico
   Regioni                                           dello Stato (*)
   e U.S.L.              Progetto                   (milioni di lire)
     -                      -                                -
  Emilia-Romagna:
Azienda U.S.L.
di Modena (ex 16) Ristrutturazione e trasformazione
                   di un immobile per la realizzazione
                   di una RSA per disabili nel comune
                   di Modena                               997
 Lombardia:
U.S.L. 13         Nuova costruzione di una RSA per
                   anziani di 60 posti in Mariano
                   Comense (Como)                        4.795
U.S.L. 79         Ristrutturazione ed ampliamento
                   di una RSA per anziani di
                   60 posti in Godiasco (Pavia)          3.960
 Marche:
U.S.L. 15         Completamento dell'ospedale di
                   Macerata (II fase - II stralcio)      6.175
  Piemonte:
U.S.L. 44                                                4.560
                  Nuova costruzione di una RSA
                   per anziani in Prarostino (Torino)
U.S.L. 62                                                3.040
                  Ristrutturazione Casa Mons.
                   Craveri-Oggero in una RSA per
                   anziani in Fossano (Cuneo)
  Sicilia:
ex U.S.L. 19                                            17.100
                  Costruzione nuova sede del presidio
                   ospedaliero "Umberto I" di Enna
ex U.S.L. 29                                             4.750
                  Ristrutturazione ed ampliamento del
                   presidio ospedaliero "Gravina" di
                   Caltagirone (Catania) - 1 lotto
ex U.S.L. 38                                            24.092
                  Adeguamento e completamento della
                   nuova sede del presidio ospedaliero
                   "S. Giovanni di Dio e S. Isidoro"
                   di Giarre (Catania)
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   (*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni.
  Restano  a carico delle regioni e delle province autonome eventuali
maggiori oneri derivanti  dalle  modifiche  apportate  alle  aliquote
I.V.A.  dal  decreto-legge  n.  331/1993,  convertito  nella legge n.
427/1993, richiamato in premessa.
  Il nucleo ispettivo per la  verifica  degli  investimenti  pubblici
procedera'  alle  verifiche  di  competenza, informando il CIPE della
regolare attuazione della presente deliberazione.
   Roma, 20 dicembre 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 13