Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma".(GU n.26 del 1-2-1995)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Parma", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 10 marzo 1983), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Parma" Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Colli di Parma" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. - La denominazione di origine controllata "Colli di Parma", senza altra qualificazione aggiuntiva, e' riservata al vino rosso ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle percentuali appresso indicate: Barbera: dal 65% al 70%; Bonarda Piemontese e Croatina, da soli o congiuntamente, dal 25 al 40%. Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' a bacca nera provenienti dai vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Parma, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "Colli di Parma", seguita dalla specificazione Malvasia e' riservata al vino ottenuto dalle uve della varieta' di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: Malvasia di Candia aromatica: dall'85 al 100% sia per la tipologia secco che per la tipologia amabile. In tal caso, secondo l'uso, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dalla varieta' di vitigno Moscato bianco presente nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "Colli di Parma", seguita dalla specificazione Sauvignon e' riservata al vino ottenuto dalle uve delle varieta' di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: Sauvignon: 100%. In etichetta le specificazioni di vitigno devono essere indicate in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelle utilizzate per indicare la denominazione di origine controllata "Colli di Parma". Art. 3. - La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma" comprende il territorio collinare della provincia di Parma, includendo in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Sala Baganza, Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Noceto, Salsomaggiore Terme, Terenzo, Traversetolo e Varano de' Melegari. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal ponte sul torrente Enza, che identifica il confine tra le province di Parma e di Reggio Emilia, in prossimita' del centro abitato di S. Polo d'Enza in Caviano sulla strada per Traversetolo, il limite segue tale strada in direzione ovest fino a raggiungere Traversetolo; da questo centro abitato segue la strada verso nord-ovest costeggiando C. Zubani, Garavelli, attraversa Bannone per raggiungere Riviera, a quota 173, e segue la strada che dal centro abitato esce in direzione ovest verso C. Ronchei; percorre tale strada in questa direzione fino ad incrociare, in prossimita' della quota 221 (in finale) il confine comunale di Traversetolo che segue in direzione nord-ovest fino ad incontrare, superati i due fossi, la strada che dalla quota 221 circa conduce verso ovest alla C.se Fusari, passando in prossimita' delle quote 223, 224 e 196. Da C.se Fusari segue la strada in direzione sud-ovest, raggiunge quella per S. Maria del Piano, la attraversa ed in uscita raggiunge a quota 207 la strada per Lesignano de' Bagni, la percorre in direzione sud-est fino a raggiungere quest'ultimo centro abitato, superatolo prende in direzione ovest la strada che passa per la quota 218, dove attraversa Fosso Olivetti e proseguendo in prossimita' della quota 219 raggiunge Can.le Maggiore. Segue questi fino alla confluenza con il torrente Parma, lo risale e, giunto al ponte di Langhirano, prende ad ovest, costeggia a nord-est l'abitato del comune per seguire in direzione nord la strada che attraversata Torre Chiara raggiunge Pilastro (q. 176). Da Pilastro segue in direzione nord-ovest la strada per Felino, lo costeggia a sud e in prossimita' della quota 188 prosegue per la strada che in direzione sud-ovest attraverso le quote 202, 214, 217 raggiunge C. Fontana (q. 220) da dove in direzione nord-ovest attrversa l'abitato di S. Michele de' Gatti e raggiunge in prossimita' del km 10,100 quella che conduce a Marzolara, segue tale strada in direzione sud-ovest sino a Ceretolo (q. 282) da dove attraversa in direzione nord-ovest il torrente Baganza raggiungendo q. 264 sulla strada per S. Vitale Baganza, la segue verso nord-est, supera tale centro abitato e proseguendo tocca C. dei Pittori e le quote 209, 202, 192, 186, Riva Alta, q. 170 di Sala Baganza; costeggia questo centro abitato ad ovest, ed in uscita dal medesimo in direzione nord segue la strada per la Torre, attraversa Basso ed a q. 124, piegando verso nord-ovest raggiunge Collecchio. Da Collecchio segue in direzione sud-ovest la s.s. n. 62 fino a raggiungere Fornovo di Taro da dove, attraversati alla confluenza il fiume Taro e il torrente Ceno, raggiunge Ramiola. Da Ramiola segue in direzione nord-est la strada che costeggia il fiume Taro, attraversa Medesano e alla Cornaccina (q. 139) in prossimita' del km 8,400 segue la strada che in direzione ovest attraversa il torrente Recchio e raggiunge quella che costeggia ad ovest questo corso d'acqua, la percorre in direzione nord, passando per le quote 126, 129, 125, 107 e 101, fino a Gatto Gambarone (q. 95) da dove segue la strada verso ovest lambendo l'oratorio delle Cascine e per le quote 99, 103, 110, 112, 113 e 103 raggiunge, in prossimita' di La Marchesa (q. 121), la strada che in direzione nord-est giunge a Salda Grande e a q. 88 dopo aver toccato q. 108 e 105; da q. 88 prosegue per la strada che in direzione nord-ovest porta ad Asilo S. Antonio, lo costeggia e per le Ghiarine raggiunge S. Margherita. Segue quindi la strada a nord di S. Margherita e in direzione ovest raggiunge a q. 79 il torrente Rovacchia, lo supera e dopo circa m 600 (q. 79) piega in direzione ovest e prosegue per la strada che toccando le quote 82, 91 e 87 attraversa Lodesana e superata la ferrovia (q. 102) raggiunge a q. 94 la s.s. n. 9-bis, prosegue lungo questa in direzione sud-ovest ed in prossimita' del km 4,500 segue la strada verso ovest toccando Predella, S. Nicomede, C. Vernazza e Le Piane da dove tagliando verso nord raggiunge q. 148 sulla strada che, proseguendo verso nord, incrocia il torrente Stirone. Segue in direzione sud-ovest il torrente Stirone che identifica il confine tra la provincia di Piacenza e di Parma fino ad incontrare il confine sud di Salsomaggiore Terme, prosegue lungo questi verso sud-est, ed all'incrocio con quello di Medesano segue verso sud il confine di tale comune, quindi per breve tratto in direzione ovest (q. 472) segue quello di Pellegrino Parmense in direzione ovest fino ad incrociare la strada, all'altezza del p.zo Colombara (km 6,300) prosegue lungo questa in direzione sud, attraversa Scarampi e raggiunge il centro abitato di Varano de' Melegari prende poi la strada verso ovest per Serravalle ed al km 12 circa prosegue lungo quella che in direzione sud attraversa il torrente Ceno (q. 214) e quindi prosegue sulla medesima in direzione est ed in prossimita' di Azzano incrocia il confine comunale di Varano de' Melegari, lungo questi prosegue verso nord e poi est e sud-est, fino a raggiungere la q. 362 all'altezza di Cozzano, e da q. 362 segue la strada che attraversato Cozzano alla q. 306, prosegue sempre in direzione est, attraversa la strada per Oriano e raggiunge, passando in prossimita' di C. Pietra di Taro il fiume Taro, risale questi in direzione sud-ovest lungo il confine di Rubbiano fino a giungere in prossimita' Bocchetto, laddove piega verso sud-est e poi nord-est lungo lo stesso confine di Rubbiano raggiungendo la strada per Calestano in prossimita' del torrente Sporzana. Prosegue in direzione sud lungo tale strada, costeggia ad ovest Lesignano de' Palmia, giunge a Calestano. Da Calestano segue in direzione nord, prima strada per Marzovara che costeggia il torrente Baganza per breve tratto, e quindi, in direzione sud-est segue quella che, costeggiando il R. Moneglia attraversa Iano e Fragnolo e prosegue in direzione sud-est toccando le quote 760 e 818, fino ad incrociare, in prossimita' della q. 847, il confine comunale di Langhirano che segue in direzione sud-est fino all'incrocio con il torrente Parma, prosegue lungo questi verso nord-est ed alla confluenza con R. Pacchiano segue nella stessa direzione il confine comunale di Lesignano de' Bagni, fino ad incrociare in prossimita' di M. Rosso il confine di Traversetolo che segue poi in direzione sud-est fino al torrente Enza, dove, seguendo il confine tra le province di Parma e Reggio Emilia, risale tale corso d'acqua e raggiunge in prossimita' di S. Polo d'Enza il punto dal quale e' iniziata la delimitazione. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma" debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono, pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i terreni collinari di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle e di quelli posti ad un'altitudine superiore ai metri 400 s.l.m. I sesti d'impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque tali da non modificare le caratteristiche dell'uva e dei vini, come forma di allevamento si deve impiegare il Guyot o forme di allevamento similari per carica di gemme per ceppo. E' vietata ogni pratica di forzatura. La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma" non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, a q.li 100 per tipo rosso, a q.li 110 per il Malvasia e a q.li 75 per il Sauvignon. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima delle uve in vino non dovra' superare il 70% per il tipo rosso ed il 65% per i vini Malvasia e Sauvignon. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Parma. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma" un titolo alcolometrico volumico naturale cormplessivo minimo del 10,50% per il rosso, del 10% per il Malvasia e dell'11% per il Sauvignon. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le denominazioni di origine controllata "Colli di Parma" Malvasia e "Colli di Parma" Sauvignon possono essere utilizzate per la designazione del tipo spumante quando il prodotto, ottenuto per fermentazione in bottiglia o autoclave, risponde ai requisiti, stabiliti dalle norme vigenti in materia. Le operazioni di spumantizzazione devono avvenire nell'ambito della zona di vinificazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Le denominazioni di origine controllata "Colli di Parma" Sauvignon e "Colli di Parma" Malvasia (secco o amabile) potranno essere spumantizzati con il metodo tradizionale Classico e con il metodo Charmat. Art. 6. - I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma", all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: Colli di Parma: colore: rosso rubino; odore: vinoso con profumo caratteristico; sapore: secco, sapido, armonico, leggermente frizzante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 6,5 per mille; estratto secco netto minimo: 21 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. Colli di Parma Malvasia (secco o asciutto): colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, caratteristico, tranquillo o frizzante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' prevista la tipologia "frizzante" o "spumante". Colli di Parma Malvasia (amabile): colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: profumo gradevole molto aromatico, caratteristico; sapore: fruttato, piu' o meno dolce, armonico, caratteristico, naturalmente frizzante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. Colli di Parma Sauvignon: colore: giallo paglierino; odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco, armonico, a volte frizzante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' prevista la tipologia frizzante. Colli di Parma Sauvignon (spumante): spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino; odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco, armonico, spumante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Colli di Parma Malvasia spumante (secco o asciutto): spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, caratteristico, spumante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Colli di Parma Malvasia spumante (amabile): spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: profumo gradevole, molto aromatico, caratteristico; sapore: fruttato piu' o meno dolce, armonico, caratteristico, spumante; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. - Nei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Parma" Malvasia obbligatoria la locuzione di "amabile" per il corrispondente tipo di prodotto. Art. 8. - Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio", "classico", "riserva" e simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche' di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.