MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche
   dei  vini  relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di
   produzione dei vini a denominazione di origine controllata  "Colli
   di Parma".
(GU n.26 del 1-2-1995)

   Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei  vini  "Colli  di Parma", riconosciuta con decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1982 (Gazzetta Ufficiale  n.  68  del  10
marzo  1983),  ha  espresso  parere  favorevole  al  suo accoglimento
proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale,
il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle
risorse  agricole,  alimentari e forestali - Direzione generale delle
politiche agricole e agroindustriali nazionali, Divisione  VI,  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Parma"
   Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Colli di Parma"
e'  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   Art. 2. -  La  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  di
Parma",  senza  altra qualificazione aggiuntiva, e' riservata al vino
rosso ottenuto dalle uve  delle  varieta'  di  vitigni  presenti  nei
vigneti, in ambito aziendale, nelle percentuali appresso indicate:
    Barbera: dal 65% al 70%;
    Bonarda Piemontese e Croatina, da soli o congiuntamente, dal
25 al 40%.
   Possono,  inoltre, concorrere alla produzione di detto vino le uve
delle varieta' a bacca nera provenienti dai vitigni, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Parma, presenti nei vigneti  fino  ad
un massimo del 15%.
   La  denominazione di origine controllata "Colli di Parma", seguita
dalla specificazione Malvasia e' riservata al vino ottenuto dalle uve
della varieta' di vitigno presente nei vigneti, in ambito  aziendale,
nella percentuale appresso indicata:
    Malvasia  di  Candia  aromatica:  dall'85  al  100%  sia  per  la
tipologia secco che per la tipologia amabile.
   In tal caso, secondo l'uso, possono concorrere alla produzione  di
detto  vino  le  uve  provenienti  dalla  varieta' di vitigno Moscato
bianco presente nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un  massimo
del 15%.
   La  denominazione di origine controllata "Colli di Parma", seguita
dalla specificazione Sauvignon e' riservata al  vino  ottenuto  dalle
uve  delle  varieta'  di  vitigno  presente  nei  vigneti,  in ambito
aziendale, nella percentuale appresso indicata:
    Sauvignon: 100%.
   In etichetta le specificazioni di vitigno devono  essere  indicate
in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelle utilizzate per
indicare la denominazione di origine controllata "Colli di Parma".
   Art. 3. - La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione
di  origine  controllata  "Colli  di  Parma"  comprende il territorio
collinare della provincia di Parma, includendo in parte il territorio
amministrativo dei comuni di: Sala  Baganza,  Calestano,  Collecchio,
Felino,  Fidenza,  Fornovo  di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni,
Medesano, Noceto, Salsomaggiore Terme, Terenzo, Traversetolo e Varano
de' Melegari.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo dal ponte sul torrente Enza, che identifica  il  confine
tra  le  province  di  Parma  e  di Reggio Emilia, in prossimita' del
centro abitato  di  S.  Polo  d'Enza  in  Caviano  sulla  strada  per
Traversetolo,  il  limite segue tale strada in direzione ovest fino a
raggiungere Traversetolo; da questo centro abitato  segue  la  strada
verso   nord-ovest  costeggiando  C.  Zubani,  Garavelli,  attraversa
Bannone per raggiungere Riviera, a quota 173, e segue la  strada  che
dal centro abitato esce in direzione ovest verso C. Ronchei; percorre
tale  strada  in  questa direzione fino ad incrociare, in prossimita'
della quota 221 (in finale) il confine comunale di  Traversetolo  che
segue  in  direzione  nord-ovest  fino  ad incontrare, superati i due
fossi, la strada che dalla quota 221 circa conduce verso  ovest  alla
C.se Fusari, passando in prossimita' delle quote 223, 224 e 196.
   Da  C.se  Fusari segue la strada in direzione sud-ovest, raggiunge
quella per S. Maria del Piano, la attraversa ed in uscita raggiunge a
quota 207 la strada per Lesignano de' Bagni, la percorre in direzione
sud-est fino a raggiungere quest'ultimo  centro  abitato,  superatolo
prende  in direzione ovest la strada che passa per la quota 218, dove
attraversa Fosso Olivetti e proseguendo in  prossimita'  della  quota
219  raggiunge Can.le Maggiore. Segue questi fino alla confluenza con
il torrente Parma, lo risale e, giunto al ponte di Langhirano, prende
ad ovest, costeggia a nord-est l'abitato del comune  per  seguire  in
direzione  nord  la  strada  che  attraversata Torre Chiara raggiunge
Pilastro (q. 176). Da  Pilastro  segue  in  direzione  nord-ovest  la
strada  per  Felino,  lo costeggia a sud e in prossimita' della quota
188 prosegue per la strada che in direzione sud-ovest  attraverso  le
quote  202,  214,  217  raggiunge  C.  Fontana  (q.  220)  da dove in
direzione nord-ovest attrversa l'abitato di S. Michele  de'  Gatti  e
raggiunge   in  prossimita'  del  km  10,100  quella  che  conduce  a
Marzolara, segue tale strada in direzione sud-ovest sino  a  Ceretolo
(q.  282)  da  dove  attraversa  in  direzione nord-ovest il torrente
Baganza raggiungendo q. 264 sulla strada per S.  Vitale  Baganza,  la
segue  verso nord-est, supera tale centro abitato e proseguendo tocca
C. dei Pittori e le quote 209, 202, 192, 186, Riva Alta,  q.  170  di
Sala  Baganza; costeggia questo centro abitato ad ovest, ed in uscita
dal medesimo  in  direzione  nord  segue  la  strada  per  la  Torre,
attraversa  Basso  ed  a  q. 124, piegando verso nord-ovest raggiunge
Collecchio. Da Collecchio segue in direzione sud-ovest la s.s. n.  62
fino  a  raggiungere  Fornovo  di  Taro  da  dove,  attraversati alla
confluenza il fiume Taro e il torrente Ceno, raggiunge Ramiola.
   Da Ramiola segue in direzione nord-est la strada che costeggia  il
fiume  Taro,  attraversa  Medesano  e  alla  Cornaccina  (q.  139) in
prossimita' del km 8,400 segue  la  strada  che  in  direzione  ovest
attraversa  il  torrente  Recchio e raggiunge quella che costeggia ad
ovest questo corso d'acqua, la percorre in direzione  nord,  passando
per le quote 126, 129, 125, 107 e 101, fino a Gatto Gambarone (q. 95)
da dove segue la strada verso ovest lambendo l'oratorio delle Cascine
e per le quote 99, 103, 110, 112, 113 e 103 raggiunge, in prossimita'
di La Marchesa (q. 121), la strada che in direzione nord-est giunge a
Salda  Grande  e  a  q.  88  dopo aver toccato q. 108 e 105; da q. 88
prosegue per la strada che in direzione nord-ovest porta ad Asilo  S.
Antonio,  lo  costeggia  e  per  le Ghiarine raggiunge S. Margherita.
Segue quindi la strada a nord di S. Margherita e in  direzione  ovest
raggiunge a q. 79 il torrente Rovacchia, lo supera e dopo circa m 600
(q.  79)  piega  in  direzione  ovest  e  prosegue  per la strada che
toccando le quote 82, 91 e  87  attraversa  Lodesana  e  superata  la
ferrovia  (q. 102) raggiunge a q. 94 la s.s. n. 9-bis, prosegue lungo
questa in direzione sud-ovest ed in prossimita' del km 4,500 segue la
strada verso ovest toccando Predella, S. Nicomede, C. Vernazza  e  Le
Piane da dove tagliando verso nord raggiunge q. 148 sulla strada che,
proseguendo verso nord, incrocia il torrente Stirone.
   Segue in direzione sud-ovest il torrente Stirone che identifica il
confine tra la provincia di Piacenza e di Parma fino ad incontrare il
confine  sud  di  Salsomaggiore  Terme,  prosegue  lungo questi verso
sud-est, ed all'incrocio con quello di Medesano segue  verso  sud  il
confine  di  tale  comune, quindi per breve tratto in direzione ovest
(q. 472) segue quello di Pellegrino Parmense in direzione ovest  fino
ad  incrociare  la  strada, all'altezza del p.zo Colombara (km 6,300)
prosegue  lungo  questa  in  direzione  sud,  attraversa  Scarampi  e
raggiunge  il  centro  abitato  di  Varano de' Melegari prende poi la
strada verso ovest per Serravalle ed al km 12  circa  prosegue  lungo
quella  che  in  direzione sud attraversa il torrente Ceno (q. 214) e
quindi prosegue sulla medesima in direzione est ed in prossimita'  di
Azzano  incrocia  il  confine  comunale di Varano de' Melegari, lungo
questi prosegue verso nord e poi est e sud-est, fino a raggiungere la
q. 362 all'altezza di Cozzano, e  da  q.  362  segue  la  strada  che
attraversato  Cozzano  alla q. 306, prosegue sempre in direzione est,
attraversa la strada per Oriano e raggiunge, passando in  prossimita'
di  C.  Pietra  di  Taro  il  fiume  Taro, risale questi in direzione
sud-ovest lungo il confine di Rubbiano fino a giungere in prossimita'
Bocchetto, laddove piega verso sud-est e poi nord-est lungo lo stesso
confine  di  Rubbiano  raggiungendo  la  strada  per   Calestano   in
prossimita' del torrente Sporzana.
   Prosegue  in  direzione  sud lungo tale strada, costeggia ad ovest
Lesignano de' Palmia, giunge  a  Calestano.  Da  Calestano  segue  in
direzione  nord, prima strada per Marzovara che costeggia il torrente
Baganza per breve tratto, e quindi, in direzione sud-est segue quella
che, costeggiando  il  R.  Moneglia  attraversa  Iano  e  Fragnolo  e
prosegue  in  direzione  sud-est toccando le quote 760 e 818, fino ad
incrociare, in prossimita' della  q.  847,  il  confine  comunale  di
Langhirano  che  segue  in direzione sud-est fino all'incrocio con il
torrente  Parma,  prosegue  lungo  questi  verso  nord-est  ed   alla
confluenza  con  R. Pacchiano segue nella stessa direzione il confine
comunale di Lesignano de' Bagni, fino ad incrociare in prossimita' di
M. Rosso il confine  di  Traversetolo  che  segue  poi  in  direzione
sud-est  fino  al  torrente  Enza,  dove,  seguendo il confine tra le
province di Parma e  Reggio  Emilia,  risale  tale  corso  d'acqua  e
raggiunge  in  prossimita'  di  S.  Polo d'Enza il punto dal quale e'
iniziata la delimitazione.
   Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di coltura dei vigneti
destinati  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Colli di Parma" debbono essere quelle tradizionali della
zona  e  comunque  atte  a  conferire alle uve ed ai vini derivati le
specifiche caratteristiche.
   Sono, pertanto, da considerarsi idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo  previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
i  terreni  collinari  di  giacitura  ed  orientamento  adatti,   con
esclusione di quelli di fondovalle e di quelli posti ad un'altitudine
superiore ai metri 400 s.l.m.
   I  sesti  d'impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente  usati,  o  comunque   tali   da   non   modificare   le
caratteristiche  dell'uva  e  dei  vini, come forma di allevamento si
deve impiegare il Guyot o forme di allevamento similari per carica di
gemme per ceppo.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine
controllata "Colli di Parma" non deve essere superiore, per ettaro di
coltura specializzata, a q.li 100 per tipo rosso, a q.li 110  per  il
Malvasia e a q.li 75 per il Sauvignon.
   A  tali  limiti,  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere  riportata  attraverso  un'accurata  cernita
delle  uve,  purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il
limite medesimo.
   La resa massima delle uve in vino non dovra' superare il  70%  per
il tipo rosso ed il 65% per i vini Malvasia e Sauvignon.
   Art. 5. - Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione dei
vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere effettuate nell'ambito dei
territori amministrativi dei comuni compresi, in tutto  o  in  parte,
nella  zona  di  produzione  delle  uve  di cui all'art. 3. Tuttavia,
tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di   produzione,   e'
consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'ambito del
territorio amministrativo della provincia di Parma.
   Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare  ai  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  "Colli  di  Parma" un titolo
alcolometrico volumico naturale cormplessivo minimo del 10,50% per il
rosso, del 10% per il Malvasia e dell'11% per il Sauvignon.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
leali  e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini le proprie peculiari
caratteristiche.
   Le denominazioni di origine controllata "Colli di Parma"  Malvasia
e  "Colli  di  Parma"  Sauvignon  possono  essere  utilizzate  per la
designazione del tipo  spumante  quando  il  prodotto,  ottenuto  per
fermentazione  in  bottiglia  o  autoclave,  risponde  ai  requisiti,
stabiliti dalle norme vigenti in materia.
   Le operazioni  di  spumantizzazione  devono  avvenire  nell'ambito
della   zona   di  vinificazione  di  cui  all'art.  3  del  presente
disciplinare.
   Le denominazioni di origine controllata "Colli di Parma" Sauvignon
e "Colli  di  Parma"  Malvasia  (secco  o  amabile)  potranno  essere
spumantizzati  con  il  metodo  tradizionale Classico e con il metodo
Charmat.
   Art. 6. - I vini a denominazione di origine controllata "Colli  di
Parma",  all'atto  dell'immissione  al  consumo, devono corrispondere
alle seguenti caratteristiche:
   Colli di Parma:
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso con profumo caratteristico;
    sapore: secco, sapido, armonico, leggermente frizzante;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 6,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 21 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   Colli di Parma Malvasia (secco o asciutto):
    colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
    odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;
    sapore:   asciutto,   armonico,   caratteristico,   tranquillo  o
frizzante;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E' prevista la tipologia "frizzante" o "spumante".
   Colli di Parma Malvasia (amabile):
    colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
    odore: profumo gradevole molto aromatico, caratteristico;
    sapore: fruttato, piu' o meno  dolce,  armonico,  caratteristico,
naturalmente frizzante;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   Colli di Parma Sauvignon:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico;
    sapore:  asciutto,  di  corpo, con retrogusto amarognolo, fresco,
armonico, a volte frizzante;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   Colli di Parma Sauvignon (spumante):
    spuma: fine, persistente;
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico;
    sapore: asciutto, di corpo, con  retrogusto  amarognolo,  fresco,
armonico, spumante;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Colli di Parma Malvasia spumante (secco o asciutto):
    spuma: fine, persistente;
    colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
    odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico, caratteristico, spumante;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Colli di Parma Malvasia spumante (amabile):
    spuma: fine, persistente;
    colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
    odore: profumo gradevole, molto aromatico, caratteristico;
    sapore:  fruttato  piu'  o  meno dolce, armonico, caratteristico,
spumante;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali  di  modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
   Art. 7. - Nei vini a denominazione di origine  controllata  "Colli
di  Parma"  Malvasia  obbligatoria  la  locuzione di "amabile" per il
corrispondente tipo di prodotto.
   Art. 8.  -  Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi "extra", "fine",
"scelto",   "selezionato",   "superiore",   "vecchio",    "classico",
"riserva" e simili.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi  privati,  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente; nonche'  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a
comuni,  frazioni,  aree,  fattorie,  zone e localita' compresi nella
zona delimitata nel precedente art. 3 e  dalle  quali  effettivamente
provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.