MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
                      di integrazione salariale
(GU n.24 del 30-1-1995)

   Con  decreto  ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
S.I.D.A.M. Autoveicoli Lancia, con sede in Trani (Bari) e  unita'  di
Trani  (Bari),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
sei unita', su un organico complessivo di sedici unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. S.I.D.A.M. Autoveicoli Lancia, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 24 gennaio 1994 al 21 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GI &
GI, con sede in Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) e unita' di  Bagnolo
in Piano (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da quaranta ore settimanali a ventisette ore
medie settimanali nei confronti di un numero  massimo  di  lavoratori
pari  a  trentadue  unita', su un organico complessivo di quarantotto
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  GI  &  GI,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, registro alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cabur,
con sede in Albissola Marina (Savona) e unita'  di  Albissola  Marina
(Savona), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei
confronti  di  un  numero  massimo  di  lavoratori pari a sessantasei
unita', su un organico complessivo di ottantasei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Cabur,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Carrozzeria Barbi,  con  sede  in  Mirandola  (Modena)  e  unita'  di
Mirandola  (Modena)  e  San  Giacomo Roncole (Modena), per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta
ore settimanali a venti ore medie settimanali  nei  confronti  di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  centotrentuno unita', su un
organico complessivo di centoquarantaquattro unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Barbi, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 2 novembre 1993 al 1 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Graphicolor, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e'  stato
stipulato   un   contratto   di   solidarieta'  che  stabilisce,  per
ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da
quaranta  ore settimanali a 31,20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari  a  diciotto  unita',  su  un
organico complessivo di trentatre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Graphicolor, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Arredamenti metallici Castagna, con sede in Sale Marasino (Brescia) e
unita'  di Sale Marasino (Brescia), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
venti  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a sessanta unita',  su  un  organico  complessivo  di
sessanta unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Arredamenti metallici Castagna, a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
M.I.V.V., con sede in Sant'Omero  (Teramo)  e  unita'  di  Sant'Omero
(Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che   stabilisce,   per   ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
novantacinque unita', su un  organico  complessivo  di  centoventidue
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  M.I.V.V.,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zanasi
macchine, con sede in Modena e unita' di Modena, per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  di   solidarieta'   che   stabilisce,   per
ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da
quaranta ore settimanali a sedici ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a  trentasei  unita',  su  un
organico complessivo di quarantadue unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zanasi macchine, a corrispondere i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  ottobre 1993 al 30 settembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Viterie venete, unita' di Padova, Roma e Milano, per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  di   solidarieta'   che   stabilisce,   per
ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da
quaranta ore settimanali a dodici ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a  sessantasette  unita',  di
cui  sei  part-time  da  trenta a venti ore medie settimanali e sette
part-time da venti  a  dodici  ore  su  un  organico  complessivo  di
sessantanove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Viterie venete, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Centro macellazione e lavorazione carne, con sede in Bologna e unita'
di  Bologna,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore   settimanali   a
ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo
di  lavoratori  pari a settantotto unita', su un organico complessivo
di novantacinque unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Centro  macellazione  e
lavorazione  carne,  a  corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art.  5
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.
L.C.M.  Laboratorio confezioni Mezzano, con sede in Mezzano (Ravenna)
e unita' di Mezzano (Ravenna), per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
trenta ore medie settimanali nei confronti di un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  trentadue  unita', su un organico complessivo di
trentasei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. L.C.M. Laboratorio confezioni
Mezzano, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2
e  4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n.
1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla Lollini
International, con sede in Quarto Inferiore  (Bologna)  e  unita'  di
Granarolo  dell'Emilia  (Bologna),  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
31,60  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a quattordici unita', su un organico  complessivo  di
ventisette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla Lollini International, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
A.C.M.A.R. - Associazione cooperativa muratori & affini, con sede  in
Ravenna  e  unita'  di  Ravenna,  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
34,40  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a sessantuno unita', su un  organico  complessivo  di
trecentonovantatre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a r.l. A.C.M.A.R. - Associazione
cooperativa muratori & affini, a corrispondere i particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  alla  Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Anderson's, con sede in Parma e unita' di Parma, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali a ventisei ore medie  settimanali  nei  confronti  di  un
numero  massimo di lavoratori pari a trentotto unita', su un organico
complessivo di cinquantanove unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Anderson's,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gem,
con sede in Farigliano (Cuneo) e unita' di  Bologna  e  Zola  Predosa
(Bologna),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da quaranta ore settimanali a trenta
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  dieci  unita',  su  un  organico  complessivo di
diciannove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gem, a corrispondere i particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal  3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nucon,
con  sede  in  Podenzano (Piacenza) e unita' di Podenzano (Piacenza),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  dodici  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali  nei
confronti  di  un  numero  massimo  di  lavoratori pari a diciassette
unita', su un organico complessivo di diciassette unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Nucon,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Migor,
con sede in Carpi (Modena) e unita' di Carpi (Modena), per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta
ore settimanali a venti ore medie settimanali  nei  confronti  di  un
numero massimo di lavoratori pari a diciannove unita', su un organico
complessivo di cinquantatre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Migor,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata, per il
periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Co.Far.Pa, con sede in Fontanellato (Parma) e unita' di  Fontanellato
(Parma),  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,   la   riduzione   massima
dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore settimanali a ventisei ore
medie settimanali nei confronti di un numero  massimo  di  lavoratori
pari  a  quaranta  unita',  su  un  organico complessivo di ottantuno
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Co.Far.Pa, a corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata,  per  il
periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Siemens,  con  sede  in  Milano e unita' di Napoli, Casoria (Napoli),
Palermo e Catania, per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
dieci unita', di cui un lavoratore part-time da venti a quindici  ore
medie     settimanali,     su     un    organico    complessivo    di
duemilaseicentododici unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Siemens,  a  corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 e' autorizzata,  per  il
periodo  dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Sigla, con sede in Rimini e unita' di  Rimini,  Forli'  S.  Piero  in
Bagno  (Forli'),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  quaranta ore settimanali a trentotto ore
medie settimanali nei confronti di un numero  massimo  di  lavoratori
pari  a  centosettantasei  unita',  su  un  organico  complessivo  di
seicentonovantaquattro unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l. Sigla, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.